Italiani all'Estero e Stranieri in Italia
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Italiani all'Estero e Stranieri in Italia

Consolato, Ambasciata, Matrimonio all'estero, Divorzio all'Estero, divorzio rapido, divorzio al vapore, Stranieri in Italia, Matrimoni misti, sposarsi all'estero, divorziarsi all'estero. REPUBBLICA DOMINICANA
 
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 RICONOSCIMENTO FIGLIO A "DISTANZA"

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MessaggioTitolo: RICONOSCIMENTO FIGLIO A "DISTANZA"   RICONOSCIMENTO FIGLIO A "DISTANZA" EmptyGio Lug 02, 2009 3:56 pm

Buonasera,
vi sarei grata se poteste chiarire un mio dubbio:
Una madre di nazionalità dominicana, partorisce a Sant domingo.
Il padre del bamino, di nazionalità italiana, non è sposato con la madre, e si trova in italia: come puo' riconoscere il bambino? Basta che invii un qualche documento o deve essere presente fisicamente?
E ancora...Il padre puo' recarsi da madre e bimbo dopo un anno e fare solo allora il riconoscimento?
E ultimo dubbio: tale riconoscimento ha valore legale anche in italia "automaticamente" o è necessaria un'ulteriore registrazione in patria? Vi ringrazio per la vostra attenzione. Anna
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MessaggioTitolo: Re: RICONOSCIMENTO FIGLIO A "DISTANZA"   RICONOSCIMENTO FIGLIO A "DISTANZA" EmptyGio Lug 02, 2009 5:35 pm

Il riconscimento non ha valore legale esattamente automaticatemete, ma dopo aver richiesto la trascrizione al Comune italiano di riferimento (in questo caso del padre) per mezzo dell'Ambasciata Italiana in Santo Domingo.
Nemmeno è propriamente legale, seppur valido, il riconoscimento tardivo che creerebbe sospetti inutili, che è meglio evitare.
Il padre può riconoscere la creatura dall'Italia (art 254 c.c.) davanti all'ufficiale di Stato civile del suo Comune, ma dovrà preentare un atto firmato dalla madre, come autorizza il riconoscimento.
L'art 254 c.c. (tutti i codici possono essere consultati nell'indice del forum), permette di riconoscere la creatura ancor prima di nascere con le stesse modoalità sopra descritte.
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MessaggioTitolo: Re: RICONOSCIMENTO FIGLIO A "DISTANZA"   RICONOSCIMENTO FIGLIO A "DISTANZA" EmptyDom Lug 12, 2009 12:24 am

Il riconoscimento di filiazione naturale potrebbe anche essere (forse) effettuato in Italia, purche' ciò sia previsto dalla legge nazionale del figlio, al momento della sua nascita, in relazione all'art. 35, comma 1 L. 31 maggio 1995, n. 218.
Ne consegue che sulla forma, modalità e quanto altro per il riconoscimento occorre fare riferimento alla cittadinanza (domenicana, nella specie) del figlio e, quindi, alle norme domenicane in proposito.
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MessaggioTitolo: Re: RICONOSCIMENTO FIGLIO A "DISTANZA"   RICONOSCIMENTO FIGLIO A "DISTANZA" EmptyDom Lug 12, 2009 4:09 am

Bellissimo dettaglio Dr. Scolaro, che ha fatto bene a menzionare per un'informazione generale ancor più dettagliata.
Nel caso in oggetto, In RD la cittadinanza è principalmente dominicana se si nasce sul territorio nazionale, anche se i genitori sono entrabe stranieri purchè residenti legalmente (legge che per'altro si vuole abrogare). In questo caso essendo anche la madre di nazionalità dominicana, la legge dominicana permette il riconoscimento del padre solamente su domanda della madre (anche questa legge è in fase di studio per essere cambiata). Quindi poichè credo che ciò che interessa è il riconoscimento della cittadinanza italiana (doppia cittadinanza ammessa dalla legge dominicana, pure questa in fase di discussione per tendenza ad abrogare la doppia cittadinanza), anche se la legge dominicana permette alla madre di dichiarare le generalità del padre (almeno fin'ora) che comparirebbe nell'atto di nascita, purtroppo ci sono stati dei casi in cui l'Ambasciata italiana non accetta questo atto di nascita con il nome e generalità del padre italiano, se questo non lo conferma per iscritto (in passato hanno preteso addirittura la presenza). * vedere nel mio intervento successivo a questo, la sostanziale ed importante rettifica e completamento della descrizione dei fatti su giusta puntualizzazione del Dr Scolaro.
Per cui avendo avuto esperienze passate, il mio consiglio è quello di far avvicinare la madre in Ambasciata preavvisata dal padre per iscritto, per firmare l'autorizzazione al riconoscimento da parte del padre, ancor prima del suo nascere (al concepimento), che legalizzato e tradotto va spedita al padre. Quest'ultimo con questa autorizzazione legalizzata dall'Ambasciata italiana, si reca in Prefettura per l'ulteriore legalizzazione e lo presenta in Municipio per il riconoscimento al concepimento (sempre art 254 c.c.).
Attenzione è un sistema che serve solamente a risparmiare tempo in caso di richiesta del padre di ricongiungimento familiare, ma questo diritto lo avrà solo a partire dalla nascita del bambino. Infatti lo stesso c.c. prevede che il diritto del riconosciuto al concepimento si formalizza al momento della nascita e non prima.
In un caso seguito da me professionalmente, che non riguarda l'Ambasciata Italiana a S, Domingo e la Repubblica Dominicana, è stato risolto con molta fatica (L'UdSC di quel Comune non sapeva che si poteva rionoscere il figlio naturale anche al concepimento), ma l'italiana era la madre, che viveva in Italia e partorì in Italia. Dopo risolto con qualche lettera al Comune e al Sindaco, il permesso della madre al riconoscimento de padre extracomunitario, questo documento fu legalizzato alla prefettura, dopo tradotto e legalizzata dall'Ambasciata straniera in Italia e spedita al padre. Con molta fatica e molte promesse a vuoto, con le solite invenzioni di qualche scrupoloso funzionario, alla fine il padre fu ricevuto con la pretesa di essere accompagnato da due testimoni che sapessero le due lingue (locale ed italiana), che benissimo avrebbero potuto fare due impiegati della stessa Ambasciata italiana, finalmente fu ricevuto e permesso di riconoscere il figlio. Per bontà finale dopo le traversie ed invenzioni assurde del nostro scrupoloso funzionario, presentati i documeni necessari per il ricongiungimento familiare, gli fu concesso il visto giusto una settimana prima che la madre partorisse. Un miracolo!!!! Dopo tante obbiezioni ingiuste, si concesse il diritto ancor prima della nascita....e queste sono le vie crucis dei riconoscimenti a distanza, in questo caso terminato addirittura con il padre presente alla nascita in Italia!!!!! Professionalmente fu una soddisfazione, però una vera e propria via crucis, affrontando il disconoscimento totale del riconoscimento, che volgarmente si conosce meglio come ''riconoscimento al ventre'' e del diritto che si formalizza solo dopo la nascita..


Ultima modifica di Guido Baccoli il Dom Lug 12, 2009 7:36 pm - modificato 1 volta.
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MessaggioTitolo: Re: RICONOSCIMENTO FIGLIO A "DISTANZA"   RICONOSCIMENTO FIGLIO A "DISTANZA" EmptyDom Lug 12, 2009 5:06 am

Mi preoccupa che si dica che vi siano stati casi in cui non siano stati accettati (come se fosse facoltà) atti di nascita di filiazione naturale in cui vi sia stata l'indicazione del genitore italiano, senza che questi abbia, con atto pubblico, espresso il proprio consenso. Ciop' per il fatto che, come scritto, sembrerebbe lasciar intendere che vi siano stati casi in cui siano stati anche accettati.
Questa ipotesi non è punto ammissibile, in quanto in violazione all'art. 258, comma 3 C.C., norma che rileva sotto il profilo dell'ordine pubblico (art. 16 L. 31 maggio 1995, n. 218), con la conseguenza che in tali casi non sorge alcun rapporto giuridico tra il figlio naturale e il genitore, semplicemente indicato (cioè quando questi non abbia riconmosciuto il figlio o con atto pubblico (che, di fatto, sarebbe un riconoscimento) abbia espresso il proprio consenso ad essere nominato.
In tali evenienze, non solo è priva di effetti l'indicazione del genitore "non consenziente", ma neppure si producono - nell'ordinamento italiano - gli effetti della filiazione.
Il riconoscimento richiede, sempre, quanto meno per la legge italiana, una manifestazione di volontà, espressa e in ogni caso irrevocabile (oltre che aspetti di forma, rilevanti ad substantiam).
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MessaggioTitolo: Re: RICONOSCIMENTO FIGLIO A "DISTANZA"   RICONOSCIMENTO FIGLIO A "DISTANZA" EmptyDom Lug 12, 2009 8:58 pm

Qualche volta per la fretta e concentrazione nel dare risposte molto articolate, esplicite e particolareggiate, commetto degli errori o mancanze sostanziali nella descrizione di fatti avvenuti.
Giusta quindi la preoccupazione del Dr Scolaro e la sua precisazione e puntualizzazione di ulteriori informazioni normative, comunque preziose per tutti. Lo ringrazio, chiedendo scusa anche a tutti i lettori ed utenti, per darmi l'opportunità di rettificare la versione dei fatti accaduti più di tre anni fa, prima dell'arrivo del nuovo Ambasciatore nel 2006, in occasione dei Campionati mondiali di calcio.
La frase descrittiva finale, oltre che incompleta è sbagliata nell'uso dei tempi verbali :
Citazione :
purtroppo ci sono stati dei casi in cui l'Ambasciata italiana non accetta questo atto di nascita con il nome e generalità del padre italiano, se questo non lo conferma per iscritto (in passato hanno preteso addirittura la presenza).
Provvedo quindi a specificare, correggere ed integrare la mia descrizione.
In realtà si tratta di fatti risalenti a prima dell'arrivo dell'attuale Ambasciatore che per fortuna ha provveduto a fa correggere certi atteggiamenti e rifiuti del passato; la frase corretta è:
''purtroppo ci sono stati dei casi in cui l'Ambasciata italiana non accettava questo atto di nascita con il nome e generalità del padre italiano, anche se questo lo confermava per iscritto (in passato hanno preteso addirittura la presenza).'' e va integrata con maggiori dettagli, specificando che: ''Nonostante la comunicazione scritta del riconoscimento della filiazione naturale comunicata all'Ufficio consolare e la presentazione oltre che del certificato di nascita per la sua trascrizione, anche della richiesta del padre per il ricongiungimento familiare, scritta e sottoscritta dallo stesso padre, compilando il relativo modulo di ''Dichiarazione'' (Allegato N. 2 alla Circolare MAE N. 14 del 24/10/2001), l'Ambasciata non accettava (riconosceva) l'atto di nascita e meno la richiesta di ricongiungimento familiare da parte del padre naturale, di conseguenza la cittadinanza italiana del figlio d'italiano.

Eppure anche la sola sottoscrizione dell'istanza da parte del padre, per ricongiungimento familiare a favore della madre di suo figlio naturale, dovrebbe essere sufficiente quale accettazione ufficiale del riconoscimento di filiazione naturale (il Dr. Scolaro mi corregga se mi sbaglio).

Infatti nel richiedere il visto per il familiare al seguito o di ricongiungimento familiare, (per chi non lo conosce, lo può leggere e scaricare CLICK QUI ), dove si specificando i dati anagrafici della mamma dominicana, completando le richieste ''specificazioni'' del punto 1) scrivendo, ''padre naturale del figlio (nome) della sopra precisata signora'', dovrebbe essere comunque atto valido come riconoscimento al momento della presentazione all'Autorità diplomatica.

Non volevo tornare su fatti incredibili avvenuti durante quegli anni, ma ho assistito persone che nemmeno in presenza di entrambe e con l'obbligo di far vedere il figlio naturale, venivano invitate ad uscire solo se il bambino era un poco mulatto, rifiutando (mai per iscritto) di accettare la dichiarazione di filiazione e trascrizione dell'atto di nascita etc etc. da questo la ragione della mia descrizione ''al volo'' incompleta e sbagliata e superficiale, spero adesso chiarita e rettificata e per fortuna fatti mai più verificatasi.
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MessaggioTitolo: Re: RICONOSCIMENTO FIGLIO A "DISTANZA"   RICONOSCIMENTO FIGLIO A "DISTANZA" EmptyLun Lug 13, 2009 11:36 am

La precisazione ... anche se confermava ... ecc. è importante.
Per altro, la sola richiesta di ricongiungimento non è, né può essere equiparata ad un riconoscimento di filiazione naturale, quanto meno per due ordini di considerazioni:
a) ai fini del riconoscimento è, sempre, necessario un atto pubblico (non una mera istanza ad organi della pubblica amministrazione),
b) l'efficazia del riconoscimento di filiazione naturale si colloca come pre-condizione per poter formulare l'istanza di rilascio di visto per c.d. ricongiungimento familiare (ma, vedi di seguito). In altre parole, prima deve esservi (ed avere efficacia il riconoscimento di filiazione naturale) e, quindi, "a valle", può anche richiedersi il rilascio di tale visto ... se non fosse che il riconoscimento (effettuato fino a che il figlio naturale sia minorenne) determina la cittadinanza italiana (art. 2, comma 1 L. 7 febbraio 1992, n. 91), con la conseguenza che non vi è più necessità di richiedere il rilascio di un visto per ricongiungimento familiare per il figlio, ma va richiesto - semplicemente - il rilascio del passaporto italiano per tale figlio.
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MessaggioTitolo: Re: RICONOSCIMENTO FIGLIO A "DISTANZA"   RICONOSCIMENTO FIGLIO A "DISTANZA" EmptyLun Lug 13, 2009 9:30 pm

La legge dominicana non permette il riconoscimento in territorio italiano.
Forse la mia ipotesi che basterebbe la richiesta del visto con il modulo sopradescritto, per la validità del riconoscimento di filiazione naturale ed ovviamente la richiesta del passaporto per il minore (dato per me scontato, ma forse ho preteso troppo che fosse scontato anche per i lettori) può apparire troppo ''spinta'' o ''forzata¡¡, ma non capisco bene
Sereno.SCOLARO ha scritto:
a) ai fini del riconoscimento è, sempre, necessario un atto pubblico (non una mera istanza ad organi della pubblica amministrazione)
L'art 254 del c.c., e lei Dr. Scolaro me lo insegna, detta :''davanti ad un Ufficiale di Stato Civile''. Torniamo quindi a due punti sempre molto controversiali e non facili da ''risolvere'' soprattutto per chi non conosce entrambe le legislazioni (cosa che l'ufficio consolare non può permettersi)
Il primo punto è se il Capo missione Consolare (Console se consolato od Ambasciatore se Ufficio consolare p.sso l'Ambasciata) ha o no le funzioni di ufficiale dello stato civile Se la risposta è positiva non è necessario l'atto pubblico per il suddetto art del c.c., rendendosi invece indispensabile nel caso che non abbia questa funzione. (possibile che l'abbia solo per sposare e per altri atti no?)
Il secondo punto è se e quale delle leggi italiane e straniere prevale e/o meglio detto, come si devono e possano ''conciliare'' e rispettivamente rispettare. Nella mia risposta all'utente ho specificato come conviene agire nel caso in oggetto e non credo che si possa obbiettare niente. Entrando però nel profondo del rispetto e ''conciliazione'' tra la legge italiana e dominicana, l'atto di nascita originale riporta già il nome del padre su dichiarazione della madre (legge domnicana) ed è valido se e quando il padre non si oppone, incluso se è uno straniero (condivisibile o no è un'altra questione, ma la legge in RD è questa). Ovviamente nel momento che la madre pretenda di chiedere da sola la cittadinanza italiana del figlio (quindi passaporto) e/o il visto per lei, senza una conferma formale (Uff di Stato civile o atto pubblico) del padre, la legge italiana non lo permette e si ferma tutto.
Però considerando che l'atto di nascita riporta il nome del padre italiano (consentito dalla legge dominicana fino ad opposizione di quest'ultimo) quindi valido per la legge dominicana e se il padre, spedisce il suo consenso firmato ed accompagnato da fotocopia di un suo documento, per il rilascio del visto per la madre e del passaporto italiano per il figlio (due documenti ufficiali o meglio detto Allegati alle Circolari MAE previsti dalla legge e procedura italiana) e dove inequivocabilmente, per la descrizione dei nomi e dati anagrafici, dimostrano l'evidente accettazione della filiazione naturale valido per la legge dominicana, a mio avviso la legge italiana non può disconoscere un atto di nascita regolato dalle leggi dominicane quando il padre che già appare in questo atto di nascita dalla sua formazione e non per dichiarazione posteriore o tardiva, conferma per iscritto con i due suddetti moduli ed istanze, l'accettazione dell'atto di riconoscimento di filiazione naturale riportata nell'atto di nascita originario.
So che ci sarà una replica, anzi è molto gradita comunque e a prescindere dall'essere d'accordo o no, del Dr Scolaro e spero di avere tempo domani (parto dopodomani) di leggere la sua e certamente importante ed autorevole interpretazione. Essendo infatti una discussione ''accademica'' magari con termini più popolari per i lettori, certamente di grande interesse.
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MessaggioTitolo: Re: RICONOSCIMENTO FIGLIO A "DISTANZA"   RICONOSCIMENTO FIGLIO A "DISTANZA" EmptyMer Lug 15, 2009 5:35 am

1) Non si sottovaluti come l'atto di stato civile abbia sempre natura di atto pubblico (rispondendo a tutte le condizioni ed requisiti dell'asrt. 2699 codice civile).
2) L'autorità consolare italiana svolge le funzioni notarili (art. 19 d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200), ma anche e prima (dal punto di vista dell'ordine, sequenza delle disposizioni di questa stessa norma) anche le funzioni di ufficiale dello stato civile (art. 8 d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200 (il ché getta una luce aggiuntiva sulla portata dell'art. 15, comma 1 d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396), nonche', anche, dell'art. 8 d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.
Da ciò consegue un certo "vantaggio" (per così dire), cioè che l'autorita' consolare italiana può sovlgere sia le une che le altre, cioè sia le funzioni di Ufficiale dello stato civile (ma qui non si dovrebbe diche che possa, quanto che debba), sia di notaio.

In materia di riconoscimento di filiazione naturale, le condizioni per il riconoscimento sono regolate dalla legge nazionale del figlio, al momento della nascita (art. 35, comma 1 L. 31 maggio 1995, n. 215), mentre la capacità al riconoscimento in capo al genitore che vi provveda è regolata dalla legge nazionale di questo ultimo (art. 35, comma 2 L. 31 maggio 1995, n. 218).
va, in ogni caso, tenuto sempre presente l'art. 16 L. 31 maggio 1995, n. 218, da cui consegue che, quanto le condizioni del riconoscimento del figlio naturale, secondo la legge estera applicabile, contrastino con norme di ordine pubblico (e ferma restando la loro validità ed efficacia nell'altro Stato) non hanno efficacia, né validità in Italia.
Nel caso considerato, le previsioni dell'art. 258 Codice civile, hanno rilevanza in termini diordine pubblico, per il fatto che è previsto, oltre all'aspetto sanzionatorio (che non quialifica, in sé, la fattispecie dell'ordine pubblico), il ripristino della situazione quo ante, o, meglio, violata (con la "cancellazione" considerata allo stesso art. 258, comma 3 Codice civile, da attuarsi, come sempre nei procedimenti di stato civile, con decreto del tribunale).
Non potendosi, in tali casi, aversi effetti e/o validità dell'indicazione del padre (salvo che questi con atto pubblico o nelle forme dell'art. 45 d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (ma sempre di atto pubblico si tratta, per quanto osservato all'inizio), non può aversi (o, non può ancora aversi ...) neppure la determinazione della cittadinanza italiana in capo al figlio naturale di cui vio sia l'indicazione del padre).
Il rilascio del passaporto ecc. non può che aversi se non dopo che vi sia stato il riconoscimento paterno e che questo abbia effetti e validità anche per l'Italia. (Non si può mettere il carro avanti ai buoi, secondo il proverbio).
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MessaggioTitolo: Re: RICONOSCIMENTO FIGLIO A "DISTANZA"   RICONOSCIMENTO FIGLIO A "DISTANZA" EmptyMer Lug 15, 2009 11:07 am

Gent.mo dr. Scolaro, un saluto.

Ho il sospetto (!!!) che la nostra utente sia scappata!!!

La discussione, per quanto burocratica, è bellissima ed ho cercato di seguirla.

Ho sempre detto che i forum ove si sviluppano queste discussioni diventano delle vere accademie.

In concusione, però, cosa devono fare di effettivo i due genitori del bambino???

Anche a me non è ancora chiaro!!!

Un salutone,
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MessaggioTitolo: Re: RICONOSCIMENTO FIGLIO A "DISTANZA"   RICONOSCIMENTO FIGLIO A "DISTANZA" EmptyMer Lug 15, 2009 11:28 am

Credo che dal complesso degli interventi precedenti si possa enucleare il da farsi. Anche se, del tutto comprensibilmente, i soggetti di volta in volta interessati, preferirebbero indicazioni sintetiche, nette del tipo "si fa così!".

Cerco, quindi, di riassumere, partendo da questo da un'indicazione, quella per cui la legge dominicana non ammetterebbe il riconoscimento effettuato al di fuori del proprio territorio (suo intervento del 13/7, h. 7.30 pm).
Se così sia, porrei una domanda subordinata: neppure se effettuato davanti ad autorita' dominicane, secondo la legge dominicana ? Cioè all'autorità consolare della Repubblica dominicana ?
Sempre che il padre non preferisca recarsi direttamente in Repubblica Dominicana.
Infatti, poiché le condizioni per il riconoscimento sono quelle della legge nazionale del figlio (virgola) alla nascita, si applica la legge di questo Stato e quindi cio' avrebbe effetti.
Di seguito si trarrerà, una volta effettuati gli evventuali procedimenti amministrativi previsti dalla legge dominicana in conseguenza del riconoscimento paterno così avvenutio, di far avere all'autorità consolare italiana l'estratto per copia integrale dell'atto di nascita, la copia autentica dell'atto di riconoscimento per quanto ne consegua ai fini delle "registrazioni" proprie della legge italiana.
Tanto più che, nel caso, sembrerebbe di capire che che non vi siano - ancora - indicazioni del padre negli atti e registrazioni del figlio in Repubblica Dominicana e che, di conseguenza e sempre che cosi sia, alcune discussioni sull'art. 258 CC non siano state del tutto pertinenti al caso sottoposto.
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MessaggioTitolo: Re: RICONOSCIMENTO FIGLIO A "DISTANZA"   RICONOSCIMENTO FIGLIO A "DISTANZA" EmptyMer Lug 15, 2009 3:28 pm

Mi trovo in aeroporto aspettando la partenza, ma come ero ansioso ed come sempre avido di approfondimenti di leggere il parere del Dr. Scolaro, mi collego da un centro internet dell'aeroporto.
Il Dr. Scolaro ha le sue perplessità e richiama gli articoli sia per le funzioni di UdSC del Consolato che quelli del riconoscimento di filiazione per il c.c. e per la legge 218/95. Capisco ovviamente il suo punto di vista ed interptazione (che rispetto totalmente data l'elevatissima preparazione in materia) sull'applicazione del mix leggi italiane e dominicane, ma credo gli siano sfuggiti alcuni particolari quando io ho dato la soluzione all'utente, tra l'altro eseguito perfettamente con miei clienti, e lo deduco anche perchè richiama l'art 248 c.c..
Premetto e ricordo che il figlio non è ancora nato (fatto non del tutto trascurabile) e la mia soluzione è stata :
Citazione :
Il padre può riconoscere la creatura dall'Italia (art 254 c.c.) davanti all'ufficiale di Stato civile del suo Comune, ma dovrà presentare un atto firmato dalla madre, come autorizza il riconoscimento.
L'art 254 c.c. (tutti i codici possono essere consultati nell'indice del forum), permette di riconoscere la creatura ancor prima di nascere con le stesse modoalità sopra descritte.
Ora, sempre per dar per scontati alcuni particolari, non ho aggiunto che l'atto notarile pubblico di autorizzazione al riconoscimento del figlio naturale per il padre, deve essere (e qui il mio ''ovviamente'', ma forse non per chi legge) formato e sottoscritto dalla madre con atto notarile in Ambasciata Italiana e poi spedito al padre in originale legalizzato, perchè quest'ultimo lo presenti al suo UdSC italiano, per il riconoscimento personale accompagnato come previsto dal c.c. dalla suddetta autorizzazione notarile (atto pubblico), della madre.
A questo punto si forma in totale rispetto della legge italiano l'atto di nascita in Italia, che al limite, se l'Ambasciata it lo chiede, si manda alla madre per presentare entrambi atti di nascita. La procedura, sia se eseguita prima della nascita (molto meglio) che dopo, è rispettosa sia della legge italiana che dominicana. A questo ho aggiunto in seguito
Citazione :
Ovviamente nel momento che la madre pretenda di chiedere da sola la cittadinanza italiana del figlio (quindi passaporto) e/o il visto per lei, senza una conferma formale (Uff di Stato civile o atto pubblico) del padre, la legge italiana non lo permette e si ferma tutto.
esattamente per tener in considerazione l'art. 258 c.c.. e la contrarietà all'ordine pubblico dell'atto di nascita (con il nome del padre dichiarato dalla madre senza suo consenso e conoscenza), che però viene sanato dal riconoscimento (atto pubblico italiano) anche se successivo del padre.
Trascuriamo ed abbandoniamo la mia quasi sicuramente troppo spinta e troppo ai limiti, ipotesi di semplificazione con la presentazione del ricongiungimento e richiesta visto del padre, altre soluzioni non ne vedo o perlomeno che rispettino sia le leggi dominicane che italiane.
L'ipotesi del riconoscuimento del padre in Ambasciata dominicana (a parte che non so se permesso dalla normativa dominicana), a mio avviso è inaccettabile, perchè e il Dr Scolaro me lo inegna, gli atti legalizzati e/o formati in Ambasciate straniere in Italia, non possono essere fatti valere in territorio italiano (quindi l'UdSC non può accettarlo e meno senza presentare l'autorizzazione (notarizzata in Ambasciata Italiana) della madre, per terminare, nemmeno sono validi davanti all'Ambasciata Italiana in RD, svolgendo i suoi effetti e validità solo in territorio dominicano e per le Autorità dominicane Rimarrebbe l¡'potesi tutta da verificare, ma certamente il processo è più lungo, scomodo e con troppi passaggi burocratici rispetto alla mia soluzione e risposta all'utente, che questo atto firmato dal padre in Ambasciata dominicana, sia doppio, uno andrebbe al Comune dominicano per il riconoscimento del padre e uno, prima legalizzato dalla madre al corrispondente MAE dominicano e presentato in Ambasciata italiana insieme all'atto di nascita, richiesta trascriz, passaporto e visto per la madre e ho i miei seri dubbi che l'Ambasciata italiana lo accetti.
Rimane infatti in piedi che l'atto di nascita formato in Rep Dominicana, non riporterà che il riconoscimento del padre italiano in italia, è stato fatto con la presentazione di un atto notarile (perchè la legge accetta anche solo che sia la madre a farlo, risultando per loro superfluo ed indifferente, quindi non riportabile nell'atto, che ci sia o meno l'atto notarile del padre. Ne conseguerebbe che torneremmo al punto di partenza che l'Ambasciata italiana (a meno che sia possibile ed accettato il secondo atto notarile del padre) non riconoscerà comunque l'atto dominicano in quanto contrario all'art 258 c.c. e all'ordine pubblico.
Devo scappare e spero di non aver fatto più confusione, ma al mio ritorno avrei anche da ggungere il particolare che se è vero che l'AMB o CONS italiani, svolgono anche e per completo i compiti dell'UdSC, ci ritroviamo n contaddizione quando abbiamo sia io eche lei Dr Scolaro, affermato che la sentenza estera di divorzio non possa dall'autoritpa consolare, essere rifiutata o rigettata di trascrizione e riconoscimento e questo mi preoccupa alquanto.
Un caro saluto a tutti e in nparticolare al Dr Scolaro ed Amedeo.
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MessaggioTitolo: Re: RICONOSCIMENTO FIGLIO A "DISTANZA"   RICONOSCIMENTO FIGLIO A "DISTANZA" EmptyGio Lug 16, 2009 1:34 am

Alcuni aspetti non erano sfuggiti, ma volutamente non affrontati.

1° il riconoscimento evenmtualemente avanti all'Ufficiale dello stato civile italiano non puo' avvenire così semplicemente (sul consenso del genitrore che per primo ha riconosciutio il figlio naturale, va precisato che esso potrebbe essere necessario se ed in quanto lo preveda la legge nazionale del figlio al momento della nascita, dato che la legge italiana in materia si applica al riconoscimento di filiazione naturale di chi sia cittadino italiano al momento della nascita), ma (per il gia' in precedenza richiamato art. 35, comma 1 L. 31 maggio 1995, n. 218) occorre una dichiarazione (o atto, certificato,. documento, non importa la denominazione), rilasciata dalle autorità competenti dello Stato la cui legge nazionale è da applicare (quindi quella del figlio, al momento della nascita), avente la forma prevista dall'art. 2 d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, da cui risultino le "condizioni" per il riconoscimento, tra cui rientra anche l'ipotesi se il riconoscimento effettuato all'estero avanti ad autorità estera (rispetto a quella, nel caso, dominicana) abbia effitti e validità per la legge nazionale del figlio, al momento della nascita.
La questione era stata "evitata" anche per il fatto che, in un intervento, era stato affermato che la Repubblica Dominicana non ammetterebbe il riconoscimento effettuato all'estero che, quando fondata, rendeva non più pertinente riprendere questi aspetti.

2° Sull'ipotizzato riconoscimento avanti ad autorità diplomatiche o consolari dominicane in Italia, tempo di essere stato frainteso. Mi sembrava di essere stato sufficientemente preciso nell'indicare che, avvenuto ciò (se ammissibile, appunto), tale atto (formato avantio ad autorità domenicane e secondo la legge dominicana) dovesse essere fatto valere in Repubblica Dominicana (non in Italia o davanti ad autorita' italiane!), con le "registrazioni" previste secondo tale ordinamento giuridico.
E solo "dopo", poteva aversi la trascrizione dell'atto di nascita, con allegato riconoscimento (da annotare), ecc. nei confronti dell'ordinamento italiano.

3° Piu' articolata e complessa la situazione laddove nell'atto di nascita risulti - già - indicato il nominativo del padre.
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MessaggioTitolo: Re: RICONOSCIMENTO FIGLIO A "DISTANZA"   RICONOSCIMENTO FIGLIO A "DISTANZA" EmptyGio Ott 01, 2009 12:07 am

Chiedo scusa per il forte ritardo, ma il mio ritorno mi aveva fatto dimenticare questa importantissima discussione accademica.
Sereno.SCOLARO ha scritto:
Alcuni aspetti non erano sfuggiti, ma volutamente non affrontati.
1° il riconoscimento evenmtualemente avanti all'Ufficiale dello stato civile italiano non puo' avvenire così semplicemente (sul consenso del genitrore che per primo ha riconosciutio il figlio naturale,
Si parla di riconoscimento al concepimento, per cui nessuno dei due genitori ha ancora riconosciuto per primo il figlio.
Sereno.SCOLARO ha scritto:
va precisato che esso potrebbe essere necessario se ed in quanto lo preveda la legge nazionale del figlio al momento della nascita, dato che la legge italiana in materia si applica al riconoscimento di filiazione naturale di chi sia cittadino italiano al momento della nascita), ma (per il gia' in precedenza richiamato art. 35, comma 1 L. 31 maggio 1995, n. 218) occorre una dichiarazione (o atto, certificato,. documento, non importa la denominazione), rilasciata dalle autorità competenti dello Stato la cui legge nazionale è da applicare (quindi quella del figlio, al momento della nascita), avente la forma prevista dall'art. 2 d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, da cui risultino le "condizioni" per il riconoscimento, tra cui rientra anche l'ipotesi se il riconoscimento effettuato all'estero avanti ad autorità estera (rispetto a quella, nel caso, dominicana) abbia effitti e validità per la legge nazionale del figlio, al momento della nascita.
Come specificato sopra e nel caso in oggetto di figlio che nascerà in Repubblica Dominicana, le leggi consentono che chiunque può dichiarare la nascita del figlio, riportando le generalità della madre e del padre. Per cui ed è qui la differenza, se la madre consente tramite atto pubblico, il riconoscimento del padre secondo le leggi italiane, il riconoscimento prenatale non può essere rifiutato se il padre si presenta al Municipio con l'autorizzazione per atto pubblico richiesta dalle notre leggi, della madre. A questo punto si è avviato un diritto tutto italiano di un futuro nascituro dominico italiano, che verrà spedito dal padre in originale, sia alla madre che per conoscenza all'Ambasciata Italiana di Santo Domingo e che si perfezionerà al momento della nascita del bambino. Ricordiamo che il diritto si formalizza e vale solamente al momento della nascita ...che in questo caso deve ancora avvenire.
Sereno.SCOLARO ha scritto:
La questione era stata "evitata" anche per il fatto che, in un intervento, era stato affermato che la Repubblica Dominicana non ammetterebbe il riconoscimento effettuato all'estero che, quando fondata, rendeva non più pertinente riprendere questi aspetti.
la Rep Dominicana non è che non ammette tale procedura se non che semplicemente è innecessaria, così come ho spiegato sopra. Infatti al momento della nascita e la sua dichiarazione, nel certificato dominicano non sarà possibile aggiungere che il padre aveva già dato la sua approvazione, ininfluente per la formazione dell'atto
Sereno.SCOLARO ha scritto:

2° Sull'ipotizzato riconoscimento avanti ad autorità diplomatiche o consolari dominicane in Italia, tempo di essere stato frainteso. Mi sembrava di essere stato sufficientemente preciso nell'indicare che, avvenuto ciò (se ammissibile, appunto), tale atto (formato avantio ad autorità domenicane e secondo la legge dominicana) dovesse essere fatto valere in Repubblica Dominicana (non in Italia o davanti ad autorita' italiane!), con le "registrazioni" previste secondo tale ordinamento giuridico.
E solo "dopo", poteva aversi la trascrizione dell'atto di nascita, con allegato riconoscimento (da annotare), ecc. nei confronti dell'ordinamento italiano.
esattamente ciò che ho spiegato nell'ultima mia risposta prima del suo 2º punto)
Sereno.SCOLARO ha scritto:
3° Piu' articolata e complessa la situazione laddove nell'atto di nascita risulti - già - indicato il nominativo del padre.
Non esiste articolazione e/o complicazione di sorta, in questo caso dominicano e dove anche in altri paesi si ha la stessa normativa, L'atto che si forma dopo la nascita dichiarando chiè il padre e la madre, non va contro nessuna norma italiana sempre che si sia provveduto da parte del padre e riconoscere al concepimento il figlio per mezzo di atto pubblico e presntendo l'autorizzazione della madre su atto pubblico.

Conclusioni per casi come questo, ma sempre con molta accortezza, è che la legge italiana è stata rispettata ed il diritto inizia dal momento della nascita del bambino. Al nascere, la madre dichiarerà maternità e `paternità secondo le leggi dominicane (quindi rispettate), ma con la ''sanatoria'' se così la vogliamo chiamare, che si realizza il diritto di padre che ha dichiarato la sua paternità in fase prenatale. I diritti di entrambe le leggi e di entrambe i paewsi sono in questo caso rispettati senza possibilità che l'Ambasciata possa rifiutare la trascrizione e meno ancora l'UdSC che ha reicevuto a suo tempo la dichiarazione al concepimento con l'autorizzazione della madre.
Se ci sono altre obbiezioni, ben vengano perchè e lo ripeto, nei casi seguiti da me in paesi con leggi simili a quelli della Rep Dominicana, anch'esi extracomunitari, sia i Consoli, che gli UdSC davanti alle argomentazioni sopra citate non hanno potuto fare a meno di trascrivere l'atto di nascita e rilasciare il visto alla madre del cittadino italiano.
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MessaggioTitolo: Re: RICONOSCIMENTO FIGLIO A "DISTANZA"   RICONOSCIMENTO FIGLIO A "DISTANZA" EmptyVen Ott 02, 2009 3:31 am

Certamente, la legge italiana è stata rispettata se il padre (italiano) abbia riconogiuto il nascituro, nelle forme dell'art. 254 CC), unitamente alla madre, ioppure successivamente ad essa e questa abbia prestato il consenso al riconoscimento.
Infatti, prima della nascita il riconoscimento paterno sarebbe privo di "oggetto" se non vi sia l'indicazione della gestante, il che' fa operare l'esigenza che la gestante "consenta" (per utilizzare la formula rituale) di essere nominata, il ché si ha quando abbia, con atto espresso, gia' riconosciuto i figlio (o, ovviamente) lo riconosca contemporaneamente (= con il medesimo atto) al padre.
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MessaggioTitolo: Re: RICONOSCIMENTO FIGLIO A "DISTANZA"   RICONOSCIMENTO FIGLIO A "DISTANZA" EmptyVen Ott 02, 2009 3:47 am

Un saluto a tutti.

Le considerazioni lette sono puntuali e molto, molto interessanti.

L'utente, allora, come si deve comportare in pratica? Possiamo cercare di formulare un modello di riconoscimento di paternità prima della nascita?

Un saluto,
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MessaggioTitolo: Re: RICONOSCIMENTO FIGLIO A "DISTANZA"   RICONOSCIMENTO FIGLIO A "DISTANZA" EmptyVen Ott 02, 2009 4:05 am

Per quale motivo formulare una modello di riconoscimento prima della nascita, essendo già presente ed, oltretutto, informa "ufficiale" ?
Infatti, vi sono già la formule n. 112, n. 113 e n. 114 nell'Allegato A) al D. M. 5 aprile 2002, che considerano i diversi casi, ammissibili.
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MessaggioTitolo: Re: RICONOSCIMENTO FIGLIO A "DISTANZA"   RICONOSCIMENTO FIGLIO A "DISTANZA" EmptyVen Ott 02, 2009 11:19 am

Sereno.SCOLARO ha scritto:
Per quale motivo formulare una modello di riconoscimento prima della nascita, essendo già presente ed, oltretutto, informa "ufficiale" ?
Infatti, vi sono già la formule n. 112, n. 113 e n. 114 nell'Allegato A) al D. M. 5 aprile 2002, che considerano i diversi casi, ammissibili.


Criptico!!!

Per fortuna sono uno dei maggiori esperti (!!!???) in ermeneutica. Come è noto, l'ermeneutica è in filosofia la metodologia dell'interpretazione. Essa nasce in ambito religioso con lo scopo di spiegare la corretta interpretazione dei testi sacri. Io sono, allora, esperto (!!!???) in ermeneutica dei testi sacri ... burocratici!!!

Vediamo allora questi testi sacri. Ricerca in Internet e trovo la solita ammucchiata di file in formato PDF (un centinaio!!!). Caccia al tesoro (non erano certo numerati logicamente) e trovo quanto occorre. Non basta, però, perchè non sono immediatamente convertibili in formato testo. Stampo e faccio il riconoscimento testi tramite scanner e computer. Ecco i risutati!!!
Formalità 112 - Atto di riconoscimento di figlio naturale nascituro da parte della madre
(art. 254 del codice civile e artt. 42 e 44 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).

Citazione :
Oggi ... avanti a me ... , Ufficiale dello stato civile del Comune di ... , ... (indicare sé nella funzione di sindaco o dì chi lo sostituisce o per delega avuta), è comparsa ... (indicare (le complete generalità delia comparente) la quale mi dichiara che ella sin da ora riconosce come proprio il figlio naturale concepito da mesi ... con un uomo non parente né affine con lei nei gradi che ostano al riconoscimento ai sensi dell'art. 251 del codice civile. A provare il suo stato di gravidanza la comparente mi produce il certificato sanitario rilasciato da ... in data ... e a dimostrazione che nulla osta al presente riconoscimento mi produce (ovvero: e/o ho acquisito; ovvero: e/o ho visionato) altresì i seguenti documenti (elencarli): ... .
I documenti prodotti (e/o acquisiti), muniti del mio visto, inserisco nel volume degli allegati a questo registro.

Formalità 113 - Atto di riconoscimento di figlio naturale nascituro da parte di entrambi i genitori
(art. 254 del codice civile « arti. 42 e 44 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).


Citazione :
Oggi ... avanti a me ... , Ufficiale dello stato civile del Comune di ... , ... (indicare se nella funzione di sindaco o di chi lo sostituisce o per delega avuta), sono comparsi ... (indicare le complete generalità dei comparenti) i quali mi dichiarano che a seguito della loro unione naturale, la predetta ... ha concepito da mesi ,.. un figlio che sin da ora essi riconoscono come proprio. I medesimi, a provare lo stato di gravidanza, mi producono il certificato sanitario rilasciato da ... in data ... ; mi dichiarano poi che non esistono fra loro vincoli di parentela o di affinità che ostano al riconoscimento ai sensi dell'art. 251 del codice civile.

N.B. - In caso di figlio incestuoso sostituire le panile da "mi dichiarano poi" a "codice civile" con le seguenti: "I comparenti mi producono il provvedimento del Tribunale di ... in data ... n. ... con il quale essi sono slati autorizzati al riconoscimento, documento che, munito del mio visto, inserisco nel volume degli allegati a questo registro".

A dimostrazione che nulla osta al presente riconoscimento i dichiaranti mi hanno prodotto (ovvero: e/o ho acquisito: ovvero: e/o ho visionato) i seguenti documenti ... (indicare i documenti).
I documenti prodotti (e/o acquisiti), muniti del mio visto, inserisco nel volume degli allegati a questo registro.
Formalità 114 - Atto di riconoscimento di tiglio naturale nascituro da parte del padre, dopo il riconoscimento della madre
(art. 254 del codice civile e artt. 42 e 44 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).


Citazione :
Oggi ... avanti a me ... , Ufficiale dello stato civile del Comune di ... , ... (indicare se nella funzione di sindaco o di chi lo sostituisce o per delega avuta), è comparso ... (indicare le complete generalità del comparente) il quale mi dichiara di riconoscere come proprio figlio naturale il bambino nascituro da ... , che già lo ha riconosciuto come proprio figlio con atto ... (indicare gli estremi), che mi viene prodollo (ovvero: ho acquisito; avvero: ho visionalo).
II documento prodotto (o: acquisito), munito del mio visto, inserisco nel volume degli allegati a questo registro.
Il comparente mi dichiara altresì che fra lui e ... non esistono vincoli di parentela o di affinità che ostano al riconoscimento ai sensi dell'art. 251 del codice civile.

N.B. - In caso di figlio incestuoso, sostituire le parole da "il comparente mi dichiara" a "codice civile" con le seguenti: "Il comparente mi produce il provvedimento del Tribunale di ... in data ... n. ... con il quale egli è stato autorizzato al riconoscimento, documento che, munito del mio visto, inserisco nel volume degli allegati a questo registro".

Per il consenso dell'altro genitore, se esso è prestato contestualmente, inserire le seguenti parole: "L'altro genitore da il suo consenso al riconoscimento del figlio già da lui riconosciuto"; se il consenso è sialo prestato davanti all'ufficiale di stato civile, anteriormente, inserire le seguenti parole: "L'altro genitore ha dato il suo consenso al riconoscimento del figlio già da lui stesso riconosciuto con dichiarazione resa all'ufficiale dello stato civile del Comune di ... , iscritta nei registri delle nascite, anno ... parte ... serie ... n. ... , atto che, munito del mio visto inserisco nel volume degli allegati a questo registro (o: di cui ho preso visione nel caso di atto iscritto nei registri dello stesso Comune)"; se il consenso è stalo prestato davanti ad altro pubblico ufficiale inserire le seguenti parole: "L'altro genitore ha prestato il suo consenso con atto ... (indicare gli estremi dell'atto) al riconoscimento del figlio già da lui stesso riconosciuto, atto che, munito del mio visto, inserisco nel volume degli allegati a questo registro"; se vi è slato rifiuto al consenso, inserire le seguenti parole: "L'altro genitore ha rifiutato il consenso al riconoscimento del figlio già da lui stesso riconosciuto, ma al riguardo è intervenuta sentenza del Tribunale per i minorenni di ... in data ... n. ... che, munita del mio visto, inserisco nel volume degli allegati a questo registro".

Un saluto a tutti,
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MessaggioTitolo: Re: RICONOSCIMENTO FIGLIO A "DISTANZA"   RICONOSCIMENTO FIGLIO A "DISTANZA" EmptySab Ott 03, 2009 12:52 am

Sereno.SCOLARO ha scritto:
Certamente, la legge italiana è stata rispettata se il padre (italiano) abbia riconogiuto il nascituro, nelle forme dell'art. 254 CC), unitamente alla madre, ioppure successivamente ad essa e questa abbia prestato il consenso al riconoscimento.
Infatti, prima della nascita il riconoscimento paterno sarebbe privo di "oggetto" se non vi sia l'indicazione della gestante, il che' fa operare l'esigenza che la gestante "consenta" (per utilizzare la formula rituale) di essere nominata, il ché si ha quando abbia, con atto espresso, gia' riconosciuto i figlio (o, ovviamente) lo riconosca contemporaneamente (= con il medesimo atto) al padre.
Adesso il curioso e mi permetta la parola ''scettico'' sono io.
Mi pare ci sia un'imprecisione o comunque un passo inutile; mi spiego:
una donna incinta non può certo dichiarare che il futuro nascituro non sia suo figlio RICONOSCIMENTO FIGLIO A "DISTANZA" Affraid (semmai potrebbe succedere dopo la nascita cfr. casi reali di scambi di figli in Clinica) e mi pare che sia un atto inutile che faccia lei per prima il riconoscimento al concepimento; mentre è sicuramente dovuto obbligatoriamente il certificato di stato d'imbarazzo (legalizzato od apostillato a seconda) ed il permesso al riconoscimento del (futuro) padre con atto pubblico (in Ambasciata o anche con atto notarile legalizzato dalle Autorità locali ed infine tradotto e legalizzato dall'Ambasciata italiana o se Paese convenzionato con le apostille nemmeno passa per l'Ambasciata); atto che fatto pervenire al padre che intende riconoscere il suddetto figlio nascituro della signora X è sufficiente perchè il padre si presenti all'UdSC con la suddetta autorizzazione della signora X e dichiari di riconoscere che il figlio che partorirà la signora X. è anche suo figlio naturale.

Il testo delle formule riportate da Amedeo, oltrettuto continuano a farmi pensare male riguardo la chiarezza e la consocenza della lingua italiana dei nostri legislatori ed amministratori pubblici. Se il padre naturale non può, come lo specifica per fortuna il DPR 396/200 all'art 44 perchè scrivere genericamente, potendo in questo modo, creare confusione al cittadino e persino e me lo consenta anche a qualche UdSc non proprio ferrato e preparato (a me è successo che un UdSC mi ha dichiarato che il riconoscimento al concepimento, meglio conosciuto in gergo umano e non legale, ''riconoscimento al ventre, non esisteva e che io stavo inventando RICONOSCIMENTO FIGLIO A "DISTANZA" Affraid ) Analizziamo parte del testo: L'altro genitore (perchè non scrivono la madre?) da il suo consenso al riconoscimento del figlio già da lui (da lei) riconosciuto(visto e considerato che non può essere il padre a riconoscerlo per primo)"; se il consenso è stato prestato davanti all'ufficiale di stato civile, anteriormente, inserire le seguenti parole: "L'altro genitore (la madre) ha dato il suo consenso al riconoscimento del figlio già da lui stesso (lei stessa) riconosciuto con dichiarazione resa all'ufficiale dello stato civile del Comune di .... Stessa contraddizione in lingua italiana davvero umiliante: se il padre non può riconoscere per primo l'altro genitore è speciicatamente, comunque ed in ogni caso la madre. Oppure Dr Scolaro, il padre `può comunque riconscerlo per primo e poi ratificare la madre sia la dichiarazione che l'autorizzazione?
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MessaggioTitolo: Re: RICONOSCIMENTO FIGLIO A "DISTANZA"   RICONOSCIMENTO FIGLIO A "DISTANZA" EmptySab Ott 03, 2009 2:31 am

Mi pare che non si tenga presente un fatto, del tutto importante (nei suoi effetti), consistente nel principio (presente in alcune legislazioni, tra cui quella italiana, ma assente in altre, quando non anche affrontato in termini diametralmente opposti) per il quale la madre, naturale (nel caso di filiazione legittima, la situazione è ben differente), non è tale se non, con atto libero, personale, volontario, irrevocabile, unilaterale, dichiari di esserlo.
O, altrimenti, che il solo fatto biologico della gravidanza prima o del parto poi non determini, in questo contesto, alcun rapporto giuridico tra madre e figlio.
In pratica, vi è un vero e proprio diritto soggettivo sulla scelta se riconoscere o non riconoscere il figlio naturale, anche da parte della madre.
Non basta la fisiologia a far sorgere un rapporto (giuridico) di filiazione, anzi.
Oltretutto, dato che questo aspetto ha rilevanza sotto il profilo dell'ordine pubblico, la presenza di legislazioni nazionale che affrontano tali questioni con "filosofie" differenti, talora anche opposte, rende del tutto difficile trovare soluzioni che producano effetti sia in uno, sia in altro ordinamento.
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MessaggioTitolo: Re: RICONOSCIMENTO FIGLIO A "DISTANZA"   RICONOSCIMENTO FIGLIO A "DISTANZA" EmptySab Ott 03, 2009 4:20 am

Continuo ad essere affascinato dalla discussione. Lo sono sempre quando ascolto concetti da me precedentemente mai esaminati.

Un grosso grazie a Scolaro e Baccoli, dunque. Molto interessanti.

Appena si giunge ad una conclusione proverò a considerare un caso concreto ed a predisporre la documentazione occorrente. Quello che mi interessa di più è il comportamento che deve tenere concretamente un utente, peraltro affatto esperto.

Un saluto a tutti,
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MessaggioTitolo: Re: RICONOSCIMENTO FIGLIO A "DISTANZA"   RICONOSCIMENTO FIGLIO A "DISTANZA" EmptySab Ott 03, 2009 3:28 pm

Sereno.SCOLARO ha scritto:
la madre, naturale (nel caso di filiazione legittima, la situazione è ben differente), non è tale se non, con atto libero, personale, volontario, irrevocabile, unilaterale, dichiari di esserlo.
O, altrimenti, che il solo fatto biologico della gravidanza prima o del parto poi non determini, in questo contesto, alcun rapporto giuridico tra madre e figlio.
Sono d'accordo sulla complicazione di ''sposare'' due normative che in alcuni casi possono essere diamatralmente opposte e che possono creare davvero dei casi forse senza soluzione, ma rimango stupito ed ammetto la mia ignoranza in quello che lei afferma, lesivo della Costituzione iraliana, del supremo e prioritario diritto ed interesse del fanciullo...Lei mi sta dicendo che se la madre non vuole dichiarare il figlio è libera di farlo? Che succede al bambino e ai suoi diritti riconosciuti internazionalmente e ratificati dall'Italia di avere una famiglia? E ai diritti del padre che non può riconoscere il figlio senza la previa autorizzazione e riconoscimento della madre? Che fine fa la creatura? Rimane senza anagrafica, senza nome e cognome perchè la madre ha questo potere? Mi scuso, ma umilmente quando non capisco e peggio vedo pericolosamente violati i diritti del fanciullo, mi viene la pelle d'oca e i capelli bianchi.

Amedeo abbi pazienza, e soprattutto la pazienza la chiedo ai lettori, ma l'argomento è davvero abbastanza complicato e non credo si possa studiare una formula valida per tutti i casi oltre quelle che tu hai già citato, quindi come giustamente ha detto il Dr Scolaro, non possiamo almeno in questa materia come anche in quella dell'adozione, dire ''si fa così'' . Solo studiando le normative del Paese straniero, si può trovare una soluzione (se dovesse esserci) che sia rispettosa di entrambe le legislazioni e non è un impresa tanto facile. I quattro casi che ho risolto professionalmente ed esitosamente è perchè studiando come la filiazione naturale era regolata in quei Paesi, ho trovato la soluzione fattibile.
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MessaggioTitolo: Re: RICONOSCIMENTO FIGLIO A "DISTANZA"   RICONOSCIMENTO FIGLIO A "DISTANZA" EmptyMer Ago 31, 2011 11:43 am

Bungiorno.

ho raggiunto, ammetto un po' faticosamente ma con grande interesse, la fine di questo tema.
Ringrazio i moderatori per il taglio peculiare dato ad ogni intervento.

Dopo tale lettura, sottolineando la mia ignoranza relativa all'argomento e al lessco giuridico, avrei cmnq necessità di alcune indicazioni di ordine pratico, mi trovo infatti in una situazione simile a quelle descritte. Chiedo anticipatamente venia per la certa banalità di alcune domande e ringrazio per la pazienza i moderatori che si prenderanno l'onere di rispondere.

La situazione in sintesi:
Sono italiana attualmente in italia, partorirò un bimbo a metà marzo, qui;
il padre è domenicano, attualmente in RD; vorremmo che potesse essere presente al parto.

A. Per fare il riconoscimento prenatale devo inviare al padre:
1) Certificato di stato di imbarazzo della madre (legalizzato od apostillato a seconda): me lo procuro in ospedale? cosa significa legalizzato?

2) Atto di riconoscimento di figlio naturale nascituro da parte della madre
(art. 254 del codice civile e artt. 42 e 44 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396): questo documento lo produco recandomi presso il mio comune di residenza? necessita di traduzione?

3) dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio con autorizzazione mia a riconoscere il figlio da parte del padre: dove si produce questo documento? in via privata?


B. Il mio compagno con questi documenti si deve recare in ambasciata a Santo Domingo e direttamente lì puo produrre e "registrare":

1) (Formalità 114) l' Atto di riconoscimento di tiglio naturale nascituro da parte del padre, dopo il riconoscimento della madre
(art. 254 del codice civile e artt. 42 e 44 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396): il documento deve essere tradotto o i funzionari si premurano che possa intendere? o ne posseggono una copia in lingua locale? serve altro per terminare la procedura?

C)
1. Dopo di che il riconoscimento, che sarà effettivo solo al momento della nascita, è fatto? Che valore ha?

2. E' utile per fare richiesta di visto per ricongiungimento familiare?
Se sì, devo seguire "normalmente" le indicazioni e le procedure riportate sul sito dell'ambasciata italiana a santo domingo?

£. In fine i tempi per fare tutto questo sono sufficienti per far arrivare il mio compagno entro la scadenza?
O ritenete meglio "no cojer lucha" e richiedere il visto dopo la nascita?

grazie per l'assistenza.
Silvia

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MessaggioTitolo: Re: RICONOSCIMENTO FIGLIO A "DISTANZA"   RICONOSCIMENTO FIGLIO A "DISTANZA" EmptyMer Ago 31, 2011 12:39 pm

silviacoe ha scritto:
Bungiorno.

ho raggiunto, ammetto un po' faticosamente ma con grande interesse, la fine di questo tema.
Ringrazio i moderatori per il taglio peculiare dato ad ogni intervento.

Dopo tale lettura, sottolineando la mia ignoranza relativa all'argomento e al lessco giuridico, avrei cmnq necessità di alcune indicazioni di ordine pratico, mi trovo infatti in una situazione simile a quelle descritte. Chiedo anticipatamente venia per la certa banalità di alcune domande e ringrazio per la pazienza i moderatori che si prenderanno l'onere di rispondere.

La situazione in sintesi:
Sono italiana attualmente in italia, partorirò un bimbo a metà marzo, qui;
il padre è domenicano, attualmente in RD; vorremmo che potesse essere presente al parto.

A. Per fare il riconoscimento prenatale devo inviare al padre:
1) Certificato di stato di imbarazzo della madre (legalizzato od apostillato a seconda): me lo procuro in ospedale? cosa significa legalizzato?

2) Atto di riconoscimento di figlio naturale nascituro da parte della madre
(art. 254 del codice civile e artt. 42 e 44 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396): questo documento lo produco recandomi presso il mio comune di residenza? necessita di traduzione?

3) dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio con autorizzazione mia a riconoscere il figlio da parte del padre: dove si produce questo documento? in via privata?


B. Il mio compagno con questi documenti si deve recare in ambasciata a Santo Domingo e direttamente lì puo produrre e "registrare":

1) (Formalità 114) l' Atto di riconoscimento di tiglio naturale nascituro da parte del padre, dopo il riconoscimento della madre
(art. 254 del codice civile e artt. 42 e 44 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396): il documento deve essere tradotto o i funzionari si premurano che possa intendere? o ne posseggono una copia in lingua locale? serve altro per terminare la procedura?

C)
1. Dopo di che il riconoscimento, che sarà effettivo solo al momento della nascita, è fatto? Che valore ha?

2. E' utile per fare richiesta di visto per ricongiungimento familiare?
Se sì, devo seguire "normalmente" le indicazioni e le procedure riportate sul sito dell'ambasciata italiana a santo domingo?

£. In fine i tempi per fare tutto questo sono sufficienti per far arrivare il mio compagno entro la scadenza?
O ritenete meglio "no cojer lucha" e richiedere il visto dopo la nascita?

grazie per l'assistenza.
Silvia


Gentile Silvia,
fa tante domande e specifiche.Per regolamento non possiamo fare consulenze dettagliate online.
Saluti
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silviacoe




Numero di messaggi : 3
Data d'iscrizione : 25.08.11

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MessaggioTitolo: Re: RICONOSCIMENTO FIGLIO A "DISTANZA"   RICONOSCIMENTO FIGLIO A "DISTANZA" EmptyGio Set 01, 2011 4:47 am

capisco e rispetto il regolamento.

tuttavia una risposta anche a grandi linee alla mia mail (mi sembra che non tutte le domande infatti siano specifiche) potrebbe avere un valore di sintesi e semplificazione (utile per una discussione tanto "accademica" e complessa).
direte che non c'è nulla da semplificare, perchè la cosa non è semplice.

grazie lo stesso, il valore del sito è comunque inestimabile.
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MessaggioTitolo: Re: RICONOSCIMENTO FIGLIO A "DISTANZA"   RICONOSCIMENTO FIGLIO A "DISTANZA" Empty

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