Italiani all'Estero e Stranieri in Italia
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Italiani all'Estero e Stranieri in Italia

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 VISTO DI TURISMO PER MOTIVI AFFETTIVI - GIURISPRUDENZA

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Guido Baccoli
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MessaggioTitolo: VISTO DI TURISMO PER MOTIVI AFFETTIVI - GIURISPRUDENZA   VISTO DI TURISMO PER MOTIVI AFFETTIVI - GIURISPRUDENZA EmptyLun Feb 25, 2008 10:47 pm

Il TAR Lazio, emette una sentenza specificacando, che in assenza di prove di pericolo per l’ordine pubblico, le autoritá diplomatiche, non possono esimersi e sfuggire dal dare al richiedente la motivazione del rifiuto soprattutto se sono coinvolti familiari e sentimenti affettivi e/o d'amore.

La sentenza riportata é riportata integralmente piú sotto e sono stati messi in negretto i punti e i concetti fondamentali, che vengono dal Diritto Costituzionale Italiano.
Da notare purtroppo, che sia il MAE che l'Autoritá Diplomatica Consolare, si rifiutano per ben due volte ad adempiere alla richiesta di motivare il rifiuto, persino allo stesso Giudice.

Due conclusioni fatali per il MAE e gli Uffici Visti:
le ragioni del rifiuto o non esistono o sono per eccesso di potere. e la lapidaria conclusione del TAR, giá ripetutasi in sentenze precedenti, del concetto giuridico e legale, che il RIFIUTO PUÓ NON ESSERE MOTIVATO, SEMPRECHÉ CI SIA UNA RAGIONE PER FARLO.

In pratica e per normativa interpretata dalla giurisprudenza, il visto turistico, soprattutto quando si tratta di familiari e coinvolgono i sentimenti di affetto e amore, il visto deve essere motivato se non si ravvede il pericolo pubblico.
Altra cosa da apprendere per coloro che siano intenzionati a ricorrere al TAR per un rifiuto ingiustificato del visto turistico, é che la domanda di risarcimento del danno non deve essere generica; Wink

n. 1886, 28/02/07 Reg. Sent.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO
ROMA
SEZIONE I QUATER

composto dai Signori:
Pio Guerrieri Presidente
Giancarlo Luttazi Consigliere
Antonella Mangia Primo Referendario, Relatore
ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a


sul ricorso n. reg. gen. 9286-2006, proposto dalla signora Ekhaguere Joy, rappresentata e difesa dall’Avv. Luca Valentino ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, situato in Roma, via Giosuè Borsi n. 4;
contro
• il Ministero degli Affari Esteri in persona del Ministro p.t.;
• il Consolato Generale d’Italia a Lagos, in persona del Console p.t.;
• il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t.;
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede, in Roma, Via dei Portoghesi n.12, sono ex lege domiciliati;
per l’annullamento,
previa sospensione
• del provvedimento n. 2003 del 27 luglio 2006 del Consolato Italiano Generale d’Italia in Lagos con il quale è stata rigettata la richiesta di visto di ingresso in Italia per turismo, notificato in pari data, nonché di ogni atto presupposto e/o preparatorio conseguente e/o connesso;
Visti gli atti depositati dal ricorrente;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il Primo Referendario Antonella Mangia;
Uditi, all’udienza camerale del 15 febbraio 2007, i difensori delle parti come da verbale;
Visti gli artt.21, comma X, e 26, comma IV, della L. 6 dicembre 1971 n.1034, modificati, rispettivamente, dall’art. 3, comma III, e dall’art. 9, comma I, della L. 21 luglio 2000 n.205;
Considerato che nell’udienza camerale del 15 febbraio 2007 le parti presenti sono state avvertite della eventualità che il giudizio venisse definito, ai sensi della normativa sopra citata, mediante “sentenza in forma semplificata”;
Ritenuto che sussistono i presupposti per definire immediatamente il merito mediante “sentenza in forma semplificata”, ai sensi dell’art.26 della L. 6 dicembre 1971 n.1034 come novellata dalla L. n.205/2000 cit.;
ritenuto in fatto:
• che la ricorrente, sig.ra Ekhaguere Joy, di professione parrucchiera in Lagos, ha presentato istanza al Consolato d’Italia in Lagos per la concessione di un visto di ingresso per turismo della durata di 90 giorni, al fine di fare visita alla sorella che vive in Italia fin dal 1993, munita di carta di soggiorno, titolare di un adeguato reddito e, ancora, proprietaria dell’appartamento in cui abita ma in stato depressivo, con un bambino di appena 1 anno e 4 mesi;
• che con il provvedimento impugnato detta istanza veniva rigettata;
• che, pertanto, la ricorrente ha impugnato il predetto provvedimento di diniego innanzi a questo T.A.R., chiedendone l’annullamento, lamentando essenzialmente la violazione della disciplina che regolamenta la materia. In particolare, la ricorrente ha rappresentato di essere in possesso di tutti i requisiti di legge all’uopo prescritti ed ha, altresì, posto in evidenza l’interesse superiore della vita e dell’unità familiare, tutelato anche dalla Convenzione dei Diritti dell’Uomo. Da ultimo, la ricorrente ha chiesto il risarcimento del danno in forma specifica o per equivalente;
• che con ordinanza istruttoria n. 1231-c/2006 del 10 novembre 2006 questo T.A.R ha chiesto al Ministero degli Affari Esteri documentati chiarimenti in ordine all’adozione del provvedimento di diniego di visto impugnato; e che detta ordinanza è rimasta senza effetto;
• che con ordinanza n. 83 del 9 gennaio 2007 questo T.A.R ha reiterato la richiesta istruttoria, avvisando l’Amministrazione che in caso di persistente inottemperanza avrebbe tratto elementi di valutazione ai sensi dell’art. 116 c.p.c.; e che, ancora una volta, nessuna informativa è pervenuta; esaminati i motivi di ricorso;
considerato in diritto:
• che la ricorrente lamenta, tra l’altro, violazione di legge ed eccesso di potere per difetto dei presupposti, assenza di motivazione e difetto d’istruttoria, deducendo essenzialmente che nessun motivo ostava al rilascio del visto di ingresso e che l’esenzione dall’obbligo di motivazione non può risolversi nell’ “assenza della prova” di un pericolo “per l’ordine pubblico interno e/o degli accertamenti in tal senso nella violazione dei principi costituzionali e dei diritti fondamentali quali quello” della famiglia e dell’unità familiare;
• che la doglianza si palesa fondata, per i motivi di seguito evidenziati.
La ricorrente ha spiegato quali sono le ragioni per le quali ha chiesto il visto di ingresso in Italia: essa intenderebbe recar visita alla sorella che è regolarmente residente in Italia, ma necessita di assistenza morale e materiale – ancorché non economica – perché ha problemi di salute (ipertensione) e deve accudire un figlio in tenerissima età.
La richiesta appare assistita da un interesse giuridicamente e moralmente rilevante, meritevole di considerazione e tutela, essendo evidente che il desiderio di incontrare la propria sorella e di prestarle assistenza risponde ad una naturale esigenza umana, che deve trovare protezione in ogni ordinamento civile. D’altro canto, la circostanza che la ricorrente abbia chiesto un visto per turismo non può essere ritenuta ostativa, attesa l’impossibilità per la medesima di fare ricorso ad altri istituti al fine di recarsi temporaneamente in Italia;
A quanto fin qui osservato, va aggiunto che, nonostante le esigenze della ricorrente, meritevoli di tutela ai sensi di legge, l’Amministrazione non ha fornito - e, si badi, neanche a seguito della reiterata richiesta istruttoria del Giudice – “documentati chiarimenti in ordine alle specifiche ragioni che hanno indotto ……. a negare alla ricorrente il visto di ingresso in Italia per motivi di turismo”. Né potrebbe obiettarsi, al riguardo, che il diniego di visto turistico non necessita di motivazione.
La “relevatio ab onus motivandi” (id est:la deroga al generale obbligo di motivare i provvedimenti amministrativi, introdotta dall’art. 2 del D.Lgs. n. 286/1998, va, infatti, intesa:
- non già nel senso che la predetta norma abbia legittimato l’Amministrazione ad agire arbitrariamente (e che, pertanto, la stessa avrebbe la potestà di negare il visto anche nel caso in cui non vi sia alcuna legittima ragione per farlo);- ma nel senso che nei casi in cui il visto può essere legittimamente negato (sempreché, dunque, vi sia una ragione per farlo), il diniego può non essere motivato.
E poiché resta impregiudicato il potere del Giudice di verificare la legittimità del diniego, l’Amministrazione non può esimersi dal fornire a quest’ultimo spiegazioni in merito alle ragioni che hanno condotto all’adozione del provvedimento.
Ma siccome nella fattispecie tali spiegazioni non sono state fornite neanche a seguito della reiterazione dell’istruttoria condotta in sede giurisdizionale, deve desumersi (o quantomeno presumersi, e lo consente l’art.116 c.p.c.) che delle due l’una: o esse non esistono (come afferma il ricorrente), o non sono legittime;ritenuto, in definitiva, in considerazione delle superiori osservazioni, che l’azione di annullamento sia da accogliere; ritenuto, ancora, che la domanda di risarcimento del danno non possa trovare accoglimento perché generica;
Ritenuto, da ultimo, che le spese debbano seguire la soccombenza e, dunque, essere liquidate in Euro 1.000,00 a favore della ricorrente, oltre IVA e CPA nei termini di legge;
P. Q. M.
il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. I^ quater, pronunciando sul ricorso n. 9286/2006:
- accoglie la domanda di annullamento del provvedimento del Consolato Generale d’Italia a Lagos, Nigeria, indicato in epigrafe;
- respinge la domanda di risarcimento del danno;
- condanna il Ministero degli Affari Esteri al pagamento delle spese di giudizio, liquidate a favore della ricorrente in Euro 1.000,00, oltre IVA e CPA nei termini di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 15 febbraio 2007.
Pio Guerrieri - Presidente
Antonella Mangia – Estensore


A questo punto ci si chiede se tra questi sentimenti di affetto e amore, sono inclusi anche quelli di due fidanzati? vedi altro post [url=http://www.burocraziaconsolare]http://www.burocraziaconsolare[/url


Ultima modifica di Guido Baccoli il Lun Lug 06, 2009 8:49 pm - modificato 4 volte.
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MessaggioTitolo: Re: VISTO DI TURISMO PER MOTIVI AFFETTIVI - GIURISPRUDENZA   VISTO DI TURISMO PER MOTIVI AFFETTIVI - GIURISPRUDENZA EmptySab Mar 15, 2008 6:46 pm

Riporto anche il commento di un Magistrato che si occupa principalmente di immigrazione clandestina e che, incuriosito dalla lettura della sentenza da me pubblicata, mi ha scritto:
Greg,mo Dr Baccoli,
mi chiamo ...omissis...., lavoro a ...omissis.. come magistrato e ho letto il suo indirizzo di e-mail in calce alla riproduzione per via telematica della sentenza del TAR del Lazio n.1886/2007 in tema di (mancato) rilascio del visto di ingresso in Italia in favore di una cittadina nigeriana.
Confesso che fino ad alcuni giorni fa del problema di cui trattasi non avevo la benchè minima idea, atteso che non ho particolari relazioni con alcun soggetto che risieda fuori UE.
Tuttavia, molto recentemente un mio conoscente mi ha illustrato la di lui vicenda, così mettendomi a parte di una normativa che al di là della sua condivisibilità o meno (faccio il Giudice e dunque sono abituato ad applicare leggi di ogni tipo, che mi piacciano o meno) mi sembra, finora, nei vari "post" dei forum consultati interpretata in maniera eccessivamente rigorosa, e forse al di là della volontà dello stesso Legislatore.
Ora, ed entrando così subito in medias res, che la possibilità di diniego della motivazione del rifiuto del visto non autorizzi l'Amministrazione ad agire "arbitrariamente" è stato chiaramente indicato dal predetto TAR del Lazio, e dunque sul punto veramente poco c'è da aggiungere.Il punto, però, è che a me pare che l'art. 4 in questione ben pochi margini di discrezionalità lasci alle Ambasciate nel rilascio del visto in oggetto.
Se leggiamo il II comma dell'articolo in questione notiamo come nella prima parte venga indicata l'Autorità deputata al rilascio del visto de quo; come successivamente vengano indicate talune modalità operative di siffatto rilascio, e dunque, "qualora non sussistano i requisiti previsti dalla normativa in vigore per procedere al rilascio del visto", cosa debba fare l'Autorità adita in caso di mancato rilascio del visto in oggetto.
Solo allora viene specificato che il diniego non deve essere motivato, fatte salve le eccezioni del caso.
Ebbene, a me pare che, sebbene il riferimento all'autorità amministrativa quale autorità d'impugnazione faccia pensare ad un interesse legittimo in capo allo straniero rispetto alla concessione del visto in questione, la struttura della norma così come scritta lasci invece intendere che, "in presenza dei requisiti previsti dalla normativa in vigore", le autorità diplomatiche se del caso competenti a seconda del tipo di soggiorno richiesto "debbano" rilasciare il visto in questione, con conseguente integrazione, in capo al cittadino straniero, di un vero e proprio diritto soggettivo in tal senso.
In altre parole le predette Autorità dovrebbero, a mio sommesso modo di vedere, di fatto limitarsi a verificare la documentazione prodotta dall'istante, e quindi concedere il visto.
A quel punto soccorre sempre la norma di chiusura prevista se non altro dai commi 2, 3 e 4 dello stesso art.4, norma che prevede che l'ingresso in Italia, pur in presenza di visto, possa essere concretamente vietato, in presenza di determinate fattispecie, dalle autorità di frontiere.
Del resto, a sostegno di siffatta interpretazione milita l'uso del modo indicativo -modo che come noto non lascia grande spazio alla discrezionalità amministrativa e/o giurisdizionale- "è rilasciato", ed il fatto che il diniego sia previsto nello stesso sub paragrafo ove viene menzionata
Insomma, a me sembra che il diniego del visto, motivato o meno,
Lo straniero "ha" , in presenza di siffatti requisiti -requisiti che dovranno essere adeguatamente valutati dalle competenti autorità diplomatiche, le quali a questo dovrebbero "limitarsi"-, il "diritto" al visto, sempre salva la prefata possibilità di diniego al materiale "ingresso" nel TN -ingresso che, come ovvio, è concetto diverso dal visto- da parte delle autorità frontaliere.
.........omissis
a questa mia riflessione colgo l'occasione per salutarla e per augurare buon 2008.

cordialmente

Ovviamente non posto il suo nome per ovvie ragioni, prima tra tutte che non gli ho chiesto ancora il permesso e secondo, ritengo che i Magistrati penalisti o no, debbano rimanere nel segreto professionale, perlomeno cosí la penso, per poter svolgere meglio il loro lavoro.


Ultima modifica di Guido Baccoli il Sab Apr 12, 2008 2:22 pm - modificato 1 volta.
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MessaggioTitolo: Re: VISTO DI TURISMO PER MOTIVI AFFETTIVI - GIURISPRUDENZA   VISTO DI TURISMO PER MOTIVI AFFETTIVI - GIURISPRUDENZA EmptyGio Apr 03, 2008 10:57 pm

Dr. Baccoli, ma se é come dice lei, perché ci costringono a sposarci all'estero negando il visto per turismo e sposarci in Italia?
Approfitto per ringraziarla di avermi risposto nei minimi particolari per la preparazione dei documenti da presentare per sposarmi con la mia fidanzata dominicana.
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MessaggioTitolo: Re: VISTO DI TURISMO PER MOTIVI AFFETTIVI - GIURISPRUDENZA   VISTO DI TURISMO PER MOTIVI AFFETTIVI - GIURISPRUDENZA EmptyVen Apr 04, 2008 6:48 am

Buongiorno Zorro, mi permetto di intromettermi nella discussione, in attesa che ti risponda il Dott. Baccoli.

Il concetto espresso dal Dott. Baccoli, introducendo la sentenza riportata sopra, è che lo scopo del soggiorno per chi ha interessi affettivi è riconosciuto dall’ordinamento come legittimo e da tutelare e che nel caso di diniego del visto, il provvedimento deve essere motivato.

Inoltre sarebbe da aggiungere che il motivo matrimonio dovrebbe far ritenere alle Ambasciate scongiurato il rischio di immigrazione clandestina, che è utilizzato il più delle volte come “paravento”, anche nei casi in cui non possa essere ravvisato, solo per nascondere l’ arbitrarietà illegittima dei dinieghi.

Oltretutto tale rischio viene erroneamente considerato come un motivo di “ordine pubblico e pubblica sicurezza”, per il quale a detta delle Ambasciate non ci sarebbe obbligo di motivazione del diniego.


Ti riporto anche un’altra sentenza che si avvicina al tuo caso e spiega meglio il concetto:

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. Reg. Sent.
Anno 2002
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO N. Reg. Ric.
- SEZIONE I^ -

composto dai Signori Magistrati:
CORRADO CALABRÒ, PRESIDENTE
NICOLA GAVIANO, CONSIGLIERE
CARLO MODICA DE MOHAC, CONSIGLIERE - RELATORE
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso n. reg. gen. 9213-2004, proposto dalla Sig.ra Khanittha SANGPIA, rappresentata e difesa dall’Avv. Gian Luca Gismondi, presso il cui studio, in Roma, Via Domenico Parasacchi n.200, è elettivamente domiciliata;
contro
il Ministero degli Affari Esteri in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede, in Roma, Via dei Portoghesi n.12, è ex lege domiciliato;
l'Ambasciata d'Italia a Bangkok (Thailandia), in persona dell'Ambasciatore in carica, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato;
per l’annullamento,
previa sospensione
del provvedimento prot. n.1897 del 15.7.2004, comunicato il 16.7.2004, con cui l'addetto consolare presso l'Ambasciata d'Italia a Bangkok ha respinto la domanda di visto per turismo presentata dalla Sig.na Khanittha Sangpia.
Visti gli atti depositati dalla ricorrente;
visti gli atti di costituzione in giudizio e la memoria dell’Amministrazione resistente;
visti gli atti tutti della causa;
designato relatore il Consigliere Avv. Carlo Modica;
uditi, alla pubblica udienza del 26.1.2005, l’Avv. G.L.Gismondi per la ricorrente, e l’Avvocato dello Stato W. Ferrante per l’Amministrazione resistente;
ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
F A T T O
Con ricorso notificato il 3.9.2004 e depositato il 27.9.2004, la Sig.ra Khanittha Sangpia - nata a Nakhon Sawan (Thailandia) il 5.11.1977 - impugna il provvedimento di diniego indicato in epigrafe, esponendo quanto segue.
Il giorno 5.7.2004 la ricorrente chiedeva al competente Ufficio presso l'Ambasciata d'Italia a Bangkok un visto d'ingresso della durata di almeno trenta giorni (correnti, nella specie, dal 25.7.2004 al 24.8.2004) per motivi di turismo, allegando la prescritta documentazione.
Interrogata sulle ragioni del soggiorno, la ricorrente precisava che il motivo determinante per cui intendeva recarsi in Italia, e soggiornarvi durante il periodo di tempo indicato, era quello di contrarre matrimonio con l'Avv. Gian Luca Gismondi, il quale - essendo presente alla c.d. "intervista" di rito condotta dal funzionario dell'Ambasciata - ben poteva confermare la circostanza (producendo, come prova, una promessa di matrimonio in forma scritta).
Tuttavia la funzionaria addetta all'Ufficio visti dell'Ambasciata:
[riteneva che la documentazione prodotta non fosse sufficiente per l'ottenimento del visto, essendo irrilevante - a suo giudizio - ogni dichiarazione relativa all'intenzione di contrarre matrimonio e mancando - d'altra parte - la prova che l’interessata disponesse di sufficienti mezzi di sussistenza [/bper il periodo di soggiorno;
-e dilazionava ogni definitiva decisione in merito al rilascio del richiesto titolo autorizzatorio al giorno 8 luglio 2004, al fine di svolgere ulteriori atti istruttori e di consentire all'interessata di eventualmente produrre documentazione integrativa.
Infine, in data 16.7.2004 l'Addetto Consolare notificava alla ricorrente il provvedimento prot. 1897 del 15.7.2004, con cui le comunicava che la sua richiesta di visto è stata respinta, senza specificare le ragioni del diniego.
Con il ricorso indicato in epigrafe l'interessata ha pertanto impugnato il predetto provvedimento negativo e ne chiede l'annullamento - per le conseguenti statuizioni di condanna e con vittoria di spese - lamentando:
1)eccesso di potere per difetto di motivazione;
2)eccesso di potere per arbitrarietà e manifesta illogicità;
3)eccesso di potere per arbitrarietà sotto altro profilo.
Ritualmente costituitasi, con memorie depositate il 14.12.2004 ed il 15.1.2005 l’Amministrazione resistente ha eccepito l’inammissibilità e comunque l’infondatezza sia della domanda cautelare che del ricorso chiedendone il rigetto con vittoria di spese.
Con ordinanza n.5660 del 27.10.2004, questo TAR accoglieva la domanda cautelare (avendo ritenuto che la documentazione prodotta dalla ricorrente in sede procedimentale fosse sufficiente all'ottenimento del visto ed a scongiurare il rischio di immigrazione illegale); ma con ordinanza n.6089 del 21.12.2004 il Consiglio di Stato, in riforma della statuizione emessa dal giudice di primo grado, ha negato la sospensione del provvedimento di diniego impugnato.
Nel frattempo l'Ambasciata aveva già provveduto a riesaminare la domanda di visto turistico; ed aveva deciso di respingerla nuovamente, senza però dare comunicazione del provvedimento sopravvenuto (e della ragioni del rinnovato diniego) alla ricorrente.
Successivamente, all'udienza del 14.12.2004 l'Avvocatura dello Stato ha depositato le copie delle note del 23.11.2004 e del 25.11.2004 ad essa indirizzate rispettivamente dall'Ambasciata d'Italia a Bangkok e dal Ministero degli Affari Esteri, dalle quali si evince quali sono state le sopravvenute determinazioni provvedimentali dell'Amministrazione e quali sono le specifiche ragioni del rinnovato diniego.
Tali note, tuttavia, non risultano trasmesse all'interessata, la quale pertanto ha avuto conoscenza del loro contenuto - almeno in un primo momento - solamente mediante il deposito in giudizio delle stesse.
In data 25.1.2005 l'Avvocatura dello Stato ha poi depositato anche la copia del formale provvedimento con cui il visto è stato definitivamente rifiutato, atto che risulta adottato il 5.1.2005, ma dal cui contesto non è dato evincere (rectius: non risulta) la data di formale comunicazione all'interessata.
Con ricorso per motivi aggiunti la ricorrente ha comunque impugnato - pur sconoscendone gli estremi identificativi - anche tale provvedimento di diniego sopravvenuto in corso di causa; e ne chiede l'annullamento - per le conseguenti statuizioni di condanna - lamentando violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione.
Con memoria depositata il 26.1.2005 la Difesa della ricorrente ha insistito per l'accoglimento della domanda giudiziale.
Infine, all’udienza del 26.1.2005, uditi i Difensori delle parti, i quali hanno insistito nelle rispettive richieste, deduzioni ed eccezioni, la causa è stata posta in decisione.
D I R I T T O
1. Il ricorso è fondato.
Con il terzo e quarto motivo di gravame e con il ricorso per motivi aggiunti la ricorrente lamenta eccesso di potere per arbitrarietà, difetto di istruttoria e violazione dei principi di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione, deducendo che erroneamente l'Amministrazione ha ritenuto che l'attestazione di lavoro da lei presentata fosse falsa; che le mancassero sufficienti mezzi di sussistenza e che la documentazione fornita non fosse idonea a dimostrare che non sussiste il rischio di immigrazione illegale.
La doglianza merita accoglimento.
1.1.L'Ambasciata d'Italia a Bangkok ha ritenuto che la documentazione prodotta dalla ricorrente a dimostrazione della sussistenza del rapporto di lavoro non fosse attendibile in quanto:
-la ditta che ha rilasciato la relativa attestazione aveva (rectius: avrebbe) in precedenza rilasciato dichiarazioni analoghe rivelatesi (rectius: che si sarebbero rivelate) poi false;
-da controlli telefonici effettuati dai funzionari dell'Ambasciata la ricorrente non è stata mai rintracciata nel posto di lavoro (essendo risultata di volta in volta "uscita", o "malata" o "in ferie");
-la ricorrente non è stata in grado di esibire, come prova ulteriore e tranciante, la c.d. "tessera di assistenza sociale".
Le surriferite riferite motivazioni addotte dall'Amministrazione non sembrano tuttavia sufficienti, sul piano della logica, per giustificare il diniego.
Ed invero valga al riguardo quanto segue.
La circostanza che la ditta che ha rilasciato l'attestazione avesse fornito - in passato - false attestazioni non soltanto non appare provata da atti giudiziari, ma non è di per sé sufficiente a dimostrare inequivocabilmente che ciò sia accaduto (rectius: debba essere accaduto) anche nella fattispecie dedotta in giudizio.
Sicchè il ragionamento induttivo che ha condotto alla presunzione appare - all’evidenza - basato su un indizio non determinante.
D'altra parte è agevole osservare che gli accertamenti telefonici effettuati dai funzionari dell'Ambasciata - accertamenti dai quali è emerso che l'interessata era, di volta in volta, assente. ovvero "in ferie", o "in malattia" - non provano affatto che la ricorrente non fosse legata da alcun rapporto di lavoro con la ditta in questione, ma - casomai - provano esattamente il contrario.
Se, infatti, la ditta interpellata non avesse avuto la qualità di “datore di lavoro” della ricorrente non avrebbe certamente rappresentato, in risposta alle richieste dei funzionari del Ministero, che quest’ultima era “in malattia” o “in ferie”, istituti che rivelano la formale sussistenza - e non già la insussistenza - di un rapporto di lavoro.
E poiché la ricorrente ha anche prodotto la lettera di concessione delle ferie da parte del datore di lavoro, oltre ad alcune buste-paga, la erroneità delle conclusioni presuntivamente tratte dall'Amministrazione - con metodo indiziario che appare eccessivamente sommario - emerge ictu oculi.
In ogni caso, la ricorrente ha documentato che dal 10.2.2004 lavora presso un'altra ditta percependo un salario mensile di 10.000 THB (pari a circa 200 euro), con il che la questione sollevata dall'Amministrazione appare ormai comunque superata.
Quanto alla mancata produzione della c.d. "tessera di sicurezza sociale", la ricorrente ha chiarito che per l'ordinamento tailandese il suo possesso è facoltativo; dal che discende che l'Ambasciata non ne può richiedere la esibizione come prova della effettiva sussistenza di un rapporto di lavoro.
Per quanto concerne - inoltre - le disponibilità finanziarie necessarie per mantenersi (durante il periodo di permanenza in Italia), la ricorrente ha prodotto una polizza fidejussoria assicurativa ed una polizza sanitaria; ed ha dimostrato di disporre di un alloggio.
D'altro canto la disponibilità di un alloggio e di sufficienti mezzi di sussistenza poteva agevolmente essere dedotta - con un minimo sforzo presuntivo che però l’Amministrazione in questo caso ha ritenuto di non poter fare - dalle specifiche circostanze (sufficientemente documentate in atti) che spingevano (e che spingono) la ricorrente a recarsi in Italia.
Non è infatti seriamente credibile che il cittadino italiano con cui la ricorrente ha intenzione, ufficialmente ricambiata con dichiarazioni più volte ribadite, di contrarre matrimonio - cittadino del quale l’Amministrazione conosceva le condizioni socio-economiche ed il rispettabile livello di professionalità (e della cui lealtà e serietà morale appare francamente arduo dubitare, anche in considerazione della insistenza con cui ha pubblicamente affermato le sue intenzioni ed alla veemenza, forse eccessiva ma pascalianamente giustificabile, con cui ha esposto le sue “ragioni”) - non possedesse e non possegga le disponibilità finanziarie per fornire sussidio, solidarietà ed assistenza (e, si badi, per il mese necessario per giungere alle nozze) alla sua futura moglie.
Quanto, infine, al paventato rischio di immigrazione illegale, esso appare decisamente scongiurato - contrariamente a quanto l'Amministrazione mostra di credere - proprio dal fatto che è documentato in atti che la ricorrente intende (e sta per) contrarre matrimonio con un avvocato italiano. Il che, evidentemente, le darà titolo definitivo per restare in Italia con ogni crisma di legalità; e non certo illegalmente.
E ciò non senza rilevare che a fronte delle specifiche ragioni addotte dalla ricorrente a sostegno della sua esigenza di recarsi nel territorio dello Stato - ragioni che in relazione alle circostanze allegate appaiono eticamente serie, e pertanto degne della massima considerazione morale e meritevoli di tutela giuridica - le preoccupazioni dell'Amministrazione in ordine all'effettivo e concreto rischio di immigrazione illegale appaiono anomalmente ultronee e poco comprensibili se considerate - con il necessario e doveroso distacco - in una prospettiva, obiettiva ed imparziale, squisitamente giuridica
2.In considerazione delle superiori osservazioni, il ricorso va accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
Si ravvisano giuste ragioni per compensare le spese.
P.Q. M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. I^, accoglie il ricorso indicato in epigrafe; ed annulla il provvedimento di diniego impugnato.
Compensa le spese fra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 26.1.2005
CORRADO CALABRÒ, Presidente;
CARLO MODICA DE MOHAC, Consigliere – estensore.

Dalla lettura di questa sentenza, si comprende che il comportamento tenuto dalle Ambasciate molto spesso non è legittimo.

Il problema, e siamo sempre lì; è che la legge concede una sola forma di tutela che è il ricorso al TAR contro i provvedimenti illegittimi, che purtroppo solo in rari casi vieni utilizzato.

Iura
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MessaggioTitolo: Re: VISTO DI TURISMO PER MOTIVI AFFETTIVI - GIURISPRUDENZA   VISTO DI TURISMO PER MOTIVI AFFETTIVI - GIURISPRUDENZA EmptyVen Apr 04, 2008 12:34 pm

Zorro, non credo che legalmente e giuridicamente, possa aggiungere molto all'esauriente risposta di Iura.

Purtroppo ci troviamo davanti a una norma in deroga alla trasparenza amministrativa, che gli Uffici Visto la interpretno a loro modo. In realtá sia la norma che la sua giusta interpretazione da parte di varie sentenze del TAR , semplicemnte non viene rispettata e come il rifiuto del visto, anche l'interpretazione é troppo spesso arbitraria, se non abusiva.
Infatti é ben chiaro che il visto non va motivato, SOLO se esiste una pericolo pubblico accertato, ma non se manca un documento o si é sbagliato qualcosa nei moduli etc. lasciando in questo modo agli U.C., una assoluta discrezionalitá che troppo spesso si tramuta in arbitrarietá o peggio in abuso, lasciando spiazzati i richiedenti che non si arrischiano a ricorrere al TAR, non sapendo se il motivo possa essere un errore nei documenti, nei moduli presentati o la mancanza di qualche certificazione.

Il perché del non rispetto e del rifiuto di motivare il diniego del V.T. persino al Giudice, almeno in parte, lo sanno in molti, viste le numerosissime testimonianze e denunce di corruzione fatte da internauti presenti in Internet, per ottenere un visto di turismo (ad es. VEDI UNA DELLE TANTE TESTIMONIANZE PER LA REPUBBLICA DOMINICANA,), senza contare quelle piú ufficiali pubblicate nei giornali vedi qui: Vendita visti e altro e Comites sotto pressione el Consolato.jpg. e altro in Bulgaria , insomma non si contano le denunce, ma tutto tace.

Oltrettutto, é poco credibile la motivazione dell'alto rischio di immigrazione. Infatti, basta pensare che la difficoltá di ottenere un visto di turismo, anche per logica naturale, aumenta la possibilitá di corruzione con effetti totalmente contrari alla riduzione dell'immigrazione clandestina che puó sfociare in traffico di prostituzione ed altre nefandezze, leggi il Corriere della Sera Prostituzione e visti, arresto al Consolato di Kiev .

Senza cintare che é anche una sciocchezza da parte dello Stato, che alla fine, invece di permettere una visita ai fidanzati e fidanzate di cittadini italiani che garantiscono personalmente facendosi responsabili civilmente e penalmente, per l'eventuale permanenza clandestina della loro metá, si ritrova con matrimoni lampo e a farsi carico ufficialmente e prematuramente dell'extracomunitario (salute, istruzione etc. etc.). Uno Stato insensato che condanna gli affetti e paga tutto ai clandestini, persino quello che non paga piú per noi italiani all'estero.
Se pensassero a regolare meglio il vuoto legislativo invece di combattere da un lato e poi sovvenzionare e addirittura premiare con la regolarizzazione dei clandestini giá presenti, sarebbe tutto molto meglio, ma questa é la nostra Italia ed il mio pensiero.
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MessaggioTitolo: Re: VISTO DI TURISMO PER MOTIVI AFFETTIVI - GIURISPRUDENZA   VISTO DI TURISMO PER MOTIVI AFFETTIVI - GIURISPRUDENZA EmptyMar Ott 20, 2009 10:57 am

Buongiorno!!
Vorrei chiedere: se una persona è gia qui in italia con un visto turistico, mentre che sia qui ha trovato un lavoro...è possibile di avere un permesso di soggiorno per lavoro? se non che cosa dovrebbe fare?
Grazie
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MessaggioTitolo: Re: VISTO DI TURISMO PER MOTIVI AFFETTIVI - GIURISPRUDENZA   VISTO DI TURISMO PER MOTIVI AFFETTIVI - GIURISPRUDENZA EmptyMar Ott 20, 2009 2:35 pm

Un visto turistico non può essere permutato in PDS per lavoro. Cosa fare non lo sa ancora nessuno, visto che si aspetta se il governo deciderà per un nuovo decreto flussi o un'ulteriore integrazione del DF vecchio o qualcos'altro. Aspettiamo fine Novembre e Dicembre per avere notizie certe.
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alicet.




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MessaggioTitolo: Re: VISTO DI TURISMO PER MOTIVI AFFETTIVI - GIURISPRUDENZA   VISTO DI TURISMO PER MOTIVI AFFETTIVI - GIURISPRUDENZA EmptyMar Mag 17, 2011 11:26 am

scusate ho una domanda..il mio ragazze è americano è stato qui con permesso turistico per 3 mesi e ora è tornato per altri 3 mesi negli uSA Sad
sicuramente tra 3 mesi vuole tornare ma non possiamo di certo contnuare a vivere insieme 3 mesi ogni 6 mesi!!!
Nessuno dei due ha mai pensato all'opzione matrimonio.
Una persona che conosco che lavora all'ufficio immigrazione a Milano mi ha detto che quando tornerà, se prima dello scadere dei 90 giorni del visto turistico si recherà in questura, potrà ottenere una proproga del visto turistico per altri 90 giorni.
Ma è vero??
grazie mille
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Amedeo
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MessaggioTitolo: Re: VISTO DI TURISMO PER MOTIVI AFFETTIVI - GIURISPRUDENZA   VISTO DI TURISMO PER MOTIVI AFFETTIVI - GIURISPRUDENZA EmptyMer Mag 18, 2011 4:55 am

alicet. ha scritto:
scusate ho una domanda..il mio ragazze è americano è stato qui con permesso turistico per 3 mesi e ora è tornato per altri 3 mesi negli uSA Sad
sicuramente tra 3 mesi vuole tornare ma non possiamo di certo contnuare a vivere insieme 3 mesi ogni 6 mesi!!!
Nessuno dei due ha mai pensato all'opzione matrimonio.
Una persona che conosco che lavora all'ufficio immigrazione a Milano mi ha detto che quando tornerà, se prima dello scadere dei 90 giorni del visto turistico si recherà in questura, potrà ottenere una proproga del visto turistico per altri 90 giorni.
Ma è vero??
grazie mille

E' in teoria possibile, ma lo fanno molto raramente e per casi eccezionali.

Un saluto,
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beatriz elena lozano




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MessaggioTitolo: visto turismo   VISTO DI TURISMO PER MOTIVI AFFETTIVI - GIURISPRUDENZA EmptySab Ott 27, 2012 4:28 am

B giorno!!
ho bisogno di fare ricorso al TAR, purtroppo hanno dineggato il visto di turismo per mia madre e mia sorella (residenti in colombia), dando come motivazione "non abbiamo nessuna certezza che allo scadere dei giorni di visto lei faccia ritorno al paese di origine".
ho procurato tutti i documenti richiesti anche fideiussione bancaria... purtroppo mia madre è rimasta molto male.
ho bisogno della vostra ccnsulenza come posso fare??

grazie
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bostik
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MessaggioTitolo: Re: VISTO DI TURISMO PER MOTIVI AFFETTIVI - GIURISPRUDENZA   VISTO DI TURISMO PER MOTIVI AFFETTIVI - GIURISPRUDENZA EmptyLun Ott 29, 2012 1:20 pm

beatriz elena lozano ha scritto:
B giorno!!
ho bisogno di fare ricorso al TAR, purtroppo hanno dineggato il visto di turismo per mia madre e mia sorella (residenti in colombia), dando come motivazione "non abbiamo nessuna certezza che allo scadere dei giorni di visto lei faccia ritorno al paese di origine".
ho procurato tutti i documenti richiesti anche fideiussione bancaria... purtroppo mia madre è rimasta molto male.
ho bisogno della vostra ccnsulenza come posso fare??

grazie

Lei ha una cittadinanza di uno stato UE o é sposata con un cittadino UE?
Saluti
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kikko30rm




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MessaggioTitolo: Visto per italia da santo domingo   VISTO DI TURISMO PER MOTIVI AFFETTIVI - GIURISPRUDENZA EmptyVen Mag 03, 2013 3:08 pm

Salve io mi chiamo francesco,vorrei sapere delle informazioni inerenti al visto per l'italia da santo domingo,vorrei far venire qui per una vacanza una ragazza domenicana come posso fare?scusate la mia ignoranza ma e' la prima volta che faccio questa tipologia e non so c ome mi devo muovere,la vacanza tratta di giorni sette a roma.Grazie cordiali saluti francesco
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bostik
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MessaggioTitolo: Re: VISTO DI TURISMO PER MOTIVI AFFETTIVI - GIURISPRUDENZA   VISTO DI TURISMO PER MOTIVI AFFETTIVI - GIURISPRUDENZA EmptyDom Mag 05, 2013 8:41 pm

kikko30rm ha scritto:
Salve io mi chiamo francesco,vorrei sapere delle informazioni inerenti al visto per l'italia da santo domingo,vorrei far venire qui per una vacanza una ragazza domenicana come posso fare?scusate la mia ignoranza ma e' la prima volta che faccio questa tipologia e non so c ome mi devo muovere,la vacanza tratta di giorni sette a roma.Grazie cordiali saluti francesco

Puó provare con un turistico ma non si faccia troppe illusioni,é molto difficile averlo.Sul sito del consolato italiano in RD,trova le informazioni.
Saluti
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