| Italiani all'Estero e Stranieri in Italia Consolato, Ambasciata, Matrimonio all'estero, Divorzio all'Estero, divorzio rapido, divorzio al vapore, Stranieri in Italia, Matrimoni misti, sposarsi all'estero, divorziarsi all'estero. REPUBBLICA DOMINICANA |
| | nascita in Cile e cittadinanza italiana | |
| | Autore | Messaggio |
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Adino Melato
Numero di messaggi : 2 Data d'iscrizione : 23.06.12
| Titolo: nascita in Cile e cittadinanza italiana Sab Giu 23, 2012 3:09 pm | |
| Mi chiamo Adino melato, italiano e da 3 anni vivo in Chiloe, Cile. Convivo con Clarisa, cilena e da 3 mesi abbiamo un figlio, Francesco. Ora vorrei registrarlo come cittadino italiano, allora ho preparato tutti i documenti richiesti dal consolato e li ho presentati allo stesso a Santiago. Mi hanno rifiutato la pratica perche' dall'atto di nascita mancava la firma della madre, nonostante veniva dichiarata e io stesso denunciavo la nascita. Ora la alternativa che mi offrivano era di far venire a Santiago la madre per la firma, pero dista come 1300 kms e non e' facile e comodo col piccolino ; da parte cilena non si puo' far niente, il certificato di nascita, giustamente non si puo' modificare e la dichiarazione della ostetrica pare non sia valida. Che posso fare senza portare Clarisa a Santiago e dare la cittadinanza a Francesco e stare tranquilli, c'e' una alternativa? Grazie Adino melato | |
| | | bostik Amministratori
Numero di messaggi : 3915 Località : Italia Data d'iscrizione : 22.07.08
| Titolo: Re: nascita in Cile e cittadinanza italiana Sab Giu 23, 2012 5:55 pm | |
| - Adino Melato ha scritto:
- Mi chiamo Adino melato, italiano e da 3 anni vivo in Chiloe, Cile. Convivo con Clarisa, cilena e da 3 mesi abbiamo un figlio, Francesco. Ora vorrei registrarlo come cittadino italiano, allora ho preparato tutti i documenti richiesti dal consolato e li ho presentati allo stesso a Santiago. Mi hanno rifiutato la pratica perche' dall'atto di nascita mancava la firma della madre, nonostante veniva dichiarata e io stesso denunciavo la nascita. Ora la alternativa che mi offrivano era di far venire a Santiago la madre per la firma, pero dista come 1300 kms e non e' facile e comodo col piccolino ; da parte cilena non si puo' far niente, il certificato di nascita, giustamente non si puo' modificare e la dichiarazione della ostetrica pare non sia valida.
Che posso fare senza portare Clarisa a Santiago e dare la cittadinanza a Francesco e stare tranquilli, c'e' una alternativa? Grazie Adino melato Essendo lei italiano,ció che conta per dare la cittadinanza al minore é la sua firma.Contatti il consolato via fax,racc.A/R o PEC e chieda che le mettano per iscritto,sensi legge 241/90, in base a quale normativa vogliono ció...vediamo cosa rispondono... Saluti | |
| | | Adino Melato
Numero di messaggi : 2 Data d'iscrizione : 23.06.12
| Titolo: Re: nascita in Cile e cittadinanza italiana Sab Giu 23, 2012 7:23 pm | |
| Grazie per la rapidezza e per la chiara risposta, mi metto subito al lavoro e lunedi invio la richiesta. Da come mi descrive la cosa deve essere logico la questione ,sono io che trasmetto la cittadinanza a mio figlio. La tengo informata e mi tengo stretto questo sito, forum ,molto utile e interessante. Adino Melato | |
| | | Sman
Numero di messaggi : 7 Data d'iscrizione : 04.04.12
| Titolo: Re: nascita in Cile e cittadinanza italiana Mer Lug 25, 2012 3:30 am | |
| Faccio riferimento ai soliti articoli 250 e 254 del Codice Civile Italiano. Non ha precisato se eravate sposati quando è nato il bambino, ma da quanto detto lo do per scontato, per l'Italia i figli naturali devono essere dichiarati da entrambi i genitori al momento della nascita all'ufficiale dello stato civile, se a dichiarare è un solo genitore l'altro deve riconoscerlo previo assenso del dichiarante, ciò può essere fatto nel comune di nascita se la legge del luogo lo prevede o presso il consolato italiano.
Voglio dare un consiglio a tutti gli italiani all'estero informatevi PRIMA che nascano i figli sulle procedure da seguire per regolarizzarli sia nella nazione di nascita che in Italia, perché dopo spesso le cose si complicano. | |
| | | bostik Amministratori
Numero di messaggi : 3915 Località : Italia Data d'iscrizione : 22.07.08
| Titolo: Re: nascita in Cile e cittadinanza italiana Mer Lug 25, 2012 6:02 pm | |
| - Sman ha scritto:
- Faccio riferimento ai soliti articoli 250 e 254 del Codice Civile Italiano.
Non ha precisato se eravate sposati quando è nato il bambino, ma da quanto detto lo do per scontato, per l'Italia i figli naturali devono essere dichiarati da entrambi i genitori al momento della nascita all'ufficiale dello stato civile, se a dichiarare è un solo genitore l'altro deve riconoscerlo previo assenso del dichiarante, ciò può essere fatto nel comune di nascita se la legge del luogo lo prevede o presso il consolato italiano.
Voglio dare un consiglio a tutti gli italiani all'estero informatevi PRIMA che nascano i figli sulle procedure da seguire per regolarizzarli sia nella nazione di nascita che in Italia, perché dopo spesso le cose si complicano. Gentile utente Sman, le ricordo che come da regolamento,gli utenti non autorizzati dal fondatore del forum,Dott.Guido Baccoli,non possono dare consigli,opinioni o citare leggi ma solo porre quesiti generici o raccontare testimonianze strettamente personali. Saluti | |
| | | Guido Baccoli Fondatore
Numero di messaggi : 2760 Età : 72 Località : Santo Domingo - Rep. Dominicana Data d'iscrizione : 12.01.08
| Titolo: Re: nascita in Cile e cittadinanza italiana Ven Lug 27, 2012 7:26 pm | |
| - Sman ha scritto:
- Faccio riferimento ai soliti articoli 250 e 254 del Codice Civile Italiano.
Non ha precisato se eravate sposati quando è nato il bambino, ma da quanto detto lo do per scontato, per l'Italia i figli naturali devono essere dichiarati da entrambi i genitori al momento della nascita all'ufficiale dello stato civile, se a dichiarare è un solo genitore l'altro deve riconoscerlo previo assenso del dichiarante, ciò può essere fatto nel comune di nascita se la legge del luogo lo prevede o presso il consolato italiano.
Voglio dare un consiglio a tutti gli italiani all'estero informatevi PRIMA che nascano i figli sulle procedure da seguire per regolarizzarli sia nella nazione di nascita che in Italia, perché dopo spesso le cose si complicano. Sman, a parte il reiterare ció che ho scritto e vedo che bostik ribadisce, all'estero vale la legge di risonoscimento estera, per cui del c.c. italiano ce ne facciamo un bel niente se il padre italiano é all'estero e riconosce secondo la legge del luogo. Tale riconoscimento in rispetto della legge del luogo, deve essere accettata dall'Ambasciata e se non bastasse, si puó autocertificare senza che quest'ultima possa essere rifiutata. La richiesta é illecita e non ha ne capo ne coda se no le paure di false dichiarazioni o falsi certificati la cui presunzione é spesso occasione di queste richieste senza riferimenti legali. Se il funzionario fosse stato un poco piú preparato e servizievole come deve essere, al limite e dico al limite, poteva accettare una atto notarile della mamma, sempre che il figlio sia naturale e non legisttimo. Se siete sposati quindi la richiesta é ancor piú indecente per non dire altro. Certo che il ritardo potrebbe dare e suscitare dubbi, quindi a tutti gli italiani all'estero, ricordatevi che certe dichiarazioni e richieste di trascrizione (matrimonio, figli etc) devono essere eseguite dal cittadino italiano quanto prima e non dopo un anno e mezza. | |
| | | Sman
Numero di messaggi : 7 Data d'iscrizione : 04.04.12
| Titolo: Re: nascita in Cile e cittadinanza italiana Lun Lug 30, 2012 6:11 am | |
| Purtroppo come da regolamento non posso rispondere in modo esteso e completo, sintetizzo se il nato ha una doppia cittadinanza il ricoscimento (purtroppo) va reso valido in entrambe le normative e spesso le modalità non coincidono. Arrivederci. Un Operatore del Settore | |
| | | Guido Baccoli Fondatore
Numero di messaggi : 2760 Età : 72 Località : Santo Domingo - Rep. Dominicana Data d'iscrizione : 12.01.08
| Titolo: Re: nascita in Cile e cittadinanza italiana Lun Lug 30, 2012 6:31 pm | |
| - Sman ha scritto:
- Purtroppo come da regolamento non posso rispondere in modo esteso e completo, sintetizzo se il nato ha una doppia cittadinanza il ricoscimento (purtroppo) va reso valido in entrambe le normative e spesso le modalità non coincidono.
Arrivederci. Un Operatore del Settore Sman se lei é un Operatore del settore, tale quale il Dr Scolaro che ci fa l'onore di collaborare con il forum, ben venga la sua collaborazione, per cui la invito nuovamente a scrivermi per poter regolarizzare la sua posizione di autorizzazione a rispondere, In questo forum, ci sono anche altri operatori del Settore che per ragioni di trasferimento non hanno piú potuto collaborare seppure siamo rimasti in ottimi rapporti e collegamento, che per ragioni piú che ovvie, hanno voluto usare un nick e non svelare la propria posizione (Comune Regione Ambasciata o altro). Questa possibilitá é concessa a chiunque ne faccia richiesta, per cui, se questa é la ragione di non recepire i miei inviti, la prego di scrivermi con tutta tranquillitá, la sua identitá sará assoltamente tenuta incognita come da suo diritto. In quanto alla sua risposta, in parte puó essere vero, ma bisogna ricordare che l'art 254 del c.c. detta: Forma del riconoscimento (1). [I]. Il riconoscimento del figlio naturale è fatto nell'atto di nascita, oppure con una apposita dichiarazione, posteriore alla nascita o al concepimento [12], davanti ad un ufficiale dello stato civile (2) o in un atto pubblico o in un testamento [5872], qualunque sia la forma di questo.É per questo che critico il comportamento omissivo e poco collaboratore del funzionario e per evitare alla famiglia di fare 1.300 Km di viaggio (ricordiamoci che alcune regole cambiano se l'italiano é residente all'estero), ho risposto: ''Se il funzionario fosse stato un poco piú preparato e servizievole come deve essere, al limite e dico al limite, poteva accettare una atto notarile della mamma, sempre che il figlio sia naturale e non legittimo.'' Da ricordare che un atto pubblico notarile all'estero é perfettamente valido e riconosciuto dalle nostre normative che regolano gli atti notarili. '' Il riconoscimento può avvenire tanto congiuntamente quanto separatamente.'' art 250 c.c. Dulcis in fundo L 218/95: Articolo 35, che é quello da applicare in casi di nascite all'estero Riconoscimento di figlio naturale. 1. Le condizioni per il riconoscimento del figlio naturale sono regolate dalla legge nazionale del figlio al momento della nascita o, se più favorevole, dalla legge nazionale del soggetto che fa il riconoscimento, nel momento in cui questo avviene. 2. La capacità del genitore di fare il riconoscimento è regolata dalla sua legge nazionale. 3. La forma del riconoscimento è regolata dalla legge dello Stato in cui esso è fatto o da quella che ne disciplina la sostanza. LA suddetta legge, Riforma del dirito internazionale privato italiano, continua ad essere o sconosciuta o disconosciuta o irrispettata da molti operatori ed é ben chiaro che ció che afferma il MAE, cosí come lo afferma lei, il c.c. italiano non puó essere applicato in questi casi, eccetto che per il comma 2) riguardo la capacitá di riconoscimento in questo caso del padre italiano. L'atto notarile é quindi solamente una soluzione ad una forzatura ed abuso del funzionario che chiede si applichi il c.c. ignorando la suddetta Riforma del Diritto internazionale italiana L 218/95. Cassazione civile, sez. I, 09/02/1999, n. 1101Disposizioni sulla legge in generale (Preleggi) art. 20 Disposizioni sulla legge in generale (Preleggi) art. 26 LS 31 maggio 1995 n. 218 art. 35 L. Prima della l. di riforma 31 maggio 1995 n. 218, la legge regolatrice del riconoscimento del figlio naturale doveva essere ricavata dall'art. 17 e non dall'art. 20 disp. prel. c.c., anche alla luce dell'attuale contenuto dell'art. 35 l. n. 218. La legge regolatrice della forma di un atto di riconoscimento del figlio naturale doveva essere ricavata, precedentemente alla legge n. 218, dall'art. 26 disp. prel. c.c. Ad ulteriore dimostrazione dell'errore nella richiesta del funzionario, non é male citare la seguente sentenza, dove si applica il ''piu favorevole'' del comma 1 (da me posto in negretto), applicando quindi ed invece della legge straniera come dovuto di regola, quella italiana: Cassazione civile, sez. I, 28/12/2006, n. 27592Filiazione - Filiazione naturale - Riconoscimento - Condizioni - Diritto internazionale privato - Capacità del genitore di fare il riconoscimento - Legge straniera applicabile (nella specie, egiziana) contrastante con l'ordine pubblico internazionale in quanto preclusiva del riconoscimento della filiazione naturale - Conseguenze - Prevalenza della legge italiana (art. 250 c.c.) - Sussistenza. In tema di capacità di fare il riconoscimento del figlio, disciplinata - in base alle norme del diritto internazionale privato (art. 35, comma 2, l. 31 maggio 1995 n. 218) - dalla legge nazionale del genitore, il principio di ordine pubblico internazionale che riconosce il diritto alla acquisizione dello status di figlio naturale a chiunque sia stato concepito, indipendentemente dalla natura della relazione tra i genitori, costituisce un limite generale all'applicazione della legge straniera (nella specie, egiziana, recepente in materia di "statuto personale" il diritto islamico) che, attribuendo all'uomo la paternità unicamente nell'ipotesi in cui il figlio sia stato generato in un "rapporto lecito", preclude al padre di riconoscere il figlio nato da una relazione extramatrimoniale. In tal caso, stante la rilevata contrarietà all'ordine pubblico internazionale della norma straniera applicabile in base al sistema di diritto internazionale privato, trova applicazione la corrispondente norma di diritto interno (art. 250 c.c.), la quale, in relazione alla capacità del padre di addivenire al riconoscimento del figlio naturale, si sostituisce integralmente alla norma straniera, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della citata legge n. 218 del 1995.Art 16 L 218/95 Articolo 16 Ordine pubblico. 1. La legge straniera non è applicata se i suoi effetti sono contrari all'ordine pubblico. 2. In tal caso si applica la legge richiamata mediante altri criteri di collegamento eventualmente previsti per la medesima ipotesi normativa. In mancanza si applica la legge italiana. Nel caso illustrato dal nostro utente non esiste nessuna contrarietá all'ordine pubblico e l¿applicazione della legge italiana non é richiesta e meno in quanto in questo caso, meno favorevole. Attendo sua comunicazione, la sua partecipazione ci é comunque gradita seppure si possa entrare in discussioni accademiche o giurisprudenziali, come in questo caso. Cordiali saluti | |
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