Il termine "polizia giudiziaria" (la precisazione apparirà elementare a tutti gli addetti al settore, che mi vorranno perdonare) non identifica uno specifico corpo di polizia, bensì tutta una serie di categorie/soggetti, appartenenti a differenti amministrazioni, preposti a svolgere attività di tipo sostanzialmente repressivo (quindi non preventivo) al verificarsi di un reato. Si badi bene che non tutti i comportamenti illeciti costituiscono "reato", ma esclusivamente quelli che infrangono una norma penale (e NON ANCHE una norma amministrativa, ecc.).
L’elenco dei soggetti che rivestono tale qualifica ed i compiti loro devoluti sono dettagliatamente disciplinati dal codice di procedura penale. Infatti, é quest'ultimo che, in primo luogo, suddivide gli appartenenti alla polizia giudiziaria in due categorie: agenti e ufficiali. Non si tratta di gradi gerarchici in senso stretto, ma di qualifiche in virtù delle quali i primi hanno competenza a svolgere solo una parte delle attività di p.g. previste dal codice, mentre gli altri hanno competenza a svolgerle tutte. L’unica autorità alla quale la p.g. è funzionalmente subordinata e che ne coordina e sovrintende l’attività, è il Procuratore della Repubblica/Pubblico Ministero.
Alla domanda “chi sono gli ufficiali e chi gli agenti di p.g.?”, risponde il codice di proc.pen. elencando tra gli ufficiali di p.g.:
a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri appartenenti alla polizia di Stato ai quali l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;
b) gli ufficiali, gli ispettori, i sovrintendenti dei carabinieri, della guardia di finanza, del corpo di polizia penitenziaria, del corpo forestale dello Stato nonché gli altri appartenenti alle predette forze di polizia ai quali l'ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale qualità;
c) il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato ovvero un comando dell'arma dei carabinieri o della guardia di finanza.
Tra gli agenti di p.g., invece:
a) il personale della polizia di Stato al quale l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;
b) i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di polizia penitenziaria, gli agenti del corpo forestale dello Stato, le guardie delle province e dei comuni.
Ad essi si aggiunge tutta una serie di altri ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, che esercitano tali funzioni solo per materie specifiche, o solo in un ambito limitato di territorio (es. Comune, Provincia, ecc.), ovvero solo durante un limitato spazio temporale (es. orario di servizio).
Per quanto attiene i compiti della polizia giudiziaria, essi possono essere in questa sede solo esemplificati in:
-prendere notizia dei reati;
-impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori;
-ricercarne gli autori;
-assicurare le fonti di prova (ossia tutti quegli elementi che, semplificando, possano essere utilizzati, in fase investigativa e processuale, a dimostrare la colpevolezza o l'innocenza di uno o più soggetti).
Tutti quegli atti a noi più noti, quali la ricezione di una denuncia/querela, l’arresto in flagranza, la perquisizione, il sequestro, ecc.. vengono svolti e devono essere svolti per tali finalità.
Gulliver04.