Italiani all'Estero e Stranieri in Italia
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 visto per la nonna extracomunitaria

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bostik
tettica489
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tettica489




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MessaggioTitolo: visto per la nonna extracomunitaria   visto per la nonna extracomunitaria EmptySab Set 19, 2009 8:23 am

vorrei gentilmente sapere se il diritto di visitare due nipoti cittadini italiani da parte della nonna cittadina extra ue è un diritto legittimo oppure no . Preciso che i nipoti sono minorenni. Vi saluto e grazie.
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bostik
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MessaggioTitolo: Re: visto per la nonna extracomunitaria   visto per la nonna extracomunitaria EmptySab Set 19, 2009 9:35 am

Non ricordo se i nonni rientrino nelle casistiche del dlgs.30/2007,comunque si suppone che se i nipoti sono italiani sicuramente o il genero o la nuora della signora sono italiani o addiritura lo stesso figlio/a di quest'ultima,quindi ci sono i requisiti per chiedere un visto di ric.fam. o un visto turistico per familiare di cittadino UE.
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Sereno.SCOLARO
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MessaggioTitolo: Re: visto per la nonna extracomunitaria   visto per la nonna extracomunitaria EmptyGio Ott 29, 2009 4:46 am

Per la definizione di familiari, si rinvia all'art. 2 D. Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30 e succ. modif.
Dal che' si dovrebbe dedurre che la nonna non sia "familiare" dei nipoti, a questi fini.
Tuttavia, potrebbe esserlo se fosse l'ascendente del genitore italiano, purche' ne sia a carico, ai fini dei trattamenti concernenti l'assegno di famiglia. Ma, da come posta la questione, neppure queste condizioni sembrerebbero sussistere, così come non sussisterebebro (ma occorrerebbe disporre di maggiori elementi) le condizioni perché il/la figlio/a della nonna richieda il nulla osta al ricongiungimento familiare per il genitore,purché sia a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute (art. 29, comma 1, lett. d) D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e succ. modif.).
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Amedeo
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MessaggioTitolo: Re: visto per la nonna extracomunitaria   visto per la nonna extracomunitaria EmptyGio Ott 29, 2009 5:21 am

tettica489 ha scritto:
vorrei gentilmente sapere se il diritto di visitare due nipoti cittadini italiani da parte della nonna cittadina extra ue è un diritto legittimo oppure no . Preciso che i nipoti sono minorenni. Vi saluto e grazie.

Mi permetto di riportare alcuni articoli del DL 30/2007.

Citazione :
Art. 2.
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per:
a) «cittadino dell'Unione»: qualsiasi persona avente la cittadinanza di uno Stato membro;
b) «familiare»:
1) il coniuge;
2) il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante;
3) i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b);
4) gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b);
c) «Stato membro ospitante»: lo Stato membro nel quale il cittadino dell'Unione si reca al fine di esercitare il diritto di libera circolazione o di soggiorno.

Citazione :
Art. 3.
Aventi diritto

1. Il presente decreto legislativo si applica a qualsiasi cittadino dell'Unione che si rechi o soggiorni in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza, nonche' ai suoi familiari ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), che accompagnino o raggiungano il cittadino medesimo.
3. Lo Stato membro ospitante effettua un esame approfondito della situazione personale e giustifica l'eventuale rifiuto del loro ingresso o soggiorno.

Citazione :
Art. 5.
Diritto di ingresso

1. Ferme le disposizioni relative ai controlli dei documenti di viaggio alla frontiera, il cittadino dell'Unione in possesso di documento d'identità valido per l'espatrio, secondo la legislazione dello Stato membro, ed i suoi familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, ma in possesso di un passaporto valido, sono ammessi nel territorio nazionale.
2. I familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro sono assoggettati all'obbligo del visto d'ingresso, nei casi in cui e' richiesto. Il possesso della carta di soggiorno di cui all'articolo 10 in corso di validità esonera dall'obbligo di munirsi del visto.
3. I visti di cui al comma 2 sono rilasciati gratuitamente e con priorità rispetto alle altre richieste.
4. Nei casi in cui e' esibita la carta di soggiorno di cui all'articolo 10 non sono apposti timbri di ingresso o di uscita nel passaporto del familiare non avente la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea.
5. Il respingimento nei confronti di un cittadino dell'Unione o di un suo familiare non avente la cittadinanza di uno Stato membro, sprovvisto dei documenti di viaggio o del visto di ingresso, non e' disposto se l'interessato, entro ventiquattro ore dalla richiesta, fa pervenire i documenti necessari ovvero dimostra con altra idonea documentazione, secondo la legge nazionale, la qualifica di titolare del diritto di libera circolazione.

Citazione :
Art. 6.
Diritto di soggiorno fino a tre mesi

1. I cittadini dell'Unione hanno il diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo non superiore a tre mesi senza alcuna condizione o formalità, salvo il possesso di un documento d'identità valido per l'espatrio secondo la legislazione dello Stato di cui hanno la cittadinanza.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che accompagnano o raggiungono il cittadino dell'Unione, in possesso di un passaporto in corso di validità, che hanno fatto ingresso nel territorio nazionale ai sensi dell'articolo 5, comma 2.
3. Fatte salve le disposizioni di leggi speciali conformi ai Trattati dell'Unione europea ed alla normativa comunitaria in vigore, i cittadini di cui ai commi 1 e 2, nello svolgimento delle attività consentite, sono tenuti ai medesimi adempimenti richiesti ai cittadini italiani.

Citazione :
Art. 8.
Ricorsi avverso il mancato riconoscimento del diritto di soggiorno


1. Avverso il provvedimento di rifiuto e revoca del diritto di cui agli articoli 6 e 7, e' ammesso ricorso al tribunale in composizione monocratica del luogo ove dimora il richiedente, il quale provvede, sentito l'interessato, nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.

Si tratta, quindi, di verificare se l'ascendente sia tale e sia considerato familiare solo se a carico dei nipoti.

Il dott. Scolaro ha fornito una sua interpretazione, ma non sono convinto che sia quella applicabile al caso in questione (spero mi perdonerà se non concordo!!!).

Il nonno di un cittadino italiano deve avere il diritto di vedere i nipoti. Si tratta di verificare se questo preteso diritto ha fondamento giuridico in Italia.

Vista la situazione da questa prospettiva, neanche io riesco a trovare con certezza il fondamento giuridico di questo diritto.

Il forum è ormai una accademia in cui si confrontano pareri talvolta anche molto diversi, nel tentativo di giungere ad una visione comune della normativa, haimè molto, troppo intricata.

Un saluto,

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Amedeo Intonti

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MessaggioTitolo: Re: visto per la nonna extracomunitaria   visto per la nonna extracomunitaria EmptyGio Ott 29, 2009 7:09 am

Non vorrei che si sovrapponessero istituti tra loro autonomi: un conto è il diritto del nonno di "vedere" (visitare?) i nipoti (sempre che possa sussistere un tale diritto ...), altre le condizioni di ingresso e, successivamente, di soggiorno.
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Guido Baccoli
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MessaggioTitolo: Re: visto per la nonna extracomunitaria   visto per la nonna extracomunitaria EmptyGio Ott 29, 2009 7:08 pm

Per diritto all'unità familiare si intende per concetto ormai già consolidato dalla giurispudenza (TAR e Giudice del Tribunale Ordinario, prima Pretore), anche la possibilità di visitare i propri familiari e non solamente la possibilità di ricongiungimento.

Quindi, considerando anche il diritto ratificato dall'Italia, dalle direttive UE, della protezione e diritti del fanciullo spesso richiamato anche dalla giurisprudenza in casi simili, portano a concludere e credo senza ombra di dubbio, che ci si trovi davanti ad un diritto soggettivo (in parole meno giuridiche, il così detto diritto legittimo).

I nonni dei figli di cittadino anche extra UE, familiare di cittadino italiano, senza dubbio rientrano nel diritto di visitare a tempo limitato (visto turistico per familiari di cittadini UE) i propri nipoti (è un diritto anche ed addirittura superiore, dei nipoti minori di età di poter conoscere ed essere visitati dai propri nonni), mentre rientrerebbero nel diritto al ricongiungie¡mento familiare solamente nel caso siano e si dimostri che siano a carico economico di uno o entrambe i due genitori (uno italiano e l'atro extracomunitario) dei minori.

Amedeo non c'è niente di strano avere pareri discordanti purchè produttivi e in questo Forum credo che le discordanze siano assolutamente produttive, visto anche che nella maggioranza dei casi dopo la discussione accademica si concorda all'unanimità in temi generali e dove non si concorda, comunque è perchè non possiamo approfondire ancor di più le divergenze di interpretazione, dovute la maggior parte delle volte per non conoscere a fondo tutti gli elementi del singolo caso dell'utente, che ovviamente non `si può approfondire più di tanto anche per regolamento.

Con tutto il dovuto e direi più che meritato rispetto, non concordo nemmeno io con il Dr Scolaro quando afferma :
Citazione :
Per la definizione di familiari, si rinvia all'art. 2 D. Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30 e succ. modif.
Dal che' si dovrebbe dedurre che la nonna non sia "familiare" dei nipoti, a questi fini.
il Dlgs 30/2007 detta come già fatto osservare da Amedeo:
Art. 2, n. 4) gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b) sono definiti senza ombra di dubbio familiari

Esiste però la differenza tra avere il diritto alla visita ai familiari di cittadini italiani o dei propri coniugi extracomunitari con visto turistico speciale come quello che danno ai nostri coniugi extracomunitari per i connazionali residenti AIRE in paese extracomunitario, ed avere il diritto al ricongiungimento familiare che per lo stesso Dlgs 30/2007 art 2, devono essere a carico economico.

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MessaggioTitolo: Re: visto per la nonna extracomunitaria   visto per la nonna extracomunitaria EmptyVen Dic 04, 2009 6:08 pm

Vi segnalo una sentenza che forse può aiutare nella discussione.

Per la Corte d’Appello di Perugia (Sent. del 13.11.07) i nonni possono intervenire in un procedimento di separazione in cui si discute dell’affidamento dei nipoti.

Nel caso specifico, i nonni si sono insinuati nel procedimento in questione lamentando che, dopo i provvedimenti presidenziali, avrebbero incontrato i nipoti una sola volta la settimana, a fronte delle numerose visite settimanali che erano uso fare in costanza di matrimonio e prima della separazione.

Ciò nonostante, il Giudice di Prime Cure aveva escluso la legittimazione attiva dei parenti, giustificando tale decisione in quanto, plausibilmente, in caso contrario, alla già abnorme durata delle separazioni/divorzi, si sarebbe determinato un notevole appesantimento procedurale, con ulteriore allungamento dei tempi decisionali.

Tale argomentazione è stata, però, ribaltata in appello e il Giudice di II grado ha ammesso l’intervento dei nonni ad adiuvandum (del coniuge di riferimento), al fine di salvaguardare il solo diritto (interesse) dei nipoti di “conservare rapporti significativi con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale”(art 155 cc). Di contro, i parenti non hanno il medesimo diritto dei nipoti, altrimenti sarebbero legittimati ad un intervento autonomo.

Tutto ciò, quindi, esclude l’esistenza di un diritto soggettivo dei nonni, ma raffigura un interesse positivo dei parenti, “che rivestono una posizione di rilievo” nella famiglia in crisi, di tutelare il preminente interesse dei minori-nipoti.

La Corte perugina, in conclusione, basa il suo ragionamento partendo dalla rilevanza costituzionale che gode la famiglia (allargata) e per questo i legami parentali conseguenti e chiosa ricordando che, solo chi ha un concreto e pregresso legame affettivo con i nipoti può avocare la sussistenza di un intesse giuridicamente protetto.
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MessaggioTitolo: Re: visto per la nonna extracomunitaria   visto per la nonna extracomunitaria EmptyVen Dic 04, 2009 6:27 pm

Avv. Gagliani Caputo ha scritto:
Vi segnalo una sentenza che forse può aiutare nella discussione.

Per la Corte d’Appello di Perugia (Sent. del 13.11.07) i nonni possono intervenire in un procedimento di separazione in cui si discute dell’affidamento dei nipoti.

Nel caso specifico, i nonni si sono insinuati nel procedimento in questione lamentando che, dopo i provvedimenti presidenziali, avrebbero incontrato i nipoti una sola volta la settimana, a fronte delle numerose visite settimanali che erano uso fare in costanza di matrimonio e prima della separazione.

Ciò nonostante, il Giudice di Prime Cure aveva escluso la legittimazione attiva dei parenti, giustificando tale decisione in quanto, plausibilmente, in caso contrario, alla già abnorme durata delle separazioni/divorzi, si sarebbe determinato un notevole appesantimento procedurale, con ulteriore allungamento dei tempi decisionali.

Tale argomentazione è stata, però, ribaltata in appello e il Giudice di II grado ha ammesso l’intervento dei nonni ad adiuvandum (del coniuge di riferimento), al fine di salvaguardare il solo diritto (interesse) dei nipoti di “conservare rapporti significativi con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale”(art 155 cc). Di contro, i parenti non hanno il medesimo diritto dei nipoti, altrimenti sarebbero legittimati ad un intervento autonomo.

Tutto ciò, quindi, esclude l’esistenza di un diritto soggettivo dei nonni, ma raffigura un interesse positivo dei parenti, “che rivestono una posizione di rilievo” nella famiglia in crisi, di tutelare il preminente interesse dei minori-nipoti.

La Corte perugina, in conclusione, basa il suo ragionamento partendo dalla rilevanza costituzionale che gode la famiglia (allargata) e per questo i legami parentali conseguenti e chiosa ricordando che, solo chi ha un concreto e pregresso legame affettivo con i nipoti può avocare la sussistenza di un intesse giuridicamente protetto.

Quindi, questo interesse positivo dei parenti come si concretizza e tutela in pratica???

Un saluto,

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solo per casi riservatissimi, e-mail: amedeointonti@burocraziaconsolare.com
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MessaggioTitolo: Re: visto per la nonna extracomunitaria   visto per la nonna extracomunitaria EmptySab Dic 05, 2009 5:06 am

La Legge 54/2006 ha espressamente riconosciuto il diritto dei minori a mantenere sani ed equilibrati rapporti con gli ascendenti. Sulla base di tale modifica, rispetto al previgente art. 155 c.c., ci si è chiesti se la novella non avesse introdotto un vero e proprio diritto dei nonni ad intervenire nel giudizio di separazione giudiziale dei coniugi, onde vedere salvaguardate le disposizioni concernenti i rapporti tra ascendenti e nipoti. Una simile facoltà era stata esclusa, in passato, dalla Suprema Corte.
Con la decisione del 16 ottobre 2009, la Corte ha confermato l’indirizzo.
Secondo il Supremo Collegio, infatti, i nonni non sono legittimati a intervenire nel giudizio di separazione tra i coniugi anche quando il loro interesse sia attuale e concreto perché uno dei coniugi impedisce il rapporto affettivo tra ascendenti e nipoti. L’avere il Legislatore del 2006 sancito la titolarità da parte del minore del diritto alla conservazione delle relazioni affettive con i nuclei di provenienza genitoriale non è sufficiente, in mancanza di una previsione normativa, a ritenere che altri soggetti diversi dai coniugi siano legittimati ad essere parti. E', dunque, inammissibile, l'eventuale intervento in giudizio dei nonni.
E’ chiaro che un tale orientamento evidenzia la lacuna nell'attuale normativa: viene riconosciuto un diritto dei minori ad un sano rapporto con i nonni, ma non viene individuato un soggetto ad hoc che tale diritto, in caso di compromissione, possa fare valere. Né è utile riferirsi al Pubblico Ministero: ove i coniugi siano entrambi d’accordo nell’escludere i nonni dalle relazioni familiari, questi può anche rimanere all’oscuro del fatto che siano ostacolati i rapporti con gli ascendenti. E’ indubbia la necessità di ricercare una soluzione, nell’ordinamento, che vada a tutelare il diritto del minore al rapporto con gli ascendenti. Se è vero, in conclusione, che i nonni non possono intervenire nel giudizio di separazione, sembra però possibile affermare che agli stessi può essere riconosciuta la legittimazione ad agire con azione di accertamento finalizzata al riconoscimento della loro situazione giuridica soggettiva, da far valere contro chi ostacola il rapporto con i nipoti.
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MessaggioTitolo: Re: visto per la nonna extracomunitaria   visto per la nonna extracomunitaria EmptySab Dic 05, 2009 6:16 pm

Intanto porgo il benvenuto all'avv. Gagliani Caputo, che si aggiunge al nostro staff di esperti e che curerà in particolar modo, l'edizione del forum in lingua spagnola di prossima apertura ed invitato in attesa, a partecipare nelle materie che ritiene più opportune della nostra edizione in lingua italiana.
Mi permetto di intervenire in quanto a mio avviso esiste una piccola ''deviazione'' nell'ubicare il soggetto che ha (o non ha) il diritto soggettivo prioritario, ossia il minore e di conseguenza i genitori e poi i nonni e così via.
Avv. Gagliani Caputo ha scritto:
La Legge 54/2006 ha espressamente riconosciuto il diritto dei minori a mantenere sani ed equilibrati rapporti con gli ascendenti. Sulla base di tale modifica, rispetto al previgente art. 155 c.c., ci si è chiesti se la novella non avesse introdotto un vero e proprio diritto dei nonni ad intervenire nel giudizio di separazione giudiziale dei coniugi, onde vedere salvaguardate le disposizioni concernenti i rapporti tra ascendenti e nipoti. Una simile facoltà era stata esclusa, in passato, dalla Suprema Corte..
Vero, però se per questo, anche uno dei due genitori e di sentenze ne abbiamo a iosa sia in Appello che in Cassazione, può essere escluso anche dal visitare il proprio figlio minore quando quest'ultimo, ne può trarre dei ''gravi disordini'' nella sua cultura ed educazione.
Per cui il diritto soggettivo assolutamente prioritario è sempre e comunque quello in primis, del minore e del suo diritto all'unione familiare e lo è anche degli ascendenti di grado superiore, i quali, per così dire, ''ereditano'' il diritto soggettivo in mancanza di compromissioni , che non possono certamente essere rilevate o fatte valere dall'Ufficio Visti consolare, ma solo da, anche uno solo, dei genitori ed eventualmente, dal Giudice.
Avv. Gagliani Caputo ha scritto:
Con la decisione del 16 ottobre 2009, la Corte ha confermato l’indirizzo.
Secondo il Supremo Collegio, infatti, i nonni non sono legittimati a intervenire nel giudizio di separazione tra i coniugi anche quando il loro interesse sia attuale e concreto perché uno dei coniugi impedisce il rapporto affettivo tra ascendenti e nipoti. L’avere il Legislatore del 2006 sancito la titolarità da parte del minore del diritto alla conservazione delle relazioni affettive con i nuclei di provenienza genitoriale non è sufficiente, in mancanza di una previsione normativa, a ritenere che altri soggetti diversi dai coniugi siano legittimati ad essere parti. E', dunque, inammissibile, l'eventuale intervento in giudizio dei nonni.
Certamente, però stiamo sempre parlando del diritto ad intervenire o meno dei nonni in un processo che ha per oggetto
la separazione legale giudiziale dei coniugi, e dove si discute e decide su loro diritto di arrivare ad una separazione legale senza interferenze e che non involucra il diritto del minore. Se invece prendiamo in considerazione il diritto prioritario del minore, questo diritto verrebbe meno solo in caso di dimostrato pregiudizio nei confronti del fanciullo, situazione che si verificherebbe e limiterebbe solo se uno dei genitori non è d'accordo a che il figlio minore sia visitato dai nonni per verificata compromissione del piccolo su sentenza del Giudice. Compromissione che deve essere verificata dal Giudice, in presenza di gravi e dimostrate ragioni e non da ''discriminazioni arbitrarie''. Lo possiamo rilevare da:
Cassazione civile , sez. I, 13 marzo 2009, n. 6200
SEPARAZIONE DEI CONIUGI
Figli (provvedimenti relativi ai)
affidamento

Codice Civile (1942) art. 155

Non è sindacabile in sede di legittimità, ove sorretta da motivazione immune da vizi logici, la valutazione operata dal giudice di merito in ordine all'utilità per il figlio minore di conservare il legame con il genitore non affidatario, ancorché questi sia affetto da una patologia invalidante e vi sia il rifiuto del minore ad avere rapporti con il medesimo. (Nel caso di specie la Corte ha ritenuto corretta la decisione dei giudici di merito che avevano riconosciuto il diritto di visita della madre anoressica, seppure limitandolo a un incontro settimanale presso l'abitazione dei nonni materni e con la sorveglianza degli operatori sociali).
Molto diversa è invece, quella del messo in dubbio accertamento legale del diritto soggettivo, se i nonni sono o no familiari (essenza e motivo di questa discussione). Infatti nell'esposizione non si sta considerando il diritto soggettivo del minore, che in condizioni normali (ossia dove non ci sia pericolo per la loro sana crescita da un punto di vista psicologico, morale ed educativo sollevata da uno dei genitori ed eventualmente verificata o meno dal Giudice), ha il sacrosanto diritto soggettivo all'unità familiare o di essere visitato del propri ascendenti diretti di qualsiasi grado, concetti quest’ultimi, di unità e visita familiare, che sono stati dichiarati concettualmente uguali, dalla Corte d’Appello e dalla Cassazione.

Il diritto di visita quindi non può essere negato dall'ufficio visti.
Solo i genitori ed in caso di discordia tra loro, il giudice possono decidere nel supremo e prioritario diritto ed interesse del minore di negare queste visite. Ma se i genitori sono d'accordo firmando l'invito per il visto e quindi escludendo il ''pericolo'' di sana crescita dei figli minori, il diritto soggettivo del minore e in conseguenza dei nonni, esiste eccome (concetto appunto specificato dalla sentenza da te citata e da altre anche di Cassazione, nei confronti non solo dei nonni, ma anche di uno o entrambe i genitori e che si rileva anche da altre sentenze di separazione legale).
Avv. Gagliani Caputo ha scritto:
E’ chiaro che un tale orientamento evidenzia la lacuna nell'attuale normativa: viene riconosciuto un diritto dei minori ad un sano rapporto con i nonni, ma non viene individuato un soggetto ad hoc che tale diritto, in caso di compromissione, possa fare valere.
Considerato tutto ciò sopra esposto, sono d’accordo, ma attenzione! Il soggetto ad hoc è individuato nel minore e in conseguenza logica anche nei suoi ascendenti, bastando che non ci sono le compromissioni già sottolineate (discordia dei genitori e Giudice). In altre sentenze viene citata la Costituzione ed anche il diritto superiore del fanciullo. Il concetto fu ripreso dalla:
Sentenza del Tribunale di Grosseto sul ricongiungimento familiare - 8 gennaio 2003: Si ritiene fondamentale che in tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto all'unita' familiare e riguardanti i minori, deve essere preso in considerazione con carattere di priorita' il superiore interesse del fanciullo, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176 (art.28 III° comma D.Lgs. 286/98).
In questa sentenza è utile ed importantissimo distinguere la possibilità di visto di visita (turismo) e di visto per ricongiungiungimento familiare, ricongiungimento che ai tempi della sentenza non era legato come lo è adesso, alla condizione sine qua non, di dipendenza economica, dettata e regolata dalla L. 30/2007.
Avv. Gagliani Caputo ha scritto:
Né è utile riferirsi al Pubblico Ministero: ove i coniugi siano entrambi d’accordo nell’escludere i nonni dalle relazioni familiari, questi può anche rimanere all’oscuro del fatto che siano ostacolati i rapporti con gli ascendenti.
È vero, ma si parla sempre di un eventuale decisione concorde dei genitori e sempre prendendo in considerazione il bene o il male (compromissione alla sua salute psichica, educazione morale e di sana crescita) del minore.
Avv. Gagliani Caputo ha scritto:
E’ indubbia la necessità di ricercare una soluzione, nell’ordinamento, che vada a tutelare il diritto del minore al rapporto con gli ascendenti.
Mi pare invece che dalle suddette ragioni ci sia chiarezza e regolazione ben precisa, tanto che in ogni caso e sempre che non ci sia compromissione per il minore, la tua seguente conclusione è perfetta
Avv. Gagliani Caputo ha scritto:
Se è vero, in conclusione, che i nonni non possono intervenire nel giudizio di separazione, sembra però possibile affermare che agli stessi può essere riconosciuta la legittimazione ad agire con azione di accertamento finalizzata al riconoscimento della loro situazione giuridica soggettiva, da far valere contro chi ostacola il rapporto con i nipoti.
Aggiungo che dipende dai genitori (dal Giudice se esiste discordia tra i genitori) e sempre in considerazione del bene del minore, se esista o meno la situazione o condizione giuridica e quindi la possibilità degli ascendenti nonni, di agire legittimamente nel Tribunale ordinario e non in quello Amministrativo (che tratta solo gli interessi legittimi e non di diritti soggettivi)

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MessaggioTitolo: Re: visto per la nonna extracomunitaria   visto per la nonna extracomunitaria EmptyMer Gen 06, 2010 4:49 am

In caso di diniego di visto turistico per la nonna extra ue di cittadino italiano minore che cosa posso fare? Ricorso al Tar o al Giudice Ordinario o Tribunale per minori?
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Guido Baccoli
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MessaggioTitolo: Re: visto per la nonna extracomunitaria   visto per la nonna extracomunitaria EmptySab Gen 09, 2010 8:49 pm

Bella domanda, che risponderebbe anche al fatto che essendo l'unitá familiare intesa dalla Cassazione anche come il diritto alla visita di un cittadino italiano o suo familiare, l'esito di anche solo un'accoglimento dell'istanza da parte del Giudice Ordinario, farebbe immediatamente capire che ci si trova davanti ad un diritto soggettivo e non ad un interesse legittimo (i visti turistici normali).

Ovviamente, prima di ricorrere al G.O. ed avere una risposta piú fondata se si riterrá competente o no, bisognerebbe verificare se la domanda di visto é stata presentata in questo senso, quindi anche con la dimostrazione della sussistenza di familiare di cittadino italiano.

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Dr. Guido Baccoli
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