| Italiani all'Estero e Stranieri in Italia Consolato, Ambasciata, Matrimonio all'estero, Divorzio all'Estero, divorzio rapido, divorzio al vapore, Stranieri in Italia, Matrimoni misti, sposarsi all'estero, divorziarsi all'estero. REPUBBLICA DOMINICANA |
| | DIMOSTRAZIONE DEL MANTENIMENTO ECONOMICO AUTOCERTIFICAZIONE | |
| | Autore | Messaggio |
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lorcos99
Numero di messaggi : 4 Data d'iscrizione : 07.02.10
| Titolo: DIMOSTRAZIONE DEL MANTENIMENTO ECONOMICO AUTOCERTIFICAZIONE Mar Feb 09, 2010 6:22 am | |
| Buongiorno, grazie alla Vs. risposta mi sono già attivato nel produre la documentazione richiesta per effettuare il "Ricongiungimento familiare di mia suocera Cubana". Ora Vi chiedo e scusate l'ignoranza, cosa bisogna scrivere esattamente nel testo di questo documento richiesto dall' Ambasciata Italiana dell'Avana??? 8. PER PARENTI MAGGIORENNI, DIMOSTRAZIONE DEL MANTENIMENTO ECONOMICO TRAMITE UNA “DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO”. In rete ho trovato il modello, ma non so che dati devo inserire nel testo (reddito, dati mod. 730, ecc.) Ringraziandovi per la cortese attenzione vi porgo i miei più cordiali saluti. Lorenzo Petrelli | |
| | | Guido Baccoli Fondatore
Numero di messaggi : 2760 Età : 71 Località : Santo Domingo - Rep. Dominicana Data d'iscrizione : 12.01.08
| Titolo: Re: DIMOSTRAZIONE DEL MANTENIMENTO ECONOMICO AUTOCERTIFICAZIONE Mar Feb 09, 2010 12:21 pm | |
| Nell'autocertificazione ed in questo caso nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio devi semplicemente riempire il riquadro apposito e scrivi
''che la Signora (dati anagrafici completi) é mia suocera ed é economicamente a mio carico.'' | |
| | | lorcos99
Numero di messaggi : 4 Data d'iscrizione : 07.02.10
| Titolo: Re: DIMOSTRAZIONE DEL MANTENIMENTO ECONOMICO AUTOCERTIFICAZIONE Mar Feb 09, 2010 12:23 pm | |
| Come al solito, puntuali ed esaudienti.
Grazie-
Cordiali saluti-
Lorenzo Petrelli | |
| | | fortaleza
Numero di messaggi : 2 Data d'iscrizione : 23.08.10
| Titolo: Re: DIMOSTRAZIONE DEL MANTENIMENTO ECONOMICO AUTOCERTIFICAZIONE Gio Set 02, 2010 12:38 pm | |
| Buona sera. Anzitutto scusate se farò una domanda nel posto sbagliato. Sono italiano ed il 24/01/2009 ho sposato una ragazza brasiliana. Mia moglie ha la cds. Ora abbiamo una bambina di sei mesi. Noi mandiamo saltuariamente i soldi in Brasile per il mantenimento di mia cognata(sua sorella) che vive con i genitori. Lei ha 20 anni ed ha terminato le scuole l'anno scorso. Non hanno più nessun reddito causa malattia del padre,ossia mio suocero. Ecco cosa vi chiedo: come posso fare per farla venire in italia? Che permesso è possibile richiedere? Spero di essere stato chiaro. Grazie. Cordiali saluti LUCA | |
| | | bostik Amministratori
Numero di messaggi : 3912 Località : Italia Data d'iscrizione : 22.07.08
| Titolo: Re: DIMOSTRAZIONE DEL MANTENIMENTO ECONOMICO AUTOCERTIFICAZIONE Gio Set 02, 2010 1:53 pm | |
| - fortaleza ha scritto:
- Buona sera. Anzitutto scusate se farò una domanda nel posto sbagliato. Sono italiano ed il 24/01/2009 ho sposato una ragazza brasiliana. Mia moglie ha la cds. Ora abbiamo una bambina di sei mesi. Noi mandiamo saltuariamente i soldi in Brasile per il mantenimento di mia cognata(sua sorella) che vive con i genitori. Lei ha 20 anni ed ha terminato le scuole l'anno scorso. Non hanno più nessun reddito causa malattia del padre,ossia mio suocero. Ecco cosa vi chiedo: come posso fare per farla venire in italia? Che permesso è possibile richiedere? Spero di essere stato chiaro.
Grazie. Cordiali saluti LUCA Va chiesto un visto di ric.fam. ai sensi dlgs.30/2007,essendo la ragazza minore di 21 anni rientra nelle casistiche del decreto.Un consiglio,mandatela a chiedere il visto direttamente a Recife,evitate il consolato onorario di Fortaleza. Saluti | |
| | | fortaleza
Numero di messaggi : 2 Data d'iscrizione : 23.08.10
| Titolo: Re: DIMOSTRAZIONE DEL MANTENIMENTO ECONOMICO AUTOCERTIFICAZIONE Ven Set 03, 2010 4:07 am | |
| Grazie di cuore. In questi giorni provo a chiamare io sia a Fortaleza che a Recife per vedere cosa dovrò fare perchè mia cognata possa ricevere il visto. Appena saprò qualcosa vi informerò. Speriamo in bene e che tutto va a buon fine. Saluti | |
| | | Sereno.SCOLARO Moderatore
Numero di messaggi : 420 Data d'iscrizione : 02.03.08
| Titolo: Re: DIMOSTRAZIONE DEL MANTENIMENTO ECONOMICO AUTOCERTIFICAZIONE Mar Ott 26, 2010 1:16 am | |
| Il nulla-osta per il ricongiungimento di familiare puo' essere richiesto solo per le persone considerate all'art. 29 D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, tra cui non rientrano i parenti in linea collaterale di 2° grado. Per altro, i parenti in linea collaterale di 2° grado non sono, indipendentemente dall'està, qualificati quali familiari dall'art. 2 D. Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30. Neppurepuo' farsi riferimento al successivo art. 3, dato che questa norma (trascritta pari pari dalla direttiva 2004/38/CE), non ha norme di attuazione e, pur se (eventualmente) le avesse richiederebbe che sussistesse la condizione per sui la persona sia "a carico o convive, nel paese di provenienza, con il cittadino dell'Unione titolare del diritto di soggiorno a titolo principale" e non a carico di persona avente cittadinanza di Stato terzo. | |
| | | Guido Baccoli Fondatore
Numero di messaggi : 2760 Età : 71 Località : Santo Domingo - Rep. Dominicana Data d'iscrizione : 12.01.08
| Titolo: Re: DIMOSTRAZIONE DEL MANTENIMENTO ECONOMICO AUTOCERTIFICAZIONE Mar Ott 26, 2010 7:34 pm | |
| - Sereno.SCOLARO ha scritto:
- Il nulla-osta per il ricongiungimento di familiare puo' essere richiesto solo per le persone considerate all'art. 29 D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, tra cui non rientrano i parenti in linea collaterale di 2° grado.
Per altro, i parenti in linea collaterale di 2° grado non sono, indipendentemente dall'està, qualificati quali familiari dall'art. 2 D. Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30. Neppurepuo' farsi riferimento al successivo art. 3, dato che questa norma (trascritta pari pari dalla direttiva 2004/38/CE), non ha norme di attuazione e, pur se (eventualmente) le avesse richiederebbe che sussistesse la condizione per sui la persona sia "a carico o convive, nel paese di provenienza, con il cittadino dell'Unione titolare del diritto di soggiorno a titolo principale" e non a carico di persona avente cittadinanza di Stato terzo. ehmm Dr Scolaro, parliamo dei familiari della moglie di un cittadino italiano...il nulla osta ed il T.U sull'immigrazione non hanno molta attinenza al caso. Riguardo fratelli e sorelle pubblichéró appena ci riesco e si stabilizzano tutti i servizi e problemotti da risolvere che ho ancora ballerini dopo il trasloco, la risposta e parere ufficiale della Commissione UE, riguardo il Dlgs 30/2007 italiano e l'art 23, Applicabilita' ai soggetti non aventi la cittadinanza italiana che siano familiari di cittadini italiani , da collegare all'art 3. | |
| | | Sereno.SCOLARO Moderatore
Numero di messaggi : 420 Data d'iscrizione : 02.03.08
| Titolo: Re: DIMOSTRAZIONE DEL MANTENIMENTO ECONOMICO AUTOCERTIFICAZIONE Mer Ott 27, 2010 9:27 am | |
| Attendiamo. Il punto e' se i parenti in linea collaterale di 2° grado possano essere qualificati quali "familiari". Ovviamente, dovuta astensione da considerazioni sulla "qualità" con cui la direttiva 2004/38/CE è stata attuata dal D. Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30 e succ. modif. | |
| | | Guido Baccoli Fondatore
Numero di messaggi : 2760 Età : 71 Località : Santo Domingo - Rep. Dominicana Data d'iscrizione : 12.01.08
| Titolo: Re: DIMOSTRAZIONE DEL MANTENIMENTO ECONOMICO AUTOCERTIFICAZIONE Dom Ott 31, 2010 1:02 pm | |
| - Sereno.SCOLARO ha scritto:
- Attendiamo.
Il punto e' se i parenti in linea collaterale di 2° grado possano essere qualificati quali "familiari". Ovviamente, dovuta astensione da considerazioni sulla "qualità" con cui la direttiva 2004/38/CE è stata attuata dal D. Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30 e succ. modif. La Commissione Europea risponde uficialmente che ai sensi sia della Direttiva 2004/38/CE i fratelli e sorelle del coniuge di cittadino UE anche extracomunitario/i sono considerati familiari. CLICK QUI . Riguardo la legge italiana, sempre la Commissione UE, riconosce la derogabilitá ed eccezione fatta dal legislatore italiano riguardo la necessitá di risiedere in un Paese UE diverso da quello d'origine, CLICK QUI . | |
| | | Sereno.SCOLARO Moderatore
Numero di messaggi : 420 Data d'iscrizione : 02.03.08
| Titolo: Re: DIMOSTRAZIONE DEL MANTENIMENTO ECONOMICO AUTOCERTIFICAZIONE Lun Nov 01, 2010 2:20 am | |
| Interessanti ed importanti queste indicazioni. Vi e', per altro, un aspetto, che merita di essere considerato (senza neppure considerare se si tratti o meno di "mala interpretazione" da parte delle autorità (amministrative) italiana).
Come noto (art. 249, 3 (ex art. 189) del Trattato) prevede che: """ La direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi. """ In altre parole gli Stati membri, con le proprie morme nazionali di attuazione, devono stabilire la "forma" ed i "mezzi" per giungere al "risultato", essendo quest'ultimo il "vincolo" cui pervenire. In molti punti del D. Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30 e succ. modif. non è stato fatto altro che "riprodurre" (spesso, meramente testualmente) le indicazioni della direttiva, ma senza alcuna indicazione sulle "forme" e sui "messi". Ne é esempio del tutto evidente l'art. 3 (ma si potrebbero fare altri esempi ssu questa tecnica "riproduttiva" e non attuativa), in cui si enuncia (avendopo "copiato" il fine), cioe' quell'indicazione per cui (comma2): """ 2. Senza pregiudizio del diritto personale di libera circolazione e di soggiorno dell'interessato, lo Stato membro ospitante, conformemente alla sua legislazione nazionale, agevola l'ingresso e il soggiorno delle seguenti persone: ... ecc. ecc. ... """
In altre parole qui (ma anchealtrove), si "riproduce" una previsione della direttiva 2004/38/CE, ma non si indicano proprio le "forme" ed i "mezzi" per attuarla .... E proprio questa formulazione è tale da richiedere indicazioni di attuazione. Non è ammissibile affermare un principio, senza indicazioni di "come" attuarlo. Di fronte a queste "tecniche legislative", non mi sentirei di parlare di mal interpretazione (da parte delle autorità amministrative), dato che il legislatore nazionale ha rinunciato a esercitare la propria competenza, cioe' a definire quanto necessario od utile per l'attuazione di un principio affermato (non dal legislatore nazionale, bensì dalla direttiva 2004/38/CE). Anzi, queste tecniche possono produrre solo contenzioso e confusione. | |
| | | Amedeo Amministratori
Numero di messaggi : 1613 Età : 74 Data d'iscrizione : 14.06.08
| Titolo: Re: DIMOSTRAZIONE DEL MANTENIMENTO ECONOMICO AUTOCERTIFICAZIONE Lun Nov 01, 2010 11:57 am | |
| - Sereno.SCOLARO ha scritto:
- Interessanti ed importanti queste indicazioni.
Vi e', per altro, un aspetto, che merita di essere considerato (senza neppure considerare se si tratti o meno di "mala interpretazione" da parte delle autorità (amministrative) italiana).
Come noto (art. 249, 3 (ex art. 189) del Trattato) prevede che: """ La direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi. """ In altre parole gli Stati membri, con le proprie morme nazionali di attuazione, devono stabilire la "forma" ed i "mezzi" per giungere al "risultato", essendo quest'ultimo il "vincolo" cui pervenire. In molti punti del D. Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30 e succ. modif. non è stato fatto altro che "riprodurre" (spesso, meramente testualmente) le indicazioni della direttiva, ma senza alcuna indicazione sulle "forme" e sui "messi". Ne é esempio del tutto evidente l'art. 3 (ma si potrebbero fare altri esempi ssu questa tecnica "riproduttiva" e non attuativa), in cui si enuncia (avendopo "copiato" il fine), cioe' quell'indicazione per cui (comma2): """ 2. Senza pregiudizio del diritto personale di libera circolazione e di soggiorno dell'interessato, lo Stato membro ospitante, conformemente alla sua legislazione nazionale, agevola l'ingresso e il soggiorno delle seguenti persone: ... ecc. ecc. ... """
In altre parole qui (ma anchealtrove), si "riproduce" una previsione della direttiva 2004/38/CE, ma non si indicano proprio le "forme" ed i "mezzi" per attuarla .... E proprio questa formulazione è tale da richiedere indicazioni di attuazione. Non è ammissibile affermare un principio, senza indicazioni di "come" attuarlo. Di fronte a queste "tecniche legislative", non mi sentirei di parlare di mal interpretazione (da parte delle autorità amministrative), dato che il legislatore nazionale ha rinunciato a esercitare la propria competenza, cioe' a definire quanto necessario od utile per l'attuazione di un principio affermato (non dal legislatore nazionale, bensì dalla direttiva 2004/38/CE). Anzi, queste tecniche possono produrre solo contenzioso e confusione. Queste sono le considerazioni che apprezzo oltre ogni limite. Un salutone, | |
| | | Guido Baccoli Fondatore
Numero di messaggi : 2760 Età : 71 Località : Santo Domingo - Rep. Dominicana Data d'iscrizione : 12.01.08
| Titolo: Re: DIMOSTRAZIONE DEL MANTENIMENTO ECONOMICO AUTOCERTIFICAZIONE Gio Nov 18, 2010 12:57 am | |
| - Sereno.SCOLARO ha scritto:
- Interessanti ed importanti queste indicazioni.
Vi e', per altro, un aspetto, che merita di essere considerato (senza neppure considerare se si tratti o meno di "mala interpretazione" da parte delle autorità (amministrative) italiana).
Come noto (art. 249, 3 (ex art. 189) del Trattato) prevede che: """ La direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi. """ In altre parole gli Stati membri, con le proprie morme nazionali di attuazione, devono stabilire la "forma" ed i "mezzi" per giungere al "risultato", essendo quest'ultimo il "vincolo" cui pervenire. In molti punti del D. Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30 e succ. modif. non è stato fatto altro che "riprodurre" (spesso, meramente testualmente) le indicazioni della direttiva, ma senza alcuna indicazione sulle "forme" e sui "messi". Ne é esempio del tutto evidente l'art. 3 (ma si potrebbero fare altri esempi ssu questa tecnica "riproduttiva" e non attuativa), in cui si enuncia (avendopo "copiato" il fine), cioe' quell'indicazione per cui (comma2): """ 2. Senza pregiudizio del diritto personale di libera circolazione e di soggiorno dell'interessato, lo Stato membro ospitante, conformemente alla sua legislazione nazionale, agevola l'ingresso e il soggiorno delle seguenti persone: ... ecc. ecc. ... """
In altre parole qui (ma anchealtrove), si "riproduce" una previsione della direttiva 2004/38/CE, ma non si indicano proprio le "forme" ed i "mezzi" per attuarla .... E proprio questa formulazione è tale da richiedere indicazioni di attuazione. Non è ammissibile affermare un principio, senza indicazioni di "come" attuarlo. Di fronte a queste "tecniche legislative", non mi sentirei di parlare di mal interpretazione (da parte delle autorità amministrative), dato che il legislatore nazionale ha rinunciato a esercitare la propria competenza, cioe' a definire quanto necessario od utile per l'attuazione di un principio affermato (non dal legislatore nazionale, bensì dalla direttiva 2004/38/CE). Anzi, queste tecniche possono produrre solo contenzioso e confusione. Rieccomi dopo l'ultima (almeno spero) lunga mia mancanza a causa dell'interruzione a del servizio internet che sono riuscito con molta fatica a cambiare. Le considerazioni del Dr Scolaro le ritengo anch'io molto importanti e centrate, ma sottolineano anche la poca attenzione da parte del Governo e del Parlamento di un DPR di attuazione. In ogni caso forse manca una considerazione ancora piú rilevante di tutte, incluse quelle di attuazione, che é quella Costituzionalitá. Non é pensabile per la nostra Costituzione che impedisce, proibisce qualsiasi disparitá di trattamento, che l'Italia accetti come familiari ricongiungibili i fratelli e sorelle di un qualsiasi cittadino comunitario residente legalmente in Italia e se lo rifiuta interviene eccome, la Commissione Europea, mentre non accetti il ricongiungimento di fratelli e sorelle di cittadini italiani (naturalizzati) o dei suoi coniugi extracomunitari creando non solo un'assoluta ed indiscutibile disparitá di trattamento (addirittura i cittadini comunitari residenti in Italia avrebbero piú diritti e vantaggi degli stessi italiani e suoi coniugi anche extracomunitari), ma anche un non considerare l'art. 23 che nella risposta della C.E. é stato appunto verificato e riconosciuto come deroga alla Direttiva CEE, oltre al fatto che il Dlgs avendo abrogato tutte le precedenti norme e Regolamenti che dettavano le regole e direttive per detto ricongiungimento, la legislazione italiana prevederebbe (tempo assolutamente condizionale perché cosí non puó essere) il riferimento esclusivo al Dlgs 30/2007, infatti riguardo . A mio parere e appena potró chiederó i parametri da usare per considerarsi a carico economico all'indirizzo legale fornito dalla stessa Commissione UE ed in piú ribatteró anche alla Commissione UE che per quanto dica che non possa intervenire, si dimentica che l'unitá familiare (e che i fratelli e sorelle siano familiari lo hanno dichiarato in maniera assoluta) é protetta dalla stessa CE come diritto fondamentale ed inalienabile, oltre che dalla Corte di Giustizia UE. Aggiungo che per una mia assistita stiamo aspettando una risposta dal Parlamento UE che si é riservato di trattare il tema in parlamento, per questo caso personale (fratello di cittadina italiana naturalizzata e con dimostrazione abbondante del carico economico), ma comunque di grande importanza. Grazie comunque per il puntuale ed importante apporto di tutti voi, Dr Scolaro Amedeo e bostick e per il vostro appoggio al forum anche in mia assenza (forzata), grazie di cuore. | |
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