Italiani all'Estero e Stranieri in Italia
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 VISTO TURISTICO: OBBLIGO DI MOTIVARE IL DINIEGO

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marco serrenti
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MessaggioTitolo: VISTO TURISTICO: OBBLIGO DI MOTIVARE IL DINIEGO   VISTO TURISTICO: OBBLIGO DI MOTIVARE IL DINIEGO EmptyMer Mar 26, 2008 5:16 am

L’argomento che vorrei porre all’attenzione degli utenti del forum è quello della sussistenza o meno in capo agli Uffici Consolari italiani, dell’obbligo di motivare i provvedimenti di diniego dei visti richiesti a fini turistici.

Chiunque si è trovato alle prese con richieste di visti di tale genere, avrà sicuramente costatato come le Ambasciate non appongono nel provvedimento di diniego alcuna motivazione, facendo un semplice riferimento alla mancanza dell’obbligo di motivazione ex art 4 comma 2 del Dlgs 286/98.

In questa sede, in accordo con lo spirito del forum che è quello di formare coscienze e di rendere gli utenti consapevoli dei propri diritti, mi sembra opportuno affermare che l’atteggiamento delle Ambasciate che agiscono in questo modo, non solo appare contrario alla legge e al dettato di varie pronunce giurisprudenziali in materia, ma deve essere censurato.

Ma iniziamo dal principio:

l’art. 4 comma 2 del Dlgs 286/98 recita: “…Qualora non sussistano i requisiti previsti dalla normativa in vigore per procedere al rilascio del visto, l'autorità diplomatica o consolare comunica il diniego allo straniero in lingua a lui comprensibile, o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo. In deroga a quanto stabilito dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, per motivi di sicurezza o di ordine pubblico il diniego non deve essere motivato, salvo quando riguarda le domande di visto presentate ai sensi degli articoli 22, 24, 26, 27, 28, 29, 36 e 39”

Dalla semplice lettura del testo normativo non appaiono dubbi: il diniego va motivato, a meno che non sussistano motivi di ordine pubblico e sicurezza che giustifichino la deroga al generale obbligo di motivare i provvedimenti amministrativi di cui alla L 241/90.

Verrebbe da chiedersi come mai allora le Ambasciate continuano a non motivare i dinieghi, se la legge gli impone un obbligo specifico.

La risposta è che, essendo il rilascio del visto ai fini turistici discrezionale, le Ambasciate ritengono di essere nel potere di accogliere o meno la richiesta, in base a valutazioni che non devono essere portate a conoscenza dell’utente.

Si tratta chiaramente di un travisamento della normativa, che consente sì una discrezionalità molto ampia alle Ambasciate, ma non un arbitrio, come in effetti il più delle volte tale discrezionalità si traduce.

Vi è anche da dire che lo stesso MAE dà indicazioni che non appaiono corrispondenti alla normativa: infatti si legge nelle pagine web del Ministero:

“Cosa fare in caso di rifiuto del visto?
Nel precisare che la competenza al rilascio dei visti spetta alla Rappresentanza territorialmente competente per il luogo di residenza dello straniero, che resta la sola responsabile dell'accertamento del possesso e della valutazione dei requisiti necessari per l'ottenimento del visto stesso, nell’ambito della propria discrezionalità e tenuto conto delle particolari situazioni locali, l’art. 4, comma 2, del TU 286/98 integrato dalle ultime modifiche legislative prevede che “il diniego di visto di ingresso non deve essere motivato, salvo quando riguarda le domande di visto presentate ai sensi degli articoli 22, 24, 26-29, 36 e 39” (tali articoli riguardano le richieste di visto per lavoro, ricongiungimento familiare, cure mediche e studio).
Avverso il diniego di un visto può essere presentato un ricorso al T.A.R. del Lazio entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento.
Solo nel caso in cui il diniego riguardi visti per ricongiungimento familiare, il cittadino residente in Italia che ha ottenuto il nulla osta può presentare, senza limiti di tempo, ricorso al Tribunale ordinario competente per il suo luogo di residenza.”


Il MAE non specifica che la mancanza della motivazione è legittima solo se sussistono motivi di ordine pubblico e sicurezza pubblica!

La giurisprudenza del TAR Lazio ha invece affermato il principio dell’obbligo di motivare i dinieghi, nel caso in cui non sussistano motivi di ordine pubblico e pubblica sicurezza:

Il TAR Lazio in molte sentenze, come nella sent. n.14682/2004, in un caso di diniego legittimamente non motivato in quanto il ricorrente risultava segnalato al S.I.S., ha chiarito i casi in cui il provvedimento di diniego deve o non deve essere motivato

(omissis) la motivazione dei provvedimenti amministrativi è richiesta nei casi in cui l’Amministrazione sia chiamata ad esercitare la sua discrezionalità, mentre non è necessaria nei casi in cui l’Amministrazione è tenuta ad applicare pedissequamente la normativa vigente, senza margini di scelta: nel caso in esame l’Amministrazione non aveva alcun margine di scelta, bensì era obbligata a negare il visto richiesto, stante la segnalazione nel S.I.S..”

I casi in cui le Ambasciate sono obbligate a negare i visti di ingresso sono specificati nel medesimo art. 4, al comma 3, Dlgs 286/98, che recita:

“Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, l'Italia, in armonia con gli obblighi assunti con l'adesione a specifici accordi internazionali, consentirà l'ingresso nel proprio territorio allo straniero che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonché la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel Paese di provenienza. I mezzi di sussistenza sono definiti con apposita direttiva emanata dal Ministro dell'interno, sulla base dei criteri indicati nel documento di programmazione di cui all'articolo 3, comma 1. Non è ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressone dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone o che risulti condannato, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite.”

Alla luce di quanto sopra si può legittimamente affermare che delle decisioni della PA prese nell’ esercizio del potere discrezionale, deve essere data congrua motivazione al richiedente.

In altri termini, ai fini che ci riguardano,

1. qualora la richiesta di visto turistico sia corredata dalla documentazione necessaria a provare lo scopo e le condizioni del soggiorno, i mezzi di sussistenza sufficiente per il soggiorno e per il ritorno nel paese di origine e

2. il richiedente non sia iscritto al S.I.S. o non abbia subito condanne penali in Italia,

il visto di ingresso DEVE ESSERE RILASCIATO, e se viene negato, IL DINIEGO DEVE ESSERE MOTIVATO.

Il potere discrezionale delle Ambasciate deve tradursi nella sola valutazione della documentazione prodotta, e se richiesto da particolari esigenze dovute da situazioni locali, nel richiedere documentazione integrativa, valutando anche il rischio di immigrazione clandestina.

Giova ricordare che tale rischio non può considerarsi motivo di ordine pubblico e pubblica sicurezza, e quindi anche se fosse ritenuto sussistente, le Ambasciate devono darne motivazione nel provvedimento di diniego.

Il rimedio contro le decisioni delle Ambasciate è costituito dal ricorso al TAR Lazio, strumento poco utilizzato, anche e soprattutto per le difficoltà pratiche in cui incorrono i “non addetti ai lavori” e la brevità dei termini per proporlo (60 giorni).

Certo è che, se i ricorsi contro i provvedimenti illegittimi aumentassero, le Ambasciate comincerebbero ad applicare la legge con maggior attenzione.

Ed è questo che ci prefiggiamo in questo forum: tutti devono rispettare la legge ed applicarla nel modo corretto, Ambasciate comprese.

In questo forum troverete comunque ogni delucidazione in merito alla possibilità di ricorrere al TAR nel caso pratico.

Iura
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marco serrenti




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MessaggioTitolo: Re: VISTO TURISTICO: OBBLIGO DI MOTIVARE IL DINIEGO   VISTO TURISTICO: OBBLIGO DI MOTIVARE IL DINIEGO EmptyVen Gen 30, 2009 12:29 pm

Buonasera vorrei sottoporre all'attenzione del FORUM la mia (pessima) esperienza perosnale che si è appena conclusa con un diniego immotivato di rilascio del visto turistico.
La mia "avventura" è iniziata nel mesi di Novembre, quando ignaro delle problematiche alle quali andavo incontro devisi di invitare un cittadino Aòbanese in Italia per le festività Natalizie (ora lo sò che è assurdo!!).
Scaricai e compilai come da prassi tutti i moduli necessari; dietro consiglio dell'operatore del centralino del Consolato Generale di Valona li spedii via e-mail e via fax...oltre che a darli direttamente alla persona interessata.
Gli fù fissato un appuntamento er fine Febbraio 2009.
Mi attivai per cercare di ottenere un appuntamento "fuori lista" e dopo l'inaspettata telefonata che il Console STROZZI stesso mi fece di persona il 23 Dicembre riuscii ad anticiparlo al 09/ Gennaio 2009.
La documentazione una volta consegnata fu da subito giuicata completa (il cittadino era in regola con tasse e contributi, senza nessuna pendenza ne economica ne penale); attendevamo fiduciosi il rilascio del visto.
Trascorse 2 settimane e nulla ricevendo (trattennero tutti i docuemnti ivi compreso il passaporto) mi attivai di nuovo per sapere a cher punto era la pratica: ricevetti allora il 21/Gennaio una seconda e lunga telefonata sempre dal Console in perosna, il quale mi informava della sua "indecisone" se concedere o meno il visto. Tali perplessità erano dettate dal timore che poi la persona in questione non sarebbe più rientrata in Albania; inoltre avea una disponibilità economica sospetta (a suo dire eccessiva per un cittadino Albanese). Rassicurai allora il Console oltre alla mia garanzia che nulla di strano si celava dietro quella richiesta di visto, che la persona in questione oltre a possedere una casa e dei terreni se avesse voluto entrare in Italia non avrebbe certo atteso mesi per u visto turistico; avendo appunto disponibilità economica avrebbe, nel caso, di certo avuto i mezzi per entrarvi illegalmente.
A nulla sono valse le mie motivazioni (dettate dal comune buon senso credo...); l'esito è stato un DINIEGO NON MOTIVATO se non da assurde perplessità che sapevano a dire il vero di mere scuse.
Sono con la presente a chiedere la fattibilità di un ricorso al TAR con tempi e costi.
Concludo con un riflessione: l'operato, in questo caso del Cosolato Generale di Valona, non fà altro che alimentare il desiderio di aggirare tutta questa burocrazia e questa discrezionalità; l'assenza di regole certe che garantiscano chi in possesso dei requisiti ( non solo economici ma morali ) di ottenere ciò che spetta per diritto consente a questi uffici di mortificare e spesso danneggiare le persone che subiscono tali immotivate ed incomprensibili decisioni.
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MessaggioTitolo: Re: VISTO TURISTICO: OBBLIGO DI MOTIVARE IL DINIEGO   VISTO TURISTICO: OBBLIGO DI MOTIVARE IL DINIEGO EmptyDom Apr 26, 2009 6:55 pm

Davvero mi spiace l'averla lasciata senza risposta per tanto tempo, purtroppo iura ha dovuto sospendere la sua collaborazione per motivi personali e speriamo di riovederla con noi al piú presto. Avrebbe trovato comunque la risposta sia dei costi approssimativi che del tempo di 60 gg dalla data del diniego per poter ricorrere al TAR. Ricordo comunque che essendo l'interessato cittadino extracomunitario a dover ricorrere, la maggior parte delle volte si chiede ed ottiene il Patrocinio gratuito in quanto il basso reddito degli extracom., rientra quasi sempre nella fascia di diritto al patrocinio gratuito, riducendo le spese di tutto il ricorso a circa 300/400 euro.

Non si pensi che il patrocinio gratuito non serva perché gli avvocati non sono validi o non prendono l'incarico con sufficiente attenzione, non é assolutamente vero, anche perché ció che si ha da fare é una semplice istanza e basta scrivere che non ci sono validi motivi per rigettare il visto ed eventualmente chiedendo il risarcimento del danno materiale (questo deve essere invece documentato...per esempio biglietti aerei pagati e non rimborsabili, assicurazione medica etc etc.). Il resto lo fa automaticamente il Giudice che come sempre chiederá i motivi del diniego all'Ufficio Visti interessato e questi non avendo validi motivi (bisogna peró essere sicuri di non avre sbagliato qualche dato nella documentazione o ci sia qualche mancanza, sia di dati che di documenti), come si vede dai richiami sopra riportati da iura e da altre sentenza pubblicate in questo forum ed in Internet, il Consolato interessato non da motivazioni nemmeno al Giudice, che termina con annullare il provvedimento di diniego. Il seguito lo si trova in questo stesso forum ed in questa stessa sezione, per esempio CLIK QUI .

Mi scuso ancora per il ritardo, ma non mi ero assolutamente accorto che fosse rimasto senza risposta. Ci faccia sapere come sono andate le cose e continui a seguirci, le sue considerazioni molto amare, sono purtroppo lecite e in troppi casi veri, basta seguire l'indagine della vendita dei visti di striscia la notizia.
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MessaggioTitolo: Re: VISTO TURISTICO: OBBLIGO DI MOTIVARE IL DINIEGO   VISTO TURISTICO: OBBLIGO DI MOTIVARE IL DINIEGO EmptyLun Mag 04, 2009 5:42 pm

Saluto tutti. in gennaio vi avevo chiesto consiglio riguardo un visto turistico negato ad un cittadino marocchino- avendo io una società turistica in società con questa persona, mi avevate consigliato di richiedere il visto per affari. avevo redatto una domanda d'invito copiandola (dal sito) da quella d'invito da parte d'impresa italiana. al CIAO di casablanca (che si occupa di ritirare i documenti e fissare l'appuntamento con il consolato) , mi hanno detto però che quel modello non va bene, e dopo varie ricerche, mi hanno detto che loro hanno un modulo che andrebbe bene per il nostro caso, e che devo però ritirarlo a casablanca. andremo a casablanca a ritirare questo modulo, ma finchè non lo vedo non sono tranquilla. avete idea di che modulo stiano parlando? non è che arriviamo a casablanca e il modulo non esiste ecc. ecc? intanto ne approfitto per ringraziarvi per tutte le precedenti risposte lidia
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MessaggioTitolo: Re: VISTO TURISTICO: OBBLIGO DI MOTIVARE IL DINIEGO   VISTO TURISTICO: OBBLIGO DI MOTIVARE IL DINIEGO EmptyLun Mag 04, 2009 8:22 pm

Copiandola da quale sito? La lettera d'invito anche se redatta su carta semplice, deve avere le caratteristiche che prevede quelle del modulo d'invito che si trova in quasi tutti i siti delle Ambasciate ed incluso anche il Consolato Generale in Casablanca lo riporta CLICK QUI . Ricordare sempre che il modulo deve essere su un solo foglio fronte e retro, a meno che non si firmino entrambe i fogli, ma non é mai consigliabile. Se il modulo é lo stesso che hai mandato tu, il Ciao sta solo dicendo ''bufale''. In questo caso, digli che non si inventino moduli ''speciali'' e facci sapere.
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MessaggioTitolo: Re: VISTO TURISTICO: OBBLIGO DI MOTIVARE IL DINIEGO   VISTO TURISTICO: OBBLIGO DI MOTIVARE IL DINIEGO EmptyMar Mag 05, 2009 5:03 pm

io facevo riferimento a un modulo che si trova nell'elenco dei documenti da presentare in caso di richiesta visto per affari, indicata al punto 6 come "lettera d'invito dell'impresa italiana".
partivo dal presupposto che per visto per affari la dichiarazione di ospitalità fosse sostituita da questa lettera d'invito. questo è il motivo per cui mi sono rivolta al CIAO: chiedevo come la dovevo compilare nel mio caso, in cui la società è marocchina (non italiana) e io richiedessi il visto per il mio socio, (in quanto dovremmo svolgere in italia attività di divulgazione dell'attività turistica svolta dalla società in marocco). a questo punto il ciao prima mi ha detto "ma faccia il visto turistico!" poi hanno detto che allora la "domanda d'invito.." non andava bene e che avrei dovuto compilare questo altro modulo, quello che dobbiamo ritirare a casablanca. loro mi hanno detto :"lo ritira, lo compila, lo presenta anche il giorno stesso". previo il solito appuntamento e naturalmente con tutti gli altri documenti a posto. scusa se mi sono dilungata, ma se no faccio confusione!!
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Manu&Cheikh




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MessaggioTitolo: Diniego Visto Turistico   VISTO TURISTICO: OBBLIGO DI MOTIVARE IL DINIEGO EmptyMar Set 11, 2012 4:14 pm

Buonasera,
da quello che ho letto capisco che il visto turistico può essere negato solo per:

- ragioni penali
- documentazione non presentata correttamente

Però le ambasciate, e io mi riferisco in particolare a quella di Dakar, vietano il visto turistico dando come motivazione "non abbiamo nessuna certezza che allo scadere dei giorni di visto lei faccia ritorno al paese di origine".

Mi permetto di commentare... ma che motivazione è?

E' come se la polizia mi fermasse e mi arrestasse perchè avendo le braccia potrei un giorno commettere una violenza contro qualcuno!

Mi perdoni, ma non confido nemmeno nel ricorso al TAR, e per tale ragione chiedo se ci sono altre possibili strade da percorrere... perchè, non sono un avvocato, ma qui si sta impedendo alle persone che presentano regolarmente la documentazione e sottolineo, pagano dei soldi (e ne hanno pure pochi), di non venire in Italia perchè potrebbero non tornare al loro paese... E come fanno a dimostrare che ci vogliono tornare???

Come può un'ambasciata avere la facoltà di negare un visto con una tale semplicità, anche di fronte ad una documentazione corretta e all'assenza di responsabilità penali?

Mi permetto di commentare anche la sua frase "Certo è che, se i ricorsi contro i provvedimenti illegittimi aumentassero, le Ambasciate comincerebbero ad applicare la legge con maggior attenzione"...
Le Ambasciate HANNO L'OBBLIGO di applicare la legge!!!

grazie e chiedo scusa per lo sfogo

Manuela



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MessaggioTitolo: Re: VISTO TURISTICO: OBBLIGO DI MOTIVARE IL DINIEGO   VISTO TURISTICO: OBBLIGO DI MOTIVARE IL DINIEGO EmptyMar Set 11, 2012 10:16 pm

Manu&Cheikh ha scritto:
Buonasera,
da quello che ho letto capisco che il visto turistico può essere negato solo per:

- ragioni penali
- documentazione non presentata correttamente

Però le ambasciate, e io mi riferisco in particolare a quella di Dakar, vietano il visto turistico dando come motivazione "non abbiamo nessuna certezza che allo scadere dei giorni di visto lei faccia ritorno al paese di origine".

Mi permetto di commentare... ma che motivazione è?

E' come se la polizia mi fermasse e mi arrestasse perchè avendo le braccia potrei un giorno commettere una violenza contro qualcuno!

Mi perdoni, ma non confido nemmeno nel ricorso al TAR, e per tale ragione chiedo se ci sono altre possibili strade da percorrere... perchè, non sono un avvocato, ma qui si sta impedendo alle persone che presentano regolarmente la documentazione e sottolineo, pagano dei soldi (e ne hanno pure pochi), di non venire in Italia perchè potrebbero non tornare al loro paese... E come fanno a dimostrare che ci vogliono tornare???

Come può un'ambasciata avere la facoltà di negare un visto con una tale semplicità, anche di fronte ad una documentazione corretta e all'assenza di responsabilità penali?

Mi permetto di commentare anche la sua frase "Certo è che, se i ricorsi contro i provvedimenti illegittimi aumentassero, le Ambasciate comincerebbero ad applicare la legge con maggior attenzione"...
Le Ambasciate HANNO L'OBBLIGO di applicare la legge!!!

grazie e chiedo scusa per lo sfogo

Manuela



Il suo sfogo é quello di migliaia di persone che descrivono lo stesso problema. Deve considerare comunque che da quando io ho scritto quella frase e continuo comunque a pensarla nello stesso modo, é passato molto tempo e le regole e normatve sono canbiate, ma senza ottenere i risultati che si richideno legittimamente.

Prima la motivazione non era nemmeno data perché si invocava un art di legge che in caso di possibile pericolo sociale o pubblico (immigrazione clandestina che purtropo é una grave realtá), tale motivazione non era mai data arbitrariamente ed abusivamente in quanto molte sentenze di quei tempi, davano ragione al richiedente il visto di turismo perché tali motivazioni non erano date nemmeno al Giudice che le chiedeva e ne aveva tutto il diritto di averle, concludendo che se tali motivazioni non vengono date nemmeno alla Giustizia, significava che non esistevano ed obbligavano l'Ambasciata a rilasciare tale visto,

Non molto tempo fa, uscí una direttiva UE, valida come legge per tutti gli Stati aderenti UE-Shengen, che imponeva dare la motivazione e ne elencava quali potevano essere e seppure esitono sentenze molto recenti che dettano chiaramente che non é sufficiente una motivazione cosí generica (arbitraria e quindi illegittima), bensí la motivazione deve essere ben articolata e non soggettiva, bensí oggettiva. Purtroppo si tratta di un problema piú che legale di carattere politico e non ne discutiamo mai in questo forum, limitandoci a dire cosa dicono le norme, come devono essere applicate e possibilmente riportando Giurisprudenza recente, sopratutto se consolidata.

Tutto il discorso, purtroppo, é un po' nell'aria appunto perché esiste in realtá un abuso e non un uso diligente della DISCREZIONALITÁ che gli Uff Visti hanno. Pensi solamente che la Direttiva UE, scritta in francese (lingua officale della UE) non dice CERTEZZA della quale sappiamo tutti che la unica esistente certezza é la fine della vita umana, animale, vegetale tc etc,, bensí é stata tradotta ''male'' per possibili comoditá di carattere politico (70% dei clandestini é entrata negli ultimi dieci anni con un visto turistico e poi rimasta clandestina in Italia). La parola o meglio la traduzione esatta dalla lingua francese di tale motivazione scritta dalla suddetta Direttiva UE é SERI DUBBI.

Per terminare anche la Giurisprudenza nei vari cambi successivi al mio intervento, ha cambiato e non é affermata, dovuto al fatto che la legge cambiava. Ultimamente peró la giurisprudenza si sta allineando e quindi confermando che la motivazione deve essere data non con una semplice frase seppure consigliata dalla Dirett UE, bensí ai sensi dell'art 2 della 241/90 che le riporto in quanto non credo sia necessario il mio aiuto per interpretarlo:
Motivazione del provvedimento (1)

Art. 3.
1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.
2. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.
3. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama.
4. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.


(1) Rubrica inserita dall'articolo 21, comma 1, lettera c), della legge 11 febbraio 2005, n. 15.
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MessaggioTitolo: Re: VISTO TURISTICO: OBBLIGO DI MOTIVARE IL DINIEGO   VISTO TURISTICO: OBBLIGO DI MOTIVARE IL DINIEGO EmptyMer Giu 12, 2013 12:43 pm

Salve, sono Dino Travaglini e scrivo per il problema sopra descritto da tante altre persone.
DINIEGO del VISTO TURISTICO. Il 1° figlio di mia moglie, cittadino keniota di 27 anni, ha richiesto il 24 maggio 2013, in Ambasciata italiana, un visto di ricongiungimento familiare con la madre (mia moglie) cittadina italiana. Stiamo aspettando la risposta. Noi abbiamo ovviamente presentata tutta la nostra documentazione reddituale e bancaria, che ovviamente rientra nella tabella prevista dalla Direttiva del 1.3.2000.
Inoltre abbiamo richiesto, per poter stare con noi un pò di tempo (anzi ci hanno fatto richiedere) tre visti turistici per tre mesi della moglie del figlio e dei suoi 2 figli (di 5 e 7 anni, i nipoti diretti di mia moglie cittadina italiana). L'Ambasciata ci ha dato il DINIEGO per 2 motivi:1- prove economiche non sufficienti per sostenerli nel periodo; ma soprattutto 2- intenzione di non ritornare nel paese di origine (Kenya) da parte della madre e dei bambini, in quanto non ci sono le prove di un ritorno.
E' TUTTO FALSO, si inventano cose inesistenti. Abbiamo pagato i biglietti di ritorno, e mia moglie ha il biglietto pagato per riaccompagnarli. Economicamente ho inviato la mia situazione bancaria che già da sola copre tutto, ho aggiunto via e-mail il mio CUD, i miei cedolini, il CUD di mia moglie, il CUD e cedolini della figlia di mia moglie che vive dal 2010 in Italia e lavora dal 2011. Inoltre per noi è inconcepibile non rispettare la legge. Io so che possono venire per tre mesi massimo. Bene una volta dopo alcuni anni li rivediamo e basta. NON E' POSSIBILE NEGARE questi DIRITTI. Inoltre in questo momento stiamo ottenendo un documento dalla scuola dei bambini che attesti il loro rientro a settembre ed un altro documento del proprietario della casa in cui la mamma con i bambini vivono in quanto sono in affitto. Abbiamo il provvedimento di diniego che dice di far ricorso al TAR del Lazio. Noi non ci arrendiamo e domani devo telefonare in Ambasciata e scrivere un'e-mail con il documento della scuola e domani preparo anche la Fidejussione bancaria, quasi pronta, visto che non basta il resto. Vi chiediamo se nei prossimi giorni/settimane abbiamo bisogno di un avvocato per il ricorso, ci potete dare indicazioni o dei nominativi da contattare? Vi ringraziamo per tutto il lavoro che fate. Grazie. tantissimo. Dino Travaglini e Josphine Gichuhi Njeri.
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