- bostik ha scritto:
- Marte82 ha scritto:
- Sono appena stata al consolato e mi hanno detto che non esiste nessun modulo per queste situazioni. Mi hanno detto di rivolgermi all'Asl di competenza o direttamente al Ministero della salute. Cosa mi consigliate di fare?
Peccato invece che in alcuni consolati lo rilascino...
http://www.ambbogota.esteri.it/NR/rdonlyres/BCC2BF33-CF2C-45CA-B354-4ADEC45015CC/0/assistenza_sanitaria.pdf
Saluti
Si ma vale se il cittadino lavora in Italia, ecc... son casi particolari..... Comunque provare non fa mai male.....
L'assistenza di cui all'art. 1 viene erogata, fatte salve le norme in materia contenute in
accordi bilaterali o multilaterali tra l'Italia ed altri Stati:
A) Ai cittadini italiani iscritti negli elenchi di cui al terzo comma dell'art. 19 della L. 23
dicembre 1978, n. 833 (3), i quali svolgano attività lavorativa all'estero, qualora tali soggetti
non godano, mediante forme di assicurazione obbligatoria o volontaria, di prestazioni
garantite da leggi locali o di prestazioni fornite dal datore di lavoro, o i livelli di tali
prestazioni siano palesemente inferiori a quelli stabiliti ai sensi dell'art. 3 della L. 23
dicembre 1978, n. 833 (3), purché appartenenti alle seguenti categorie: 1) cittadini occupati temporaneamente all'estero alle dipendenze o in rapporto di
compartecipazione o di associazione con imprese o datori di lavoro, ivi compresi i ministri
del culto cattolico o di altri culti che svolgano attività connesse al proprio ministero, i
religiosi e le religiose del clero che svolgano attività lavorativa presso terzi, i collaboratori
familiari al servizio personale di agenti o funzionari delle rappresentanze diplomatiche o
consolari;
2) lavoratori autonomi ivi compresi i liberi professionisti, che svolgano all'estero un'attività
lavorativa per periodi di tempo limitato;
3) titolari di borse di studio presso Università o fondazioni estere;
4) lavoratori all'estero, temporaneamente disoccupati, sempre che tale condizione risulti
da attestazione rilasciata dai competenti uffici di collocamento dello Stato estero;
5) cittadini temporaneamente all'estero titolari di pensione corrisposta dallo Stato o da
istituti previdenziali italiani;
6) familiari dei soggetti di cui ai precedenti numeri che seguano il lavoratore all'estero o lo
raggiungano anche per brevi periodi (4/a).
B) Ai cittadini italiani, dipendenti pubblici, con attività di servizio all'estero ed in particolare:
1) ai dipendenti dello Stato, compresi i contrattisti italiani o stranieri nonché agli impiegati
locali di cui al R.D. 18 gennaio 1943, n. 23 (4), anche se non pubblici dipendenti e ancorché
prestino la propria opera per missioni di breve durata presso rappresentanze diplomatiche,
uffici consolari, delegazioni permanenti o speciali del Governo italiano all'estero, ovvero
partecipino per conto del Governo stesso a commissioni, conferenze, trattative o riunioni
fuori del territorio nazionale anche presso organismi internazionali;
2) al personale militare italiano, anche di leva, in servizio all'estero ed a quello imbarcato
su navi o aeromobili italiani, che abbiano bisogno di trattamento sanitario in territorio
estero;
3) al personale docente o non docente, di ruolo e non di ruolo, compresi gli incaricati
locali, in servizio presso le istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero; 4) al personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato che svolga attività anche
temporanea di servizio fuori del territorio della Repubblica;
5) al personale degli enti pubblici che presti la propria opera presso delegazioni o uffici
degli enti stessi all'estero;
6) agli esperti, ai tecnici ed al personale di cui agli articoli 17, 18, 21, 26 e 33 della legge 9
febbraio 1979, n. 38 (5), sulla cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, salvo quanto
previsto dall'art. 20, secondo comma, della legge stessa;
7) alle persone incaricate della direzione di uffici consolari nonché agli esperti di cui all'art.
168 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18 (4);
8) ai familiari dei soggetti di cui ai numeri precedenti, esclusi quelli dei contrattisti stranieri,
che li seguano all'estero o li raggiungano anche per brevi periodi.
[Per i contrattisti italiani e stranieri assunti con contratto regolato dalla legge locale e per i
loro familiari aventi diritto in base alla legge stessa, nonché per gli impiegati locali di cui al
regio decreto n. 23 del 1943 (5/a), l'assistenza prevista dal presente decreto è dovuta,
qualora i soggetti interessati non godano obbligatoriamente di prestazioni garantite da
leggi locali ovvero tali prestazioni risultino palesemente inferiori ai livelli stabiliti ai sensi
dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833] (6).
L'assistenza in territorio estero compete anche durante i viaggi dell'interessato da o per
l'Italia, ovvero durante i viaggi e la permanenza per ragioni di lavoro in località estere
diverse da quelle di lavoro.
Per i soggetti di cui alla lettera A) le unità sanitarie locali di appartenenza sono tenute a
comunicare al Ministero della sanità il trasferimento all'estero.
Per i soggetti di cui alla lettera B) i Ministeri e gli enti pubblici sono tenuti a comunicare al
Ministero della sanità l'elenco dei propri dipendenti che si recano all'estero per motivi di
lavoro.
Il Ministero della sanità può per i soggetti di cui alla lettera A) verificare tramite le
rappresentanze consolari la effettiva permanenza all'estero degli stessi e la consistenza
del loro nucleo familiare