Italiani all'Estero e Stranieri in Italia
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 VISTO INDIVIDUALE E COLLETIVO E COMPETENZE AL RILASCIO

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Guido Baccoli
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MessaggioTitolo: VISTO INDIVIDUALE E COLLETIVO E COMPETENZE AL RILASCIO   VISTO INDIVIDUALE E COLLETIVO E COMPETENZE AL RILASCIO EmptyDom Mar 09, 2008 12:25 am

FONTE M.A.E.

Visto individuale e collettivo. Competenza al rilascio
Il visto, che consta di un’apposita "vignetta" (o "sticker") applicata sul passaporto o su altro valido documento di viaggio del richiedente, è una autorizzazione concessa allo straniero per l’ingresso nel territorio della Repubblica Italiana o in quello delle altre Parti contraenti per transito o per soggiorno, da valutarsi alla luce di esigenze connesse con il buon andamento delle relazioni internazionali e con la tutela della sicurezza nazionale e dell'ordine pubblico.
Di norma, quindi, non vi è da parte degli stranieri "diritto" all'ottenimento del visto, ma tutt'al più un semplice "interesse legittimo". L'art.4, comma 2 del T.U. 286/1998, integrato dalle ultime modifiche legislative prevede che " il diniego del visto non deve essere motivato, salvo quanto riguarda le domande di visto presentate ai sensi degli articoli 22,24,26-29,36 e 39 dello stesso T.U. (che riguardano le richieste di visto per lavoro, ricongiungimento familiare, cure mediche e studio). Il provvedimento di diniego deve essere comunicato all'interessato in lingua a lui comprensibile o, in mancanza,in inglese, francese, spagnolo o arabo. Avverso il diniego di un visto può essere presentato un ricorso al T.A.R del Lazio e entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento. Solo nel caso di dinieghi di visto per ricongiungimento familiare o familiare al seguito, gli eventuali ricorsi potranno essere presentati presso il Tribunale ordinario competente".
La competenza al rilascio dei visti emessi dalla Repubblica Italiana spetta al Ministero degli Affari Esteri ed alla sua Rete degli Uffici diplomatico-consolari abilitati, che restano responsabili dell'accertamento del possesso e della valutazione dei requisiti necessari per l'ottenimento del visto stesso, che verrà rilasciato dalla Rappresentanza territorialmente competente per il luogo di residenza dello straniero.
Per il rilascio di un Visto Schengen Uniforme (transito o breve soggiorno), competente al rilascio è la Rappresentanza di quello degli Stati Schengen presenti sul posto che costituisce la meta unica o principale del viaggio.
Ove non sia possibile individuare – tra le eventuali varie tappe del viaggio – una meta principale, competente al rilascio sarà la Rappresentanza dello Stato Schengen di primo ingresso.
Per il rilascio di un Visto Nazionale (lungo soggiorno) competente al rilascio è la Rappresentanza di quello degli Stati Schengen presenti sul posto che costituisce la destinazione di lungo soggiorno del cittadino straniero.
Qualora lo Stato Schengen competente al rilascio del visto non abbia una propria Rappresentanza diplomatica o consolare nel Paese di residenza dello straniero, il Visto Schengen Uniforme può essere rilasciato dalla Rappresentanza diplomatica o consolare di un altro Stato Schengen che lo rappresenti.
Non è invece prevista delega per il rilascio di Visti Nazionali.


Il possesso del visto non garantisce in assoluto l'ingresso al cittadino straniero, poiché l'Autorità di frontiera lo può respingere se privo di mezzi di sostentamento e non in grado di fornire esaurienti indicazioni circa le modalità del proprio soggiorno in Italia, o per ragioni di sicurezza e ordine pubblico.
N.B. Non è possibile il rilascio di alcun visto (né la proroga di un visto preesistente) allo straniero che già si trovi nel Territorio Nazionale.
In caso di assoluta necessità ed urgenza, il visto per transito o per breve soggiorno può essere rilasciato direttamente dalle Autorità di Frontiera.
I permessi in frontiera invece sono autorizzazioni all’ingresso in Territorio Nazionale rilasciati, per prassi internazionale, dalle Autorità di Frontiera per consentire a cittadini di Paesi assoggettati all’obbligo del visto - e che ne siano sprovvisti - il pernottamento o il soggiorno breve in zone adiacenti alcuni aeroporti (“permesso per visita città”, non superiore a 48 ore) oppure la visita ad aree urbane prossime a porti, incluse località di rilevante interesse turistico (“permesso per marittimi e croceristi”, per le sole ore diurne).
Per effetto della Convenzione, il visto rilasciato dalle nostre Rappresentanze consente l’accesso, per transito o per breve soggiorno (fino a 90 giorni), sia in Italia che negli altri Paesi che applicano la stessa Convenzione, assumendo in tal caso la denominazione di “Visto Schengen” (VSU). Analogamente, il VSU rilasciato dalle Rappresentanze diplomatico-consolari degli altri Paesi che applicano la Convenzione, consente l’accesso anche al territorio italiano.
Il visto d’ingresso per lungo soggiorno (superiore a 90 giorni) consente invece l’accesso – e la possibilità di transito attraverso gli altri Paesi Schengen – al solo territorio dello Stato che ha rilasciato il visto, assumendo la denominazione di “Visto Nazionale” (VN).
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