Italiani all'Estero e Stranieri in Italia
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Italiani all'Estero e Stranieri in Italia

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 Divorzio non consensuale

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lu




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MessaggioTitolo: Divorzio non consensuale   Divorzio non consensuale EmptyMer Ago 05, 2009 5:29 am

Ho ricevuto da mio marito la domanda di divorzio dalla repubblica Domenicana il data 5 agosto con presentazione all'udienza il 31 luglio , per motivi di incompatibilità di carattere , posso oppormi al divorzio ?
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Amedeo
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MessaggioTitolo: Re: Divorzio non consensuale   Divorzio non consensuale EmptyMer Ago 05, 2009 10:07 am

lu ha scritto:
Ho ricevuto da mio marito la domanda di divorzio dalla repubblica Domenicana il data 5 agosto con presentazione all'udienza il 31 luglio , per motivi di incompatibilità di carattere , posso oppormi al divorzio ?

Certamente!!! Basta costituirsi con un avvocato locale ed opporre dei motivi.

Un saluto,
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Guido Baccoli
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MessaggioTitolo: Re: Divorzio non consensuale   Divorzio non consensuale EmptyVen Ago 14, 2009 12:35 am

Spiacente non aver potuto intervenire prima per motivi di ferie. Intanto non sono stati rispettati i tempi di quattro mesi di notifica antecedenti all'udienza, e già questo rende il divorzio riconosciuto in Rep Dominicana, ma certamente non riconoscibile in Italia in quanto si tratta di incompatibilità di carattere e non di domanda congiunta e consensuale con la deroga per iscritto alla giurisdizione del giudice italiano ai sensi dellaa't 4 della 218/95, per cui il divortzio non sarà trascrivibile in Italia anche per la mancanza del diritto alla difesa, visto che la notifica è stata ricevuta anche dopo l'avvenuta sentenza o udienza.. Inoltre è sufficiente un semplice atto di notifica per la non accettazione della deroga ad un tribunale extracomunitaro per rendere comunque il divorzio irriconoscibile in italia.
Se suo marito tenterà di fare trascrivere e quindi riconoscere il divorzio in talia, sarà sufficiente l'opposizione all'UdSc e s non bastasse, il ricorso alla Corte d'appello. Non mi preoccuperei più di tanto sempre e quando lei risieda in Italia e la vita matrimoniale si sia svolta ianchèssa n Italia
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Gianluigi Rusconi




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MessaggioTitolo: Re: Divorzio non consensuale   Divorzio non consensuale EmptySab Ago 15, 2009 12:23 pm

Quattro mesi prima dell'udienza per la notifica sono previsti dall'ordinamento dominicano?
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Guido Baccoli
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MessaggioTitolo: Re: Divorzio non consensuale   Divorzio non consensuale EmptySab Ago 15, 2009 5:58 pm

No dalla normativa italiana.
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MessaggioTitolo: Re: Divorzio non consensuale   Divorzio non consensuale EmptyDom Ago 16, 2009 8:38 am

Premesso di non essere avvocato e di intervenire con l'intento di capire ed eventualmente di contribuire a fare chiarezza, mi permetto le seguenti osservazioni, chiedendo venia per gli involontari errori ed è pertanto che prego gli esperti di confermare o smentire le ipotesi che seguono:

Art. 163-bis. c.p.c.
(Termini per comparire)

Tra il giorno della notificazione della citazione e quello dell'udienza di comparizione debbono intercorrere termini liberi non minori di novanta (1) giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di centocinquanta (1) giorni se si trova all'estero.
(1) Comma così modificato dalla legge 263/2005, con decorrenza dal 1 marzo 2006.


Prescindendo dai 150 giorni previsti dall'ordinamento italiano, sembrerebbe però che la notifica avrebbe dovuto essere rispettosa delle disposizioni della Repubblica Dominicana (30 giorni?) - in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo dove si è svolto il processo[/u] - e che non essendo rispettati tali termini, l'eventuale conseguente sentenza emessa, poiché viziata, probabilmente dovrebbe essere inefficace, oltre che in Italia, anche in R.D. - lett. b), art. 64, L. 218/95 -

Sarebbero [u]stati violati i diritti essenziali della difesa
, essendo la notifica giunta alla convenuta non solamente senza congruo margine di preavviso ante udienza previsto dalla legge del luogo dove si è svolto il processo, bensì anche in data successiva a quella stabilita per la prima udienza. - lett. b), art. 64, L. 218/95 -

Se invece il giudice dominicano si fosse accorto dell'errore e la notifica fosse rifatta in maniera corretta, il difetto di giurisdizione, non potrebbe essere opposto se la convenuta l'accettasse e tale accettazione fosse provata per iscritto, ovvero se la convenuta comparisse nel processo senza eccepire il difetto di giurisdizione nel primo atto difensivo. - comma 1, art. 4, L. 218/95 – lett. c), art. 64, L. 218/95 -

Alle stesse conclusioni parrebbe possibile addivenire qualora parte convenuta, regolarmente notificata in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo dove si è svolto il processo, non si presentasse e la contumacia fosse stata dichiarata in conformità a tale legge. – lett. b) e c), art. 64, L. 218/95 -

Art. 4 L. 218/95
Accettazione e deroga della giurisdizione
1. Quando non vi sia giurisdizione in base all'art. 3, essa nondimeno sussiste se le parti l'abbiano convenzionalmente accettata e tale accettazione sia provata per iscritto, ovvero il convenuto compaia nel processo senza eccepire il difetto di giurisdizione nel primo atto difensivo.
2. La giurisdizione italiana può essere convenzionalmente derogata a favore di un giudice straniero o di un arbitrato estero se la deroga e provata per iscritto e la causa verte su diritti disponibili.
3. La deroga è inefficace se il giudice o gli arbitri indicati declinano la giurisdizione o comunque non possono conoscere della causa.
Art. 64 L. 218/95
Riconoscimento di sentenze straniere
1. La sentenza straniera è riconosciuta in Italia senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento quando:
a) il giudice che l'ha pronunciata poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propri dell'ordinamento italiano;
b) l'atto introduttivo del giudizio è stato portato a conoscenza del convenuto in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo dove si è svolto il processo e non sono stati violati i diritti essenziali della difesa;
c) le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del luogo dove si è svolto il processo o la contumacia è stata dichiarata in conformità a tale legge;
d) essa è passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata pronunziata;
e) essa non è contraria ad altra sentenza pronunziata da un giudice italiano passata in giudicato;
f) non pende un processo davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo straniero;
g) le sue disposizioni non producono effetti contrari all'ordine pubblico.

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MessaggioTitolo: Re: Divorzio non consensuale   Divorzio non consensuale EmptySab Ago 22, 2009 12:38 pm

Nell'attesa di un eventuale parere degli esperti, mi permetto un'altra puntualizzazione:
Legge 218/95
65. Riconoscimento di provvedimenti stranieri.

1. Hanno effetto in Italia i provvedimenti stranieri relativi alla capacità delle persone nonché all'esistenza di rapporti di famiglia o di diritti della personalità quando essi sono stati pronunciati dalle autorità dello Stato la cui legge è richiamata dalle norme della presente legge o producono effetti nell'ordinamento di quello Stato, anche se pronunciati da autorità di altro Stato, purché non siano contrari all'ordine pubblico e siano stati rispettati i diritti essenziali della difesa.


Si tratta di provvedimenti, non solo di sentenze (se ricordo bene il Dr. Baccoli aveva già trattato l'argomento) pertanto non solo i tribunali, bensì anche i notai (Francia) e l'ufficiale di stato cibile (Svezia), ecc. potrebbero pronunciare un provvedimento che, se producesse effetto nell'ordinamento di quello stato, dovrebbe essere riconosciuto anche in Italia.
I provvedimenti così emanati non dovrebbero essere contrari all'ordine pubblico o ledere i diritti essenziali della difesa e sembrerebbe ininfluente la sottrazione dei diritti indisponibili alla potestà del giudice italiano.

La semplificazione con cui tratto l'argomento potrebbe indurre il lettore in errore e consentirgli facili entusiasmi, quindi chiedo qualche conferma molto più qualificata avendo io svolto una professione diversa da quella forense, bensì volta all'edilizia ed urbanistica e rivestendo attualmente un ruolo diplomatico.
Proprio in ossequio a quanto sopra, vorrei fugare eventuali dubbi di lucro sul lavoro e studio altrui: ho condotto ricerche sul divorzio breve solamente da qualche mese e per aiutare una persona: un Re Tentenna che forse non divorzierà mai, ma non nego di essermi appassionato all'argomento. Se decidessi, dopo le opportune conferme, di mettere a frutto la mia esperienza e da ciò derivasse qualche spicciolo, userei tali introiti per scopi sociali.
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MessaggioTitolo: Re: Divorzio non consensuale   Divorzio non consensuale EmptyLun Ago 24, 2009 1:21 pm

Gentile Signor Rusconi, mi deve scusare se ho tardato e purtroppo tarderò ancora, a risponderle un po' più esaurientemente, ma oltre le vacanza ormai finite (dal 15/07 al 15/08), ci si è messo di mezzo il mio PC e sto approfittando di un momento di ''disponibilità'' tolto alla sua completa riparazione e sitemazione dei dati.

Come giustamente lei afferma la materia è poco conosciuta, non approfondita da chi dovrebbe e per la verità, anche molto complessa. La sua complessità lo dimostrano le tante sentenze di appello poi cassate, per non aver interpretato la 218/95 come si deve nemmeno i giudici della C.A, almeno nel passato. Anche se non potrò essere molto più preciso nemmeno più in la, ricompilerò i dettami generali della Riforma del Diritto Internazionale Privato Italiano (L. 218/95), in quanto proprio per evitare false illusioni e semplicità del divorzio all'estero (parliamo di Stati extracomunitari, per l'UE è più facile) è dovere studiare caso per caso che, per quanto si possa pensare, uno non è mai uguale all'altro e la ''p¡ccola'' differenza potrebbe essere un particolare anche importante che cambia tutto lo scenario, quindi la prudenza deve essere di casa soprattutto quando il cittadino si rivolge al professionista. (Amedeo mi farà l'ennesimo rimprovero di non aver scritto ancora il libre...non mi sgridare l'ho già iniziato e spero PC permettendo, di averlo pronto per inizio Novembre).

Venendo alle sue informazioni per'altro gradite, e senza voler salire in cattedra, per casi trattati professionalmente a mio avviso non sempre esisterebbe un legame netto tra l'art 163 bis cpc e l'art 64 della 218/95, ma ad una imprescindibile condizione. È vero che in linea generale, è valida la notifica secondo le leggi straniere e non secondo quella italiana, ma questo è valido e appunto con la condizione sine qua non, che il divorzio sia stato richiesto congiuntamente e consensualmente, altrimenti i tempi per poter rispettare il secondo articolo citato (art 64 218/95), ossia quello del diritto Costituzionale alla difesa e al contradditorio, i tempi da rispettare per la ''citazione'', devono essere quelli dettati dal cpc sopra menzionato.

Riguardo i riconoscimenti di provvedimenti stranieri (ultimo intervento), ci si trova davanti a casi davvero ancora più difficili. Leggendo la legge sembra chiaro, ma attenzione e parlo di un attenzione ancor più accurata rispetto alle sentenze, perchè le intrerpetazioni sono ancora troppo poche (giurisprudenza) per poter affermare con più decisione la propria tesi (al contrario delle sentenze). Mentre per la sentenza non ho dubbi davanti a nessun caso, con quella del provvedimento avrei anch'io ancora qualche perplessità anche nel generalizzare il loro riconoscimento automatico. È vero che in questo o in comuni.it ho sostenuto la validità, ma ho anche preso in grande considerazioni le giuste obiezioni che mi venivano fatte dal Dr Scolaro e purtroppo non sono in grado di controribattere sul cosidetto automatismo.
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MessaggioTitolo: Re: Divorzio non consensuale   Divorzio non consensuale EmptySab Ago 29, 2009 1:16 pm

La ringrazio, gentile Dr. Baccoli, per la Sua gradita risposta.
Sono conscio della complessità della materia, della carente giurisprudenza e della necesità di attenta analisi di ogni caso.
La mia semplificazione eccessiva è dovuta alla volontà di stimolare il dibattito per "poterne capire un po' di più", per indurre chi ne possegga le capacità a sviscerare gli argomenti e quindi indirizzare i "povericristi", spesso vittime, oltre che della burocrazia, anche di personaggi con pochi scrupoli, ad evitare tali problemi e trovare, magari, indicazioni attendibili.
Convengo pienamente con le Sue indicazioni di avvalersi di un serio e capace professionista, conoscitore profondo delle norme, procedure e discipline di entrambi gli stati coinvolti, onde evitare mortificanti delusioni.
Anch'io Le rispondo in fretta e probabilmente tenterò di sostenere il dibattito che, magari con l'aiuto del Dr. Scolaro e del Dr. Intonti, potrebbe vivacizzarsi.
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MessaggioTitolo: Re: Divorzio non consensuale   Divorzio non consensuale EmptyDom Ago 30, 2009 2:09 am

Grazie.
Non per nulla sto scrivendo un libro sull'argomento in modo da metter anche ordine, linearità e comprensibilità maggiore sull'argomento e sempre genericamente in quanto il caso singolo deve essere valutato da uno specialista e ben preparato, proprio per non creare false illusioni a nessuno. Linearità etc. che in Forum (informazioni qua e la), non è possibile. Comunque il dibattito se costruttivo è sempre gradito soprattutto se stimolato da da un diplomatico.
Oggi è stata data una risposta proprio sull'argomento della citazione in giudizio e della possibile o meno opposizione della deroga della giurisdizione al tribunale italiano, ma sono particolari che o si scrive il libro altrimenti si capiscono e chiariscono (sempre genericamente) solo a domanda precisa.
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MessaggioTitolo: Re: Divorzio non consensuale   Divorzio non consensuale EmptySab Set 05, 2009 9:50 am

Tenterò di fare l'avvocato del diavolo, non certamente per rompere le scatole, o per sostenere ipotesi personali, bensì per sviscerare alcuni aspetti non sufficientemente chiari della normativa e, poco o per niente, definiti dalla giurisprudenza:

1)ad Haiti, tra la notifica della citazione e l'udienza devono trascorrere almeno 21 giorni (da verificare meglio).
Il termine suddetto, pur ridotto e non paragonabile a quelli italiani, non sembrerebbe così breve da ledere alcun diritto alla difesa del convenuto, che avrebbe il tempo necessario per nominare il proprio difensore e per costituirsi in giudizio.
Sebbene in ambito penale e non civile, il processo con rito abbreviato comporta termini ancor più ristretti di quello in esame e nessuno se n'è scandalizzato, sollevando eccezione di lesione del diritto alla difesa.
La norma sembrerebbe non ammettere eccezioni affermando: … in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo dove si è svolto il processo …

2)In merito al riconoscimento di provvedimenti, segnalo il caso della Corte d'Appello di Cagliari che ha accettato il divorzio egiziano, pronunciato in quel paese con la formula del ripudio.
http://www.emigrazione-notizie.org/news.asp?id=5529

Sono perfettamente consapevole della necessità di chiare ed univoche pronunzie dei giudici, che potrebbero orientare cittadini ed operatori nella corretta interpretazione delle leggi, ma sono anche assolutamente conscio delle aspettative spesso disattese: nei giorni scorsi esaminavo un caso di “uso perpetuo” di un parcheggio al servizio dell'appartamento ed ho verificato che sia la dottrina, che la giurisprudenza, dopo sessant'anni, si trovano ancora discordi sulle possibilità di alienazione, o meno del relativo diritto, coll'atto traslativo della cosa principale, peraltro offrendo tre diversi orientamenti.
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MessaggioTitolo: Re: Divorzio non consensuale   Divorzio non consensuale EmptySab Set 05, 2009 7:34 pm

Gianluigi Rusconi ha scritto:
1)ad Haiti, tra la notifica della citazione e l'udienza devono trascorrere almeno 21 giorni (da verificare meglio).
Il termine suddetto, pur ridotto e non paragonabile a quelli italiani, non sembrerebbe così breve da ledere alcun diritto alla difesa del convenuto, che avrebbe il tempo necessario per nominare il proprio difensore e per costituirsi in giudizio.
Sebbene in ambito penale e non civile, il processo con rito abbreviato comporta termini ancor più ristretti di quello in esame e nessuno se n'è scandalizzato, sollevando eccezione di lesione del diritto alla difesa.
La norma sembrerebbe non ammettere eccezioni affermando: … in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo dove si è svolto il processo …
Un processo penale non può essere confuso con uno civile o amministrativo. Il penale riguarda esclusivamente atti non consentiti dal c.p. di quel paese, ma devono essere compiuti nel suo territorio. In poche parole, se si commette un infrazione penale e poi si scappa o comunque ci si allontana da quel Paese o si cambia direzione e non si avvisa, i giorni prescritti sono sufficienti per quel paese e la sentenza può essere riconosciuta in Italia.
Gianluigi Rusconi ha scritto:
2)In merito al riconoscimento di provvedimenti, segnalo il caso della Corte d'Appello di Cagliari che ha accettato il divorzio egiziano, pronunciato in quel paese con la formula del ripudio.
http://www.emigrazione-notizie.org/news.asp?id=5529]chiedere autorizzazione per la pubblicazione di altri siti-notizie.org/news.asp?id=5529/quote]http://www.emigrazione-notizie.org/news.asp?id=5529
Bisognerebbe vedere il caso in particolare e non esiste una risposta generale. Comunque essendo entrambe cittadini egiziani, si può chiedere al Giudice italiano di applicare la legge comune del proprio Stato d'origine ai sensi dell'art 31 e 29 della 218/95 (ci sono diverse sentenze di Cassazione al merito ed una del Tribunale di Napoli che è la prima a venirmi in mente: ''DIVORZIO
Competenza e procedimento stranieri


Disp. att. e trans. Cod. civ. art. 18
LS 31 maggio 1995 n. 218 art. 31 l.
LS 31 maggio 1995 n. 218 art. 73 l.


Può pronunciarsi il divorzio in Italia tra cittadini stranieri, in relazione ad un matrimonio contratto all'estero, facendo applicazione della legge nazionale comune dei coniugi, e pertanto non rileva la circostanza che non ricorre alcuna delle ipotesi tassativamente previste dalla legge italiana per la pronuncia del divorzio.) ed in questo caso probabilmente, oltre che avere contratto matrimonio all'estero, la vita matrimoniale si è prevalentemente localizzata in Egitto ai sensi del 2ª comma art 29, così come fa capire l'articolo da lei citato molto disinformativo e pericolosamente troppo generico nonostante sia un caso molto delicato e particolare, quando dice che '' l’uomo nel frattempo si era trasferito (in Italia) ricevendo la cittadinanza''.
Se lui fosse stato solo italiano oppure pur essendo entrambe egiziani e lui anche italiano e la vita matrimoniale si fosse localizzata prevalentemente in territorio italiano anzichè egiziano, la Corte d'Appello con tutta probabilità non avrebbe accettato il ricorso in quanto non solo si viola il diritto al difesa, ma il ripudio è anche contrario all'ordine pubblico italiano.
Gianluigi Rusconi ha scritto:
Sono perfettamente consapevole della necessità di chiare ed univoche pronunzie dei giudici, che potrebbero orientare cittadini ed operatori nella corretta interpretazione delle leggi, ma sono anche assolutamente conscio delle aspettative spesso disattese: nei giorni scorsi esaminavo un caso di “uso perpetuo” di un parcheggio al servizio dell'appartamento ed ho verificato che sia la dottrina, che la giurisprudenza, dopo sessant'anni, si trovano ancora discordi sulle possibilità di alienazione, o meno del relativo diritto, coll'atto traslativo della cosa principale, peraltro offrendo tre diversi orientamenti.
In caso di divorzio all'estero si è dovuto aspettare la sentenza del 2006 per capire che la giurisdizione italiana è derogabile ai sensi dell'art 4 della 218/95 e a parte le tantissime sentenze della Corte d'Appello cassate per ''cattiva'' interpretazione della legge, conoscendo ed avendo studiato profondamente tutta la giurisprudenza in merito, le assicuro che non ci sono per adesso, contraddizioni di sorta (fatto eccezione per le suddette sentenze cassate). È anche vero però, che il diritto non è matematica.
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