| Italiani all'Estero e Stranieri in Italia Consolato, Ambasciata, Matrimonio all'estero, Divorzio all'Estero, divorzio rapido, divorzio al vapore, Stranieri in Italia, Matrimoni misti, sposarsi all'estero, divorziarsi all'estero. REPUBBLICA DOMINICANA |
| | VISTI SCHENGEN NORMATIVA | |
| | Autore | Messaggio |
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Api
Numero di messaggi : 8 Data d'iscrizione : 04.09.11
| Titolo: VISTI SCHENGEN NORMATIVA Dom Set 04, 2011 3:55 pm | |
| in merito al rilascio dei visti volevo proporvi una "case study" ricorrendo ad un casistica molto diffuso:
"un cittadino russo ottiene un visto finlandese, si reca in finlandia alcuni giorni e poi decide di andare in un altro paese Schengen, per esempio in Germania, passandovi una decina di giorni, poi torna in finlandia per un paio di giorni e poi in russia. Al che non rientra più in Finlandia fino alla scadenza del visto (questo magari anche per motivi di salute o personali o di forza maggiore che ne impediscono ulteriori viaggi)".
Alla fine del visto i giorni passati in Germania saranno, poniamo 10, quelli passati nel paese emittente il visto, che sarebbe dovuto essere destinazione principale, sono minori di 10 nella fattispecie, diciamo 4.
Le domande sono: ci sono state illeggitimità nell'uso del visto? avrebbe dovuto passare più giorni in Finlandia? Potrebbero esserci problemi per visti futuri anche di paesi diversi dalla Finlandia? Questo potrebbe rappresentare addirittura motivo di iscrizione al SIS?
Grazie per l'attenzione. | |
| | | bostik Amministratori
Numero di messaggi : 3912 Località : Italia Data d'iscrizione : 22.07.08
| Titolo: Re: VISTI SCHENGEN NORMATIVA Dom Set 04, 2011 9:01 pm | |
| - Api ha scritto:
- in merito al rilascio dei visti volevo proporvi una "case study" ricorrendo ad un casistica molto diffuso:
"un cittadino russo ottiene un visto finlandese, si reca in finlandia alcuni giorni e poi decide di andare in un altro paese Schengen, per esempio in Germania, passandovi una decina di giorni, poi torna in finlandia per un paio di giorni e poi in russia. Al che non rientra più in Finlandia fino alla scadenza del visto (questo magari anche per motivi di salute o personali o di forza maggiore che ne impediscono ulteriori viaggi)".
Alla fine del visto i giorni passati in Germania saranno, poniamo 10, quelli passati nel paese emittente il visto, che sarebbe dovuto essere destinazione principale, sono minori di 10 nella fattispecie, diciamo 4.
Le domande sono: ci sono state illeggitimità nell'uso del visto? avrebbe dovuto passare più giorni in Finlandia? Potrebbero esserci problemi per visti futuri anche di paesi diversi dalla Finlandia? Questo potrebbe rappresentare addirittura motivo di iscrizione al SIS?
Grazie per l'attenzione. Se si lascia la zona Schengen nei termini,nessun problema. Saluti | |
| | | Api
Numero di messaggi : 8 Data d'iscrizione : 04.09.11
| Titolo: Re: VISTI SCHENGEN NORMATIVA Lun Set 05, 2011 9:00 am | |
| Grazie, ma allora perché l'ambasciata finlandese pare dica ai cittadino russi che hanno il dovere di soggiornare per metà del tempo passato fuori, in Finlandia? Nel nostro caso 10 gg in Germania dovrebbero essere affiancati ad 11 giorni in Finlandia...è una policy tutta finlandese oppure cosa? | |
| | | Api
Numero di messaggi : 8 Data d'iscrizione : 04.09.11
| Titolo: Re: VISTI SCHENGEN NORMATIVA Lun Set 05, 2011 9:11 am | |
| Nel mio caso vorrei sapere, posto che la Finlandia possa aver diritto di dire così a pena di non rilascio di visto successivo...é questa una norma condivisa dagli altri paesi e passibile di segnalazione che gli altri stati schengen considereranno in fase di richiesta visti , oppure è , per così dire, un vezzo finlandese che al Max può creare problemi solo per il successivo visto finlandese. Ma che agli altri non fregato nulla? | |
| | | bostik Amministratori
Numero di messaggi : 3912 Località : Italia Data d'iscrizione : 22.07.08
| Titolo: Re: VISTI SCHENGEN NORMATIVA Lun Set 05, 2011 10:35 am | |
| - Api ha scritto:
- Nel mio caso vorrei sapere, posto che la Finlandia possa aver diritto di dire così a pena di non rilascio di visto successivo...é questa una norma condivisa dagli altri paesi e passibile di segnalazione che gli altri stati schengen considereranno in fase di richiesta visti , oppure è , per così dire, un vezzo finlandese che al Max può creare problemi solo per il successivo visto finlandese. Ma che agli altri non fregato nulla?
Se si rispettano i termini,mai sentito di problemi di questo genere.Probabilmente è un deterrente.Provi a scrivere alla commissione europea e porga il quesito,rispondono in pochi giorni. Saluti | |
| | | Api
Numero di messaggi : 8 Data d'iscrizione : 04.09.11
| Titolo: Re: VISTI SCHENGEN NORMATIVA Lun Set 05, 2011 11:27 am | |
| Immagino anche io... Grazie | |
| | | Api
Numero di messaggi : 8 Data d'iscrizione : 04.09.11
| Titolo: Re: VISTI SCHENGEN NORMATIVA Lun Set 05, 2011 3:03 pm | |
| bostik mi scusi ancora, posto che nel sito della commissione europea, particolarmente ostico nella consultazione, non ci sono contatti per chiedere info via mail (o sono io che non li trovo)....
oggi ho sentito un operatore dell' UPR del MAE e in merito al visto italiano nella stessa casistica mi ha detto, guardi basta che il primo paese in cui entra il cittadino di stato terzo sia l'italia poi non ha obblighi temporali di soggiorno...quindi diciamo che è sulla sua stessa linea di pensiero
Ma allora, tornando al caso del nostro russo che gira per l'europa con visto finlandese (richiede questo visto per 2 motivi, perchè ha una procedura semplificata RUSSIA - FINLANDIA e perchè tutti gli aerei gli partono da li).
Esso entra in finlandia come paese iniziale, ma poi ci parte solamente, la sua meta principale del viaggio non può dirsi certo la finlandia (ma la germania caso mai).
Come interpretare quindi a favore del russo quanto previsto dal regolamento CE 810/2009?:
nella fattispecie cito l'articolo 5 dal suddetto regolamento:
Articolo 5
1. Lo Stato membro competente per l’esame di una domanda di visto uniforme e per la decisione sul merito è
a) lo Stato membro il cui territorio costituisce l’unica destinazione del viaggio o dei viaggi;
b) se il viaggio comprende più di una destinazione, lo Stato membro il cui territorio costituisce la destinazione principale dei viaggi in termini di durata o di finalità del soggiorno;
oppure
c) qualora non possa essere determinata la destinazione principale, lo Stato membro attraverso le cui frontiere esterne il richiedente intende entrare nel territorio degli Stati membri.
Non avrebbe dovuto chiedere il visto al consolato tedesco in quanto la germania costituisce evidentemente meta principale del viaggio?
(altra storia credo sia se passa 10 giorni in finlandia, 10 in germania, 10 in italia ecc ecc,e quindi, a patto di non eccedere i 90 gg totali concessi nei 6 mesi la casistica può ricadere nel comma C in quanto non si determina destinazione principale ma solo paese primo di ingresso cioè la finlandia.
Grazie ancora | |
| | | Guido Baccoli Fondatore
Numero di messaggi : 2760 Età : 71 Località : Santo Domingo - Rep. Dominicana Data d'iscrizione : 12.01.08
| Titolo: Re: VISTI SCHENGEN NORMATIVA Lun Set 05, 2011 6:45 pm | |
| - Api ha scritto:
- bostik mi scusi ancora, posto che nel sito della commissione europea, particolarmente ostico nella consultazione, non ci sono contatti per chiedere info via mail (o sono io che non li trovo)....
oggi ho sentito un operatore dell' UPR del MAE e in merito al visto italiano nella stessa casistica mi ha detto, guardi basta che il primo paese in cui entra il cittadino di stato terzo sia l'italia poi non ha obblighi temporali di soggiorno...quindi diciamo che è sulla sua stessa linea di pensiero
Ma allora, tornando al caso del nostro russo che gira per l'europa con visto finlandese (richiede questo visto per 2 motivi, perchè ha una procedura semplificata RUSSIA - FINLANDIA e perchè tutti gli aerei gli partono da li).
Esso entra in finlandia come paese iniziale, ma poi ci parte solamente, la sua meta principale del viaggio non può dirsi certo la finlandia (ma la germania caso mai).
Come interpretare quindi a favore del russo quanto previsto dal regolamento CE 810/2009?:
nella fattispecie cito l'articolo 5 dal suddetto regolamento:
Articolo 5
1. Lo Stato membro competente per l’esame di una domanda di visto uniforme e per la decisione sul merito è
a) lo Stato membro il cui territorio costituisce l’unica destinazione del viaggio o dei viaggi;
b) se il viaggio comprende più di una destinazione, lo Stato membro il cui territorio costituisce la destinazione principale dei viaggi in termini di durata o di finalità del soggiorno;
oppure
c) qualora non possa essere determinata la destinazione principale, lo Stato membro attraverso le cui frontiere esterne il richiedente intende entrare nel territorio degli Stati membri.
Non avrebbe dovuto chiedere il visto al consolato tedesco in quanto la germania costituisce evidentemente meta principale del viaggio?
(altra storia credo sia se passa 10 giorni in finlandia, 10 in germania, 10 in italia ecc ecc,e quindi, a patto di non eccedere i 90 gg totali concessi nei 6 mesi la casistica può ricadere nel comma C in quanto non si determina destinazione principale ma solo paese primo di ingresso cioè la finlandia.
Grazie ancora Sono d'accordo con l'applicazione del comma C), solamente bisogna fare i conti poi, con la pratica. Diciamo che fin quando qualche funzionario od Ufficiale di qualche Stato UE, non fará osservazioni, tutto andrá sempre bene. | |
| | | Api
Numero di messaggi : 8 Data d'iscrizione : 04.09.11
| Titolo: Re: VISTI SCHENGEN NORMATIVA Mar Set 06, 2011 1:01 pm | |
| Ma questa pratica non e controproducente per il turismo? Anche perché se Ho dei visti aperti schengen nessun altro paese della zona mi concederà un visto...e quindi io rinuncerei ad una vacanza,per esempio in Spagna perché questo equivarrebbe a dire che devo poi fare altrettanti giorni in Finlandia...ci dovrebbe essere un Po flessibilità.... | |
| | | Guido Baccoli Fondatore
Numero di messaggi : 2760 Età : 71 Località : Santo Domingo - Rep. Dominicana Data d'iscrizione : 12.01.08
| Titolo: Re: VISTI SCHENGEN NORMATIVA Mar Set 06, 2011 7:24 pm | |
| - Api ha scritto:
- Ma questa pratica non e controproducente per il turismo? Anche perché se Ho dei visti aperti schengen nessun altro paese della zona mi concederà un visto...e quindi io rinuncerei ad una vacanza,per esempio in Spagna perché questo equivarrebbe a dire che devo poi fare altrettanti giorni in Finlandia...ci dovrebbe essere un Po flessibilità....
Di solito ci limitiamo ad informare quale siano i diritti ed i doveri ed al massimo qualche volta, specifichiamo quando esiste un abuso, ma quasi mai, commentiamo le nostre norme e quelle UE, limitandoci a dire come devono essere messe in pratica. Le eccezioni le abbiamo fatte quando per esempio, nel Pacchetto di Sicurezza, esistevano delle gravi violazioni alla nostra Costituzione e ne abbiamo avuto ragione visto la sentenza recente della stessa Corte Costituzionale. Saluti | |
| | | Api
Numero di messaggi : 8 Data d'iscrizione : 04.09.11
| Titolo: Re: VISTI SCHENGEN NORMATIVA Mer Set 07, 2011 7:16 am | |
| Ho capito perfettamente cosa intende dr Baccoli. Quindi mi chiedo, a mente del comma c é un abuso richiedere un visto nel paese fa cui di transita per primo, si passa la maggior parte delle volte e si soggiorna anche, per poter fare turismo diffuso in area schengen? Passando poi un lasso di tempo più o meno uguale Im Grecia, italia, Spagna ecc? Considerando però che poi nel paese in cui si è chiesto il visto, a conti fatti, si è passato un tempo più o meno uguale(ma certo non maggiore) agli altri. Diversamente non sarei in grado di individure un paese principale.... | |
| | | Api
Numero di messaggi : 8 Data d'iscrizione : 04.09.11
| Titolo: Re: VISTI SCHENGEN NORMATIVA Mer Set 07, 2011 7:16 am | |
| Grazie ancora per le precedenti risposte. | |
| | | bostik Amministratori
Numero di messaggi : 3912 Località : Italia Data d'iscrizione : 22.07.08
| Titolo: Re: VISTI SCHENGEN NORMATIVA Mer Set 07, 2011 8:57 am | |
| - Api ha scritto:
- bostik mi scusi ancora, posto che nel sito della commissione europea, particolarmente ostico nella consultazione, non ci sono contatti per chiedere info via mail (o sono io che non li trovo)....
oggi ho sentito un operatore dell' UPR del MAE e in merito al visto italiano nella stessa casistica mi ha detto, guardi basta che il primo paese in cui entra il cittadino di stato terzo sia l'italia poi non ha obblighi temporali di soggiorno...quindi diciamo che è sulla sua stessa linea di pensiero
Ma allora, tornando al caso del nostro russo che gira per l'europa con visto finlandese (richiede questo visto per 2 motivi, perchè ha una procedura semplificata RUSSIA - FINLANDIA e perchè tutti gli aerei gli partono da li).
Esso entra in finlandia come paese iniziale, ma poi ci parte solamente, la sua meta principale del viaggio non può dirsi certo la finlandia (ma la germania caso mai).
Come interpretare quindi a favore del russo quanto previsto dal regolamento CE 810/2009?:
nella fattispecie cito l'articolo 5 dal suddetto regolamento:
Articolo 5
1. Lo Stato membro competente per l’esame di una domanda di visto uniforme e per la decisione sul merito è
a) lo Stato membro il cui territorio costituisce l’unica destinazione del viaggio o dei viaggi;
b) se il viaggio comprende più di una destinazione, lo Stato membro il cui territorio costituisce la destinazione principale dei viaggi in termini di durata o di finalità del soggiorno;
oppure
c) qualora non possa essere determinata la destinazione principale, lo Stato membro attraverso le cui frontiere esterne il richiedente intende entrare nel territorio degli Stati membri.
Non avrebbe dovuto chiedere il visto al consolato tedesco in quanto la germania costituisce evidentemente meta principale del viaggio?
(altra storia credo sia se passa 10 giorni in finlandia, 10 in germania, 10 in italia ecc ecc,e quindi, a patto di non eccedere i 90 gg totali concessi nei 6 mesi la casistica può ricadere nel comma C in quanto non si determina destinazione principale ma solo paese primo di ingresso cioè la finlandia.
Grazie ancora Provi a scrivere alla Commissaria Reading,responsabile tra l'altro della libera circolazione. Saluti http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/contact/index_en.htm | |
| | | Guido Baccoli Fondatore
Numero di messaggi : 2760 Età : 71 Località : Santo Domingo - Rep. Dominicana Data d'iscrizione : 12.01.08
| Titolo: Re: VISTI SCHENGEN NORMATIVA Ven Set 09, 2011 5:57 pm | |
| Darei una ''sbirciata'' al REG CE 810/2009 ed in particolare al seguente art. Articolo 5
| Stato membro competente per l’esame delle domande e per le decisioni sul merito
| 1. Lo Stato membro competente per l’esame di una domanda di visto uniforme e per la decisione sul merito è:
| a) lo Stato membro il cui territorio costituisce l’unica destinazione del viaggio o dei viaggi;
| b) se il viaggio comprende più di una destinazione, lo Stato membro il cui territorio costituisce la destinazione principale dei viaggi in termini di durata o di finalità del soggiorno; oppure
| c) qualora non possa essere determinata la destinazione principale, lo Stato membro attraverso le cui frontiere esterne il richiedente intende entrare nel territorio degli Stati membri.
| 2. Lo Stato membro competente per l’esame di una domanda di visto uniforme ai fini del transito e per la decisione sul merito è:
| a) in caso di transito attraverso un solo Stato membro, lo Stato membro interessato; oppure
| b) in caso di transito attraverso più Stati membri, lo Stato membro attraverso le cui frontiere esterne il richiedente intende cominciare il transito.
| 3. Lo Stato membro competente per l’esame di una domanda di visto di transito aeroportuale e per la decisione sul merito è:
| a) in caso di un singolo transito aeroportuale, lo Stato membro nel cui territorio è situato l’aeroporto di transito; oppure
| b) in caso di transito aeroportuale, duplice o multiplo lo Stato membro nel cui territorio è situato l’aeroporto del primo transito.
| 4. Gli Stati membri cooperano per evitare situazioni in cui una domanda non possa formare oggetto di esame e di decisione qualora lo Stato membro competente ai sensi dei paragrafi da 1 a 3 non sia né presente né rappresentato nel paese terzo in cui il richiedente presenta la domanda a norma dell’articolo 6.
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