Italiani all'Estero e Stranieri in Italia
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Italiani all'Estero e Stranieri in Italia

Consolato, Ambasciata, Matrimonio all'estero, Divorzio all'Estero, divorzio rapido, divorzio al vapore, Stranieri in Italia, Matrimoni misti, sposarsi all'estero, divorziarsi all'estero. REPUBBLICA DOMINICANA
 
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 Matrimonio in Ucraina

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giobassi69




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MessaggioTitolo: Matrimonio in Ucraina   Matrimonio in Ucraina EmptySab Mag 05, 2012 8:02 am

Buongiorno,
sono italiano residente in italia, vorrei sposarmi a breve in Ucraina con ragazza ucraina madre di due figli minorenni 8 e 14 anni (uno senza riconoscimento del padre e l'altro avuto con il suo ex marito).
Lei è divorziata con sentenza del tribunale di febbraio 2012 (in cui però viene scritto che i coniugi non erano più conviventi da oltre 3 anni).
L'idea è quindi di sposarci in ucraina, poi per un periodo di circa 6mesi un anno la mia futura moglie farà avanti e indietro tra ucraina e italia (per motivi familiar/personali) infine si trasferirà definitivamente con i figli insieme a me nella mia casa.
Le mie domande sono:
- possono esserci problemi per la cosiddetta legge dei 300gg?
- il visto che dovrà chiedere la mia futura moglie dopo che ci saremo sposati (ricongiungimento famigliare penso) che validità ha?

vi ringrazio per la pazienza
complimenti per la vostra attività

Saluti
Giovanni Bassi
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Amedeo
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MessaggioTitolo: Re: Matrimonio in Ucraina   Matrimonio in Ucraina EmptyDom Mag 06, 2012 4:13 am

giobassi69 ha scritto:
Buongiorno,
sono italiano residente in italia, vorrei sposarmi a breve in Ucraina con ragazza ucraina madre di due figli minorenni 8 e 14 anni (uno senza riconoscimento del padre e l'altro avuto con il suo ex marito).
Lei è divorziata con sentenza del tribunale di febbraio 2012 (in cui però viene scritto che i coniugi non erano più conviventi da oltre 3 anni).
L'idea è quindi di sposarci in ucraina, poi per un periodo di circa 6mesi un anno la mia futura moglie farà avanti e indietro tra ucraina e italia (per motivi familiar/personali) infine si trasferirà definitivamente con i figli insieme a me nella mia casa.
Le mie domande sono:
- possono esserci problemi per la cosiddetta legge dei 300gg?
- il visto che dovrà chiedere la mia futura moglie dopo che ci saremo sposati (ricongiungimento famigliare penso) che validità ha?

vi ringrazio per la pazienza
complimenti per la vostra attività

Saluti
Giovanni Bassi

1) In teoria no, ma in pratica un funzionario consolare italiano impreparato può crearli.
2) Un anno multingresso.

Un saluto,
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salomone




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MessaggioTitolo: Re: Matrimonio in Ucraina   Matrimonio in Ucraina EmptyDom Mag 06, 2012 5:18 am

Buongiorno

mi trovo nella stessa situazione di Giovanni sul punto 1, ossia sui 300 giorni da attendere dopo la sentenza di divorzio. La mia fidanzata ha una sentenza di divorzio datata aprile 2012 nella quale si attesta che la convivenza è terminata a gennaio 2011. Sono andato sul sito dell'ambasciata italiana a Kiev e ho scaricato il modulo per richiedere il nulla osta (adesso si fà tutto autocertificando senza allegare documenti). Come si può evincere dal modulo (che trovate tra quelli disponibili nel sito dell'ambasciata) dovrei autocertificare che "che il nubendo straniero ……… non si trova nelle succitate condizioni ostative previste dagli articoli dal n. 84 al n. 89 del Cod. Civile" e dopo dichiarare che "..., ai sensi e per gli effetti dell’art 41, comma 2 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni previste in caso di falsa dichiarazione (art. 76 del D.P.R. 445/2000), che le informazioni contenute nella presente autocertificazione sono veritiere."
L'art 89 codice civile recita: "Articolo 89. Non può contrarre matrimonio la donna, se non dopo trecento giorni dallo scioglimento, dall’annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio. Sono esclusi dal divieto i casi in cui lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio siano stati pronunciati in base all’Articolo 3, n. 2, lett. b) ed f), della L. 1° dicembre 1970, n. 898, e nei casi in cui il matrimonio sia stato dichiarato nullo per impotenza, anche soltanto a generare, di uno dei coniugi. Il tribunale con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio quando è inequivocabilmente escluso lo stato di gravidanza o se risulta da sentenza passata in giudicato che il marito non ha convissuto con la moglie, nei trecento giorni precedenti lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dell’Articolo 84 e del comma quinto dell’Articolo 87. Il divieto cessa dal giorno in cui la gravidanza è terminata."

Dunque caro Amedeo la mia fidanzata e quella di Giovanni si trovano nelle condizioni ostative previste dall'articolo 89, non essendo decorsi i 300 giorni

Quindi Amedeo non è tanto una questione di un "funzionario consolare italiano impreparato che può creare problemi" come scrivi tu, ma oggettivamente firmare quel modulo crea problemi in quanto ci si espone alle conseguenze penali di una falsa dichiarazione.

Forse il problema si pone solo recentemente in quanto prima non c'era tale modulo di autocertificazione ma si presentavano all'ambasciata i vari documenti e se l'ambasciata non si accorgeva dei 300 giorni mancanti o a torto o a ragione si assumeva la responsabilità di non applicarli (in quanto naturalmente il matrimonio avviene secondo il diritto ucraino che nn prevede tale elemento ostativo), tutto andava per il verso giusto e si riceveva il nulla osta (ho letto su vari forum di nulla osta rilasciati senza problemi prima dei 300 giorni).

Che ne pensate?


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Guido Baccoli
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MessaggioTitolo: Re: Matrimonio in Ucraina   Matrimonio in Ucraina EmptyDom Mag 06, 2012 1:09 pm

salomone ha scritto:
Buongiorno

mi trovo nella stessa situazione di Giovanni sul punto 1, ossia sui 300 giorni da attendere dopo la sentenza di divorzio. La mia fidanzata ha una sentenza di divorzio datata aprile 2012 nella quale si attesta che la convivenza è terminata a gennaio 2011. Sono andato sul sito dell'ambasciata italiana a Kiev e ho scaricato il modulo per richiedere il nulla osta (adesso si fà tutto autocertificando senza allegare documenti). Come si può evincere dal modulo (che trovate tra quelli disponibili nel sito dell'ambasciata) dovrei autocertificare che "che il nubendo straniero ……… non si trova nelle succitate condizioni ostative previste dagli articoli dal n. 84 al n. 89 del Cod. Civile" e dopo dichiarare che "..., ai sensi e per gli effetti dell’art 41, comma 2 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni previste in caso di falsa dichiarazione (art. 76 del D.P.R. 445/2000), che le informazioni contenute nella presente autocertificazione sono veritiere."
L'art 89 codice civile recita: "Articolo 89. Non può contrarre matrimonio la donna, se non dopo trecento giorni dallo scioglimento, dall’annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio. Sono esclusi dal divieto i casi in cui lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio siano stati pronunciati in base all’Articolo 3, n. 2, lett. b) ed f), della L. 1° dicembre 1970, n. 898, e nei casi in cui il matrimonio sia stato dichiarato nullo per impotenza, anche soltanto a generare, di uno dei coniugi. Il tribunale con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio quando è inequivocabilmente escluso lo stato di gravidanza o se risulta da sentenza passata in giudicato che il marito non ha convissuto con la moglie, nei trecento giorni precedenti lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dell’Articolo 84 e del comma quinto dell’Articolo 87. Il divieto cessa dal giorno in cui la gravidanza è terminata."

Dunque caro Amedeo la mia fidanzata e quella di Giovanni si trovano nelle condizioni ostative previste dall'articolo 89, non essendo decorsi i 300 giorni

Quindi Amedeo non è tanto una questione di un "funzionario consolare italiano impreparato che può creare problemi" come scrivi tu, ma oggettivamente firmare quel modulo crea problemi in quanto ci si espone alle conseguenze penali di una falsa dichiarazione.

Forse il problema si pone solo recentemente in quanto prima non c'era tale modulo di autocertificazione ma si presentavano all'ambasciata i vari documenti e se l'ambasciata non si accorgeva dei 300 giorni mancanti o a torto o a ragione si assumeva la responsabilità di non applicarli (in quanto naturalmente il matrimonio avviene secondo il diritto ucraino che nn prevede tale elemento ostativo), tutto andava per il verso giusto e si riceveva il nulla osta (ho letto su vari forum di nulla osta rilasciati senza problemi prima dei 300 giorni).

Che ne pensate?


Se sai tanto e sei cosí sicuro vai pure a scriverlo in altro forum e visto che in questo non é permesso se non in modo interrogativo e rispettoso (esperti che rispondono gratis non ce ne sono tanti), mettere in discussione gli esperti moderatori od Amministratori, ne sei allontanato definitivamente.

Per i lettori la risposta giusta é:


  1. la capacitá matrimoniale dei matrimoni all'estero viene dettata dalla legge del luogo e secondo quella della cittadinanza dello straniero, per cui in questo caso, come in altri, i 300 gg non essendo previsti dalla legge ucraina per la cittadina ucraina, non vengono applicati;
  2. anche se qualcuno volesse discutere il primo punto, lo stesso art del codice citato dall'appena allontanato utente (che ovviamente non ha nemmeno ben letto), dice ad un certo punto: '' se risulta da sentenza passata in giudicato che il marito non ha convissuto con la moglie, nei trecento giorni precedenti lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.'' quindi prima del divorzio. In tutt'e due i casi nella sentenza si specifica che il marito non convive da piú di 300 gg, nel primo addirittura da tre anni e nel caso del falso esperto che si fa pure bidonare sulla propria pelle, da Gennaio del 2011, quindi piú di 300 gg prima dello scioglimento e specificato nella sentenza. Il dopo il divorzio esisterebbe (escludendo il punto 1 e non sono assolutamente d'accordo visto la specifica della legge sulla capacitá matrimoniale) solo se nella sentenza non si specifica niente.
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