Italiani all'Estero e Stranieri in Italia
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Italiani all'Estero e Stranieri in Italia

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 SANITÁ - L’AUTOCERTIFICAZIONE PUÒ SOSTIRE L’ATTESTATO CONSOLARE

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Guido Baccoli
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MessaggioTitolo: SANITÁ - L’AUTOCERTIFICAZIONE PUÒ SOSTIRE L’ATTESTATO CONSOLARE   SANITÁ - L’AUTOCERTIFICAZIONE PUÒ SOSTIRE L’ATTESTATO CONSOLARE EmptyMar Nov 04, 2008 6:31 pm

CHI HA DIRITTO A 90 gg DI SANITÄ IN ITALIA?
Se il paese dove si é residenti non ha convenzioni bilaterali per la sanitá, chi ne ha diritto sempre che non si usufruisca di un assicurazione internazionale, solo i pensionati e gli emigranti?
Ma chi sono gli EMIGRANTI?
Un po' di riferimenti per capire meglio.

Nel caso in oggetto, le fonti non sono molte, ma certamente sono significative e determinanti.
Cercherò di riassumere il percorso da me fatto per rispondere, in piú di un occasione, a quanto in oggetto.
É chiaro che hanno diritto ai 90 giorni di sanitá pubblica gli ''emigranti'' e i pensionati. I dubbi su quest'ultimi non ci sono, rimangono invece sugli emigranti e per chi si puó definire tale o, per meglio specificare, chi possiede lo ''status'' di emigrante.
Un vecchio Regio Decreto Legge del 1919 definiva: ‘’EMIGRANTE’’ ‘’ogni cittadino che espatrii esclusivamente a scopo di lavoro manuale o per esercitare il piccolo traffico......'' (agricoltori, allevatori, pescatori, artigiani e piccoli commercianti, per intenderci)
Successivamente nel 1948, l'art. 35 della Costituzione sancisce il diritto alla salute pubblica per tutti i cittadini, al di la dei confini, delle professioni e la proibizione di fare distingui per lo ''status'', menzionate dal summenzionato RDL.
Che questo RDL sia molto vecchio e anacronistico perché scritto prima della Costituzione, lo ribadisce molto chiaramente anche una sentenza della Suprema Corte di Cassazione del 25/08/1987 n. 7009.
Concludendo, anche i Consolati di prestigio e modernamente aggiornati, le pagine Web del Ministero della Salute, del M.A.E. e persino quello dei Comuni.it, rispondono nello stesso modo. Richiamando l'Art. 19, della L. 23/12/1978, n. 833 e l'Art. 12, comma II, del D.P.R. 31.7/.1980, n. 618, tuttora vigente, si capisce perfettamente che praticamente tutti i ''cittadini iscritti all'A.I.R.E.'' hanno il diritto in oggetto.Da considerare anche la Sentenza di Cassazione del 25/08/1987 n. 7009, che dichiarava, e diversamente non poteva essere, l’incostituzionalità del RDL del 1919 che violava gli art. 2, 3, 32, 38 della nostra Costituzione. Chi non possiede la certificazione del Consolato, puó autocertificare la propria condizione di residente all’estero e di non possedere assicurazioni private o pubbliche per cure mediche. Nei molti casi segnalati, di rifiuto del pubblico ufficiale o del funzionario dell'ufficio pubblico che non ammette l'autocertificazione o la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, nonostante ci siano tutti i presupposti per accoglierla, incorre nelle sanzioni previste dall'art. 328 del Codice penale e rischiano di essere puniti per omissioni o rifiuto di atti d'ufficio. La richiesta deve essere redatta in forma scritta e consegnata al Comitato Provinciale della Pubblica Amministrazione, presso la Prefettura del luogo in cui è stata rifiutata l'autocertificazione e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dip. Funzione Pubblica - ROMA. La procedibilità è d'ufficio, pertanto non sono richieste querele, istanze o quant'altro, ma solamente la segnalazione per l'omissione di atti d'ufficio. Tutto questo é avvenuto prima che il Ministro Tremaglia riuscisse a far approvare la Legge del 1990 che istituiva l'A.I.R.E.., definendo emigranti, tutti coloro che risiedono per vari motivi all'estero e sono regolarmente iscritti all'A.I.R.E.

Nel caso in oggetto, le fonti non sono molte, ma certamente sono significative e determinanti.
Cercherò di riassumere il percorso da me fatto per rispondere, in piú di un occasione, a quanto in oggetto.
É chiaro che hanno diritto ai 90 giorni di sanitá pubblica gli ''emigranti'' e i pensionati. I dubbi su quest'ultimi non ci sono, rimangono invece sugli emigranti e per chi si puó definire tale o, per meglio specificare, chi possiede lo ''status'' di emigrante.
Un vecchio Regio Decreto Legge del 1919 definiva: ‘’EMIGRANTE’’ ‘’ogni cittadino che espatrii esclusivamente a scopo di lavoro manuale o per esercitare il piccolo traffico......'' (agricoltori, allevatori, pescatori, artigiani e piccoli commercianti, per intenderci)
Successivamente nel 1948, l'art. 35 della Costituzione sancisce il diritto alla salute pubblica per tutti i cittadini, al di la dei confini, delle professioni e la proibizione di fare distingui per lo ''status'', menzionate dal summenzionato RDL.
Che questo RDL sia molto vecchio e anacronistico perché scritto prima della Costituzione, lo ribadisce molto chiaramente anche una sentenza della Suprema Corte di Cassazione del 25/08/1987 n. 7009.
Concludendo, anche i Consolati di prestigio e modernamente aggiornati, le pagine Web del Ministero della Salute, del M.A.E. e persino quello dei Comuni.it, rispondono nello stesso modo. Richiamando l'Art. 12, e 2, del D.P.R. 31.7/.1980, n. 618, tuttora vigente, si capisce perfettamente che praticamente tutti i ''cittadini iscritti all'A.I.R.E.'' hanno il diritto in oggetto.Da considerare anche la Sentenza di Cassazione del 25/08/1987 n. 7009, che dichiarava, e diversamente non poteva essere, l’incostituzionalità del RDL del 1919 che violava gli art. 2, 3, 32, 38 della nostra Costituzione. Chi non possiede la certificazione del Consolato, puó autocertificare la propria condizione di residente all’estero e di non possedere assicurazioni private o pubbliche per cure mediche. Nei molti casi segnalati, di rifiuto del pubblico ufficiale o del funzionario dell'ufficio pubblico che non ammette l'autocertificazione o la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, nonostante ci siano tutti i presupposti per accoglierla, incorre nelle sanzioni previste dall'art. 328 del Codice penale e rischiano di essere puniti per omissioni o rifiuto di atti d'ufficio. La richiesta deve essere redatta in forma scritta e consegnata al Comitato Provinciale della Pubblica Amministrazione, presso la Prefettura del luogo in cui è stata rifiutata l'autocertificazione e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dip. Funzione Pubblica - ROMA. La procedibilità è d'ufficio, pertanto non sono richieste querele, istanze o quant'altro, ma solamente la segnalazione per l'omissione di atti d'ufficio. Tutto questo é avvenuto prima che il Ministro Tremaglia riuscisse a far approvare la Legge del 1990 che istituiva l'A.I.R.E.., definendo emigranti, tutti coloro che risiedono per vari motivi all'estero e sono regolarmente iscritti all'A.I.R.E.
Ancor piú particolareggiato un mio articolo pubblicato qui FARE CLIK
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