Spesso ci si chiede se davanti al rifiuto motivato del PDS-UE (min 5 anni) o alla CDS per i familiari di cittadini italiani, si debba ricorrere al TAR o al Giudice Ordinario. Per spazzare definitivamente questo dubbio è intervenuta il Tribunale Salerno, sez. I, 23 ottobre 2007 che fa unica giurisprudenza e quindi da osservare fino a nuova sentenza di diversa interpretazione e conclusione:
LS 25 luglio 1998 n. 286 art. 5 D.LG.
LS 6 febbraio 2007 n. 30 D.LG.
A differenza del permesso di soggiorno disciplinato in generale dall'art. 5 d.lg. n. 286 del 1998, che è connotato da ampi spazi di discrezionalità della p.a., cui si correlano posizioni di mero interesse legittimo tutelabili dinanzi al giudice amministrativo, il permesso di soggiorno per motivi familiari, contemplato dall'art. 30 dello stesso d.lg. (pur come riformulato dopo il d.lg. n. 30 del 2007), è atto dovuto, in presenza delle specifiche situazioni tassativamente elencate, e, dunque, integra oggetto di diritti soggettivi, con conseguente devoluzione della relativa controversia al g.o., come del resto si ricava dal comma 6 del citato art. 30, il quale espressamente contempla la ricorribilità del diniego del permesso di soggiorno per motivi familiari davanti al pretore (oggi al tribunale) ordinario del luogo di residenza.