Italiani all'Estero e Stranieri in Italia
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 VISTO PER LAVORO SUBORDINATO

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MessaggioTitolo: VISTO PER LAVORO SUBORDINATO   VISTO PER LAVORO SUBORDINATO EmptySab Mar 15, 2008 9:21 pm

Una volta che lo Sportello Unico ha provveduto al rilascio del Nulla Osta al lavoro subordinato, lo straniero dovrà presentarsi presso gli uffici consolari per richiedere ed ottenere il visto d'ingresso.

Ci si chiede se, tale tipo di visto possa essere legittimamente negato.

La normativa di riferimento è contenuta nell'art.31 del DPR 394/99, Regolamento di attuazione al Dlgs 286/98, che di seguito si riporta:

Art. 31 del D.P.R. 394/99 e succ. mod.

Nullaosta dello Sportello unico e visto d'ingresso


  • In presenza di certificazione negativa pervenuta dal Centro per 1'impiego competente od in caso di espressa conferma della richiesta di nullaosta da parte del datore di lavoro o, comunque, decorsi 20 giorni senza alcun riscontro del Centro per l'impiego, lo Sportello unico richiede al questore della stessa sede, tramite procedura telematica, la verifica della sussistenza o meno, nei confronti del lavoratore straniero, di motivi ostativi all'ingresso ed al soggiorno nel territorio dello Stato e, nei confronti del datore di lavoro, di motivi ostativi di cui al comma 2.
  • Il questore esprime parere contrario al rilascio del nullaosta qualora il datore di lavoro a domicilio o titolare di un'impresa individuale ovvero, negli altri casi, il legale rappresentante ed i componenti dell'organo di amministrazione della società, risultino denunciati per uno dei reati previsti dal testo unico, ovvero per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi con un provvedimento che esclude il reato o la responsabilità dell'interessato, ovvero risulti sia stata applicata nei loro confronti una misura di prevenzione, salvi, in ogni caso, gli effetti della riabilitazione.
  • Lo Sportello unico acquisisce dalle Direzioni provinciali del lavoro, tramite procedura telematica, la verifica dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi, determinati a norma degli articoli 3, comma 4 e 21, del testo unico.
  • In assenza di motivi ostativi di cui al comma 1 e nell'ipotesi di verifica positiva dei limiti di cui al comma 3, lo Sportello unico provvede alla convocazione del datore di lavoro per il rilascio del nullaosta, la cui validità é di sei mesi dalla data del rilascio stesso.
  • Lo Sportello unico, accertati i dati identificativi del lavoratore straniero e acquisito il parere del questore, verifica l'esistenza del codice fiscale o ne richiede l'attribuzione, secondo le modalità determinate con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 11, comma 2.
  • Lo Sportello unico, in presenza di espressa richiesta formulata dal datore di lavoro, anche ai sensi dell'articolo 30-bis, comma 5, trasmette la documentazione di cui all'articolo 30-bis, commi 2 e 3, ivi compreso il codice fiscale, nonché il relativo nullaosta agli uffici consolari. Nell'ipotesi di trasmissione della documentazione per via telematica, lo Sportello unico si avvale del collegamento previsto con l'archivio informatizzato della rete mondiale visti presso il Ministero degli affari esteri.
  • Il datore di lavoro informa il lavoratore straniero dell'avvenuto rilascio del nullaosta, al fine di consentirgli di richiedere il visto d'ingresso alla rappresentanza diplomatica o consolare competente, entro i termini di validità del nullaosta.
  • La rappresentanza diplomatica o consolare, alla quale sia pervenuta la documentazione di cui al comma 6, comunica allo straniero la proposta di contratto di soggiorno per lavoro e rilascia, previa verifica dei presupposti di cui all'articolo 5, il visto d'ingresso, comprensivo del codice fiscale, entro 30 giorni dalla data di richiesta del visto da parte dell'interessato, dandone comunicazione, per via telematica, al Ministero dell'interno, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, all'INPS ed all'INAIL. Lo straniero viene informato dell'obbligo di presentazione allo Sportello unico, entro 8 giorni dall'ingresso in Italia, ai sensi dell'articolo 35.
Si può dedurre che l'Autorità Consolare, una volta ricevuto il Nulla Osta in via telematica, deve procedere alla verifica:
1.dell'assenza di situazioni ostative al rilascio del visto d'ingresso, costituite dall' iscrizione del nominativo dello straniero nel S.I.S. o da denunce in Italia a carico del richiedente per i reati previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale,intervenutesuccessivamente al rilascio del Nulla Osta;
2.del possesso del passaporto in corso di validità.

L'eventuale diniego del visto d'ingresso per lavoro subordinato deve, in ogni caso, essere motivato, ai sensi dell'art. 4 del Dlgs 286/98.
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