Italiani all'Estero e Stranieri in Italia
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Italiani all'Estero e Stranieri in Italia

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 DIVORZIO BREVE IN ITALIA PER ITALIANI? IN CERTI CASI ESISTE DA MOLTO

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Amedeo
francesco1978
Guido Baccoli
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Guido Baccoli
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MessaggioTitolo: DIVORZIO BREVE IN ITALIA PER ITALIANI? IN CERTI CASI ESISTE DA MOLTO   DIVORZIO BREVE IN ITALIA PER ITALIANI? IN CERTI CASI ESISTE DA MOLTO EmptyVen Mar 12, 2010 8:32 pm

I giornali (vedi articolo sotto riportato) sono sempre sensazionalistici ed esagerano con i titoli e le conclusioni.
Il divorzio breve (secondso la normativa estera e senza necessitá di separazione legale preventiva, é stato introdotto giá prima della 218/95, ma ancor di piú dopo la sua entrata in vigore:
Cass. civ. Sez. I, 25-07-2006, n. 16978
Il principio della non contrarietà all'ordine pubblico della sentenza straniera di divorzio comporta che ad essa non può essere attribuita efficacia nell'ordinamento italiano solo se non abbia accertato, pur in presenza di presupposti in parte differenti da quelli previsti dal diritto interno, il venir meno della comunione di vita e di affetti tra i coniugi; pertanto non può ritenersi contraria all'ordine pubblico la sentenza statunitense di divorzio pur in assenza di una pregressa separazione personale dei coniugi e nonostante la previsione dell'affido congiunto del figlio minore ad entrambi i genitori non accompagnato dalla predeterminazione di regole di comportamento dei genitori stessi.

Ancor piú ''facile'' ed assolutamente automatici in Italia, quando ne ricorrano le condizioni, sono i divorzi in UE., come l'esempio della Spagna.

I divorzi in Paesi UE, sono immediatamente validi e riconosciuti ai sensi del Regolamento (CE) n. 2201/2003 che in questo caso, prevale anche sulla L. 31 maggio 1995, n. 218 .
In tali casi, va ricordato l’art. 21 del predetto Regolamento (CE) n. 2201/2003, che prevede:
“””1. Le decisioni pronunciate in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento.
2. In particolare, e fatto salvo il paragrafo 3, non è necessario alcun procedimento per l’aggiornamento delle iscrizioni nello stato civile di uno Stato membro a seguito di una decisione di divorzio, separazione personale dei coniugi o annullamento del matrimonio pronunciata in un altro Stato membro, contro la quale non sia più possibile proporre impugnazione secondo la legge di detto Stato membro.
3. Fatta salva la sezione 4 del presente capo, ogni parte interessata può far dichiarare, secondo il procedimento di cui alla sezione 2, che la decisione deve essere o non può essere riconosciuta.
La competenza territoriale degli organi giurisdizionali indicati nell’elenco, comunicato da ciascuno Stato membro alla Commissione conformemente all’articolo 68, è determinata dal diritto interno dello Stato membro nel quale è proposta l’istanza di riconoscimento o di non riconoscimento.
4. Se il riconoscimento di una decisione è richiesto in via incidentale dinanzi ad una autorità giurisdizionale di uno Stato membro, questa può decidere al riguardo. “””


Per mettere la ciliegina sulla torta, i giudici italiani di Firenze, hanno fatto applicazione della legge spagnola, perché richiesto con motivazioni basate sul diritto e la giurisprudenza per il concetto della reciprocitá (la signora avrebbe anche potuto anche divorziarsi in Spagna con la totale validitá della sentenza in Italia, ma ha usufruito del fatto che anche il Giudice italiano puó applicare la legge di uno stato UE dove ci si é sposati) esattamente come deve far il Giudice italiano che é chiamato a sentenziare al riguardo di due cittadini stranieri, facendo applicazione della legge del Paese di loro cittadinanza se cosí viene richiesto:
Tribunale Napoli, 26 aprile 2000
DIVORZIO
Competenza e procedimento stranieri
Disposizioni sulla legge in generale (Preleggi) art. 18
LS 31 maggio 1995 n. 218 art. 31 L.
LS 31 maggio 1995 n. 218 art. 73 L.
Può pronunciarsi il divorzio in Italia tra cittadini stranieri, in relazione ad un matrimonio contratto all'estero, facendo applicazione della legge nazionale comune dei coniugi, e pertanto non rileva la circostanza che non ricorre alcuna delle ipotesi tassativamente previste dalla legge italiana per la pronuncia del divorzio (nella specie si è fatta applicazione della legge della Repubblica di Capo Verde, la quale prevede possa pronunciarsi il divorzio senza previa separazione giudiziale o consensuale dei coniugi).


Come si puó constatare non si é inventata l'acqua calda (il divorzio breve''), semplicemente la gente é disinformata e non sa, senza parlare delle nostre Istituzioni e Pubbliche Amministrazioni, che non conoscono le leggi in materia e meno ancora la Giurisprudenza in merito....meno ancora con i dovuti rispetti, la stampa..

Fonte: ItaliaOggi

DIRITTO DI FAMIGLIA
1. IL TRIBUNALE DI FIRENZE HA SCIOLTO IL VINCOLO MATRIMONIALE A UN ANNO DALLA CELEBRAZIONE
I GIUDICI ACCORCIANO IL DIVORZIO - APPLICATA LA LEGGE SPAGNOLA. CHE NON PREVEDE LA SEPARAZIONE
Il divorzio breve arriva in Italia. Dalla Spagna. Con una innovativa sentenza (n.1723/2009 depositata in cancelleria il 18 maggio) il tribunale civile di Firenze ha per la prima volta ritenuto applicabile nel nostro ordinamento la legge spagnola del 2005 che, tra mille polemiche, ha previsto la possibilità di sciogliere il vincolo matrimoniale su richiesta anche di uno solo dei coniugi dopo soli tre mesi e senza passare dalla separazione.
I giudici, chiamati in causa da una donna fiorentina decisa a divorziare dal proprio marito spagnolo, non si sono limitati ad attendere la sentenza dei loro colleghi iberici per poi recepirla nel nostro ordinamento, ma hanno direttamente applicato in Italia la legge straniera, considerandola l'unica normativa regolatrice del rapporto tra i due coniugi.
I fatti.
La coppia si era sposata poco più di un anno fa in Italia. Durante i pochi mesi di convivenza, gli sposi avevano abitato prevalentemente in Spagna, ma l'unione era presto naufragata e la donna aveva chiesto al giudice italiano subito il divorzio nella speranza di liberarsi il prima possibile del vincolo matrimoniale.
Il tribunale di Firenze si è innanzitutto chiesto se sussistesse la giurisdizione del giudice italiano.
E ha risposto di sì, perché la legge 31 maggio 1995 n.218 (la legge sul diritto internazionale privato ndr) stabilisce che in materia di scioglimento del matrimonio la giurisdizione italiana sussiste quando uno dei coniugi è cittadino italiano.
Diverso è il discorso sulla normativa applicabile. La stessa legge 218, infatti, all'art.31 prevede che il divorzio sia regolato dalla legge nazionale comune dei coniugi al momento della domanda. Nel caso in cui manchi una legge comune, si dovrà applicare la legge dello stato nel quale il rapporto coniugale è stato vissuto per più tempo.
La donna ha dimostrato di aver vissuto col marito prevalentemente in Spagna, dove entrambi i coniugi avevano la residenza ei propri interessi.
Di qui la decisione del tribunale di applicare direttamente la legge spagnola senza aspettare una sentenza straniera da recepire in Italia.
«Fino ad ora», spiega l'avvocato lacopo Tozzi dello studio legale Cnttv di Firenze che, insieme al collega Marco Antonio Vallini, ha difeso la donna, «sono state solamente delibate sentenze già emesse in altri paesi: ottenuto il divorzio all'estero, ai coniugi è stato riconosciuto anche in Italia.
Stavolta invece è stata applicata una legge sul divorzio non italiana in territorio italiano".
Le motivazioni.
Il tribunale di Firenze ha deciso di non applicare la normativa italiana (che, com'è noto, non contempla il divorzio breve e impone di aspettare tre anni dalla separazione prima di sciogliere il vincolo tranne che in casi eccezionali) partendo dalla lettera della legge 218/1995. Secondo cui le norme italiane vanno applicate solo se quelle straniere non ammettono la separazione o il divorzio perché considerano indissolubile il vincolo matrimoniale. Diversamente, va applicata la legge straniera. Laddove questa riconosca agli individui che ne sono destinatari la possibilità di divorziare attraverso un provvedimento giurisdizionale, scrivono i giudici, «diviene irrilevante che esso sia conseguibile all'esito di un percorso che prevede il meccanismo della doppia pronuncia (di separazione prima e di divorzio poi) ovvero con un'unica pronuncia»,
«Quel che davvero rileva», prosegue la sentenza, «è che le valutazioni di politica sociale operate dal legislatore straniero siano conformi a quelle del legislatore italiano, ossia sottopongano a un vaglio giurisdizionale, e non meramente amministrativo, la verifica delle condizioni previste» per la pronuncia di divorzio. Visto che le condizioni stabilite dalla legge spagnola (n.15/2005) non possono considerarsi in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento italiano e della Costituzione, il tribunale ha ritenuto la normativa iberica l'unica applicabile al caso di specie.
E ha direttamente pronunciato sentenza di divorzio, essendo trascorsi più di tre mesi dalla celebrazione del matrimonio, come richiesto dalla legge. I due coniugi sono tornati single dopo poco più di un anno dal si.
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francesco1978




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MessaggioTitolo: Re: DIVORZIO BREVE IN ITALIA PER ITALIANI? IN CERTI CASI ESISTE DA MOLTO   DIVORZIO BREVE IN ITALIA PER ITALIANI? IN CERTI CASI ESISTE DA MOLTO EmptyGio Gen 20, 2011 4:10 pm

Salve chi mi puo dare delle informazioni precise riguardo la separazione e il divorzio a Santo Domingo? Mi devo separare e divorziare consensualmente e siamo tutti e 2 cittadini italiani, e vorrei sposarmi il prima possibile in Australia....come posso fare?? Grazie
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Amedeo
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MessaggioTitolo: Re: DIVORZIO BREVE IN ITALIA PER ITALIANI? IN CERTI CASI ESISTE DA MOLTO   DIVORZIO BREVE IN ITALIA PER ITALIANI? IN CERTI CASI ESISTE DA MOLTO EmptyVen Gen 21, 2011 5:01 am

francesco1978 ha scritto:
Salve chi mi puo dare delle informazioni precise riguardo la separazione e il divorzio a Santo Domingo? Mi devo separare e divorziare consensualmente e siamo tutti e 2 cittadini italiani, e vorrei sposarmi il prima possibile in Australia....come posso fare?? Grazie

Consiglio di contattare in questi casi direttamente Guido Baccoli (per telefono è meglio, perchè la sua connessione internet non è stabile). Segue direttamente queste procedure.

Un saluto,
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corbaondo




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MessaggioTitolo: Re: DIVORZIO BREVE IN ITALIA PER ITALIANI? IN CERTI CASI ESISTE DA MOLTO   DIVORZIO BREVE IN ITALIA PER ITALIANI? IN CERTI CASI ESISTE DA MOLTO EmptyMar Lug 05, 2011 2:38 am

MI SCUSI L'EVENTUALE DOMANDA OVVIA.
SONO SPOSATO CON UNA DOMENICANA IN ITALIA SIAMO RESIDENTI TUTTI E DUE A GENOVA E ABBIAMO UN FIGLIO VORREI SAPERE PER OTTENERE UN DIVORZIO CONSENSUALE RAPIDO ALL'ESTERO IL PIU ECONOMICO POSSIBILE .PER SANTO DOMINGO MI HANNO COMUNICATO CHE DEVO ANDARE LI ,MENTRE VORREI SAPERE PER FARLO IN EUROPA FRANCIA COME SI PUO FARE
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markys




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MessaggioTitolo: Re: DIVORZIO BREVE IN ITALIA PER ITALIANI? IN CERTI CASI ESISTE DA MOLTO   DIVORZIO BREVE IN ITALIA PER ITALIANI? IN CERTI CASI ESISTE DA MOLTO EmptyMer Nov 21, 2012 7:04 am

perfavore voglio sabere cuale son le documenti per la trascrizione d un divorzio en la embajada de italia en santo domingo
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bostik
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MessaggioTitolo: Re: DIVORZIO BREVE IN ITALIA PER ITALIANI? IN CERTI CASI ESISTE DA MOLTO   DIVORZIO BREVE IN ITALIA PER ITALIANI? IN CERTI CASI ESISTE DA MOLTO EmptyMar Dic 27, 2016 12:52 pm

mariacuba ha scritto:
buon pomeriggio vorrei fare una domanda, come sto divorsiando un italiano e abbiamo un bambino, e la casa è divisa, ma la sua mamma, mi può portare a casa, perché non ho un lavoro, grazie.

Se lei non ha un lavoro e la bambina sará affidata a lei,il giudice stabilirá una quota di mantenimento.Si usted no trabaja y usted tendrá el custodio de la niña,el juez va a ordenar a su marido que le pague una cuota mensual.
Saluti
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mariacuba

mariacuba


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MessaggioTitolo: Re: DIVORZIO BREVE IN ITALIA PER ITALIANI? IN CERTI CASI ESISTE DA MOLTO   DIVORZIO BREVE IN ITALIA PER ITALIANI? IN CERTI CASI ESISTE DA MOLTO EmptyMar Dic 27, 2016 2:41 pm

Gracias
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MessaggioTitolo: Re: DIVORZIO BREVE IN ITALIA PER ITALIANI? IN CERTI CASI ESISTE DA MOLTO   DIVORZIO BREVE IN ITALIA PER ITALIANI? IN CERTI CASI ESISTE DA MOLTO Empty

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