Italiani all'Estero e Stranieri in Italia
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Italiani all'Estero e Stranieri in Italia

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 CONDIZIONI GENERALI PER LA VALIDITÁ IN ITALIA

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Guido Baccoli
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MessaggioTitolo: CONDIZIONI GENERALI PER LA VALIDITÁ IN ITALIA   CONDIZIONI GENERALI PER LA VALIDITÁ IN ITALIA EmptyMer Mar 12, 2008 12:39 am

Facciamo un po’ di chiarezza:

la sentenza di divorzio, come qualsiasi altra sentenza all’estero è riconosciuta in Italia ‘’senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento’’, se si rispettano oltre altre, le condizioni dettate dagli artt. 64, 65 e 66, dela Legge 31 maggio 1995, n. 218:
‘‘TITOLO IV
EFFICACIA DI SENTENZE ED ATTI STRANIERI''

Art. 64 Riconoscimento di sentenze straniere
1. La sentenza straniera è riconosciuta in Italia senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento quando:
a) il giudice che l'ha pronunciata poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propri dell'ordinamento italiano;
b) l'atto introduttivo del giudizio è stato portato a conoscenza del convenuto in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo dove si è svolto il processo e non sono stati violati i diritti essenziali della difesa;
c) le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del luogo dove si è svolto il processo o la contumacia è stata dichiarata in conformità a tale legge;
d) essa è passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata pronunziata;
e) essa non è contraria ad altra sentenza pronunziata da un giudice italiano passata in giudicato;
f) non pende un processo davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo straniero;
g) le sue disposizioni non producono effetti contrari all'ordine pubblico.

Art. 65 Riconoscimento di provvedimenti stranieri
1. Hanno effetto in Italia i provvedimenti stranieri relativi alla capacità delle persone nonché all'esistenza di rapporti di famiglia o di diritti della personalità quando essi sono stati pronunciati dalle autorità dello Stato la cui legge è richiamata dalle norme della presente legge o producono effetti nell'ordinamento di quello Stato, anche se pronunciati da autorità di altro Stato, purché non siano contrari all'ordine pubblico e siano stati rispettati i diritti essenziali della difesa.’’.


L'autoritá competente per la trascrizione o il suo rifiuto motivato, é l'Ufficiale di Stato Civile del Municipio dove si é registrato il matrimonio, anche se per gli iscritti all'A.I.R.E. sia possibile richiedere la trascrizione al Comune dov'é registrato il matrimonio, al Consolato o Ufficio Consolare p.sso l'Ambasciata italiani, la decisione dell'automaticitá e trascrizione dipende sempre dall'Ufficiale di Stato Civile.
Ogni Stato é Sovrano, come anche la sua legislazione ed eventuale applicazione in una sentenza del Tribunale di quello Stato e tale é riconosciuto dall’Italia con la riforma sulla legge intenazionale privata. Nemmeno un giudice italiano (com'é successo), puó interferire sulle normative che regolano la formazione o il cambiamento di uno stato civile e il conseguente certificato emesso da altre Nazioni a meno che:



  1. non ci sia contrarietá all'ordine pubblico italiano, quindi non si sia arbitrariamente disposto di un diritto indisponibile oppure derogato a una norma inderogabile;

  2. non si sia rispettato il diritto alla difesa;

  3. non sia iniziato un procedimento in un Tribunale italiano per lo stesso oggetto e riguardante le stesse persone;

  4. non ci sia una sentenza di un Tribunale italiano, che sia contrario alla sentenza del Tribunale estero;

Quest’importantissimi concetti sono stati innumerevoli volte, ribaditi in sentenze della S. C. Di Cassazione e chiariti una volta per tutte, dalla Sentenza di Cassazione del 2007).
Questo non significa avventurarsi senza avere conoscenza di tutti i particolari riguardante ogni singolo divorzio e il profondo conoscimento delle modalitá e normative che lo regolano, in quel determinato Paese extracomunitario .

Per essere piú chiari, non é un divorzio del quale possono usufruirne tutte le coppie, evitando le lungaggini previste dalla legge italiana, ogni caso va studiato con molta attenzione, considerando appunto, anche la norma extracomunitaria del Paese selezionato.

Guido Baccoli


Ultima modifica di Guido Baccoli il Ven Nov 27, 2009 11:02 am - modificato 4 volte.
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MessaggioTitolo: Re: CONDIZIONI GENERALI PER LA VALIDITÁ IN ITALIA   CONDIZIONI GENERALI PER LA VALIDITÁ IN ITALIA EmptyVen Mar 21, 2008 1:23 am

Va, opportunamente, ricordato come le disposizioni degli artt. 64, 65 e 66 L. 31 maggio 1995, n. 218 “Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato”, non si applichino ai casi di:
a) divorzio,
b) separazione personale tra i coniugi,
c) annullamento del matrimonio,
“decisi” in uno Stato membro dell’Unione europea (ad eccezione del regno di Danimarca, che ha dichiarato, in relazione al proprio peculiare stato di appartenenza, di non darvi applicazione), casi nei quali si applica, in via esclusiva, il Regolamento (CE) 27 novembre 2003, n. 2201/2003 del Consiglio relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000. Infatti, il Regolamento (CE) e’ norma direttamente applicabile negli Stati membri (in altre parole, e’ norma di rango primario, al pari delle leggi, da cui si differenzia solo per il fatto di essere emanato non dal legislatore “nazionale” (o, “regionale”, pur se in materia non sussista competenza legislativa regionale, in ambito italiano), ma da organo dell’Unione titolare della funzione “legislativa” e, per questo, non si ha concorso di diversi ordinamenti giuridici, operando il Regolamento (CE) all’interno del medesimo ordinamento giuridico, quello dell’Unione europea (cosa che esclude ogni riferimento a sistemi di diritto internazionale privato che sono – sempre – norme “nazionali”).

In altre parole, il Regolamento (CE) n. 2201/2003 prevale sulla L. 31 maggio 1995, n. 218 (e ne esclude l’applicazione).

In tali casi, va ricordato l’art. 21 del predetto Regolamento (CE) n. 2201/2003, che prevede:

“””1. Le decisioni pronunciate in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento.
2. In particolare, e fatto salvo il paragrafo 3, non è necessario alcun procedimento per l'aggiornamento delle iscrizioni nello stato civile di uno Stato membro a seguito di una decisione di divorzio, separazione personale dei coniugi o annullamento del matrimonio pronunciata in un altro Stato membro, contro la quale non sia più possibile proporre impugnazione secondo la legge di detto Stato membro.
3. Fatta salva la sezione 4 del presente capo, ogni parte interessata può far dichiarare, secondo il procedimento di cui alla sezione 2, che la decisione deve essere o non può essere riconosciuta.

La competenza territoriale degli organi giurisdizionali indicati nell'elenco, comunicato da ciascuno Stato membro alla Commissione conformemente all'articolo 68, è determinata dal diritto interno dello Stato membro nel quale è proposta l'istanza di riconoscimento o di non riconoscimento.

4. Se il riconoscimento di una decisione è richiesto in via incidentale dinanzi ad una autorità giurisdizionale di uno Stato membro, questa può decidere al riguardo. “””

Ai fini dell’aggiornamento delle iscrizioni nello stato civile di uno Stato membro a seguito di una decisione di divorzio, separazione personale dei coniugi o annullamento del matrimonio pronunciata in un altro Stato membro, contro la quale non sia più possibile proporre impugnazione secondo la legge di detto Stato membro, vanno presentati i documenti, ne’ piu’ ne’ meno, indicati all’art. 37 stesso Regolamento (CE) n. 2201/2003, cioe’:

“”” Art. 37 - Documenti

1. La parte che chiede o contesta il riconoscimento oche chiede una dichiarazione di esecutività deve produrre quanto segue:
a) una copia della decisione, che presenti le condizioni di autenticità prescritte;
e
b) il certificato di cui all'articolo 39.

2. Se si tratta di decisione contumaciale, la parte che ne chiede il riconoscimento o l'esecuzione deve inoltre produrre:
a) l'originale o una copia autenticata del documento comprovante che la domanda giudiziale o l'atto equivalente è stato notificato o comunicato al contumace;
o
b) un documento comprovante che il convenuto ha inequivocabilmente accettato la decisione. “””

Il successivo art. 39 prevede:
“”” Art. 39 - Certificato relativo alle decisioni rese nelle cause matrimoniali e in materia di responsabilità genitoriale

L'autorità giurisdizionale o l'autorità competente dello Stato membro d'origine rilascia, su richiesta di qualsiasi parte interessata, un certificato utilizzando il modello standard di cui all'allegato I (decisioni in materia matrimoniale) o all'allegato II (decisioni in materia di responsabilità genitoriale). “””

I documenti di cui all’art. 37 Regolamento (CE) n. 2201/2003 non richiedono legalizzazioni o formalita’ equivalenti, ne’ traduzioni.
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MessaggioTitolo: Re: CONDIZIONI GENERALI PER LA VALIDITÁ IN ITALIA   CONDIZIONI GENERALI PER LA VALIDITÁ IN ITALIA EmptyVen Mar 21, 2008 8:35 pm

Sereno.SCOLARO ha scritto:
Va, opportunamente, ricordato come le disposizioni degli artt. 64, 65 e 66 L. 31 maggio 1995, n. 218 “Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato”, non si applichino ai casi di:
a) divorzio,
b) separazione personale tra i coniugi,
c) annullamento del matrimonio,
“decisi” in uno Stato membro dell’Unione europea (ad eccezione del regno di Danimarca, che ha dichiarato, in relazione al proprio peculiare stato di appartenenza, di non darvi applicazione), casi nei quali si applica, in via esclusiva, il Regolamento (CE) 27 novembre 2003, n. 2201/2003 ......

Le norme della L. 218/95, non´pregiudicano l'applicazione delle Convenzioni in vigore per l'Italia, ma solamente per i divorzi sentenziati in ambito UE ad eccezione della Danimarca, mentre per i divorzi pronunciati in ambito extracomunitario si applica esclusivamente la L. 218/95, che possono essere riconosciuti senza necessitá di procedimenti particolari, a determinate condizioni, anche tra due cittadini italiani, residenti in Italia e sposati in Italia. Il citato Regolamento UE da lei giustamente citato per completezza della difficile materia, oltre le altre considerazioni iniziali, riportate da quest'ultimo chiarisce:
(8) Relativamente alle decisioni di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio, il presente regolamento dovrebbe applicarsi solo allo scioglimento del vincolo matrimoniale e non dovrebbe riguardare questioni quali le cause di divorzio, gli effetti del matrimonio sui rapporti patrimoniali o altri provvedimenti accessori ed eventuali.


Il sistema di diritto internazionale comunitario con il Regolamento (CE) n. 2201/2003 (leggere l'intero testo qui Reg. C.E. 2001/2003), ha finito per sostituire le norme di conflitto generale statuite dalla L. 218/95, ma unicamente nell'ambito della sola Unione europea; e vuole regolare soprattutto il divorzio contenzioso, certamente piú complicato e meno quello a domanda congiunta e consensuale, che é uno dei requisiti fondamentali ed essenziali per potersi divorziare in Paese extracomunitario, due italiani con residenza in Italia e matrimonio celebrato in Italia. Argomento che all'eventuale esigenza, sará discusso a parte, per non complicare e/o confondere i nostri lettori ed utenti in questo Topic, nel quale discutiamo e rispondiamo, quelle che sono le condizioni generali
Cmq, visto che abbiamo toccato il tema del Reg. CE, informiamo i lettori e utenti che detto Reg. specifica anche quando il divorzio sentenziato in sede comunitaria non é comunque valido:

Articolo 22
Motivi di non riconoscimento delle decisioni di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio
La decisione di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio non è riconosciuta nei casi seguenti:
a) se il riconoscimento è manifestamente contrario all’ordine pubblico dello Stato membro richiesto;
b) quando è resa in contumacia, ovvero la domanda giudiziale o un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese, salvo che sia stato accertato che il convenuto ha accettato inequivocabilmente la decisione;
c) se la decisione è incompatibile con una decisione resa in un procedimento tra le medesime parti nello Stato membro richiesto;
o
d) se la decisione è incompatibile con una decisione anteriore avente le stesse parti, resa in un altro Stato membro o in un paese terzo, purché la decisione anteriore soddisfi le condizioni prescritte per il riconoscimento nello Stato membro richiesto.
Le regole sopra dettate e generali, che ovviamente devono essere verificate con molta cura e attenzione per ogni singolo caso (nessuno é uguale all'altro per quanto le persone credano), sono le stesse che regolano il divorzio in paese extracomunitario, anche per cittadini irtaliani, residenti in Italia etc, cosí come ho riportato nel mio primo intervento con la conditio sine qua non, di chiedere il divorzio congiuntamente e consensualmente e che tutti gli altri fattori del singolo caso, non siano incompatibili al riconoscimento in Italia (Crf. Cassazione 2007).


Ed inoltre informiamo anche, quando la decisione non puó essere negata dai Paesi CE:
Art. 25 Divergenze tra le leggi
Il riconoscimento di una decisione non puó essere negato perché la legge dello Stato membro richiesto, non prevede per i medesimi fatti il divorzio, la separazione personale o l'annullamento del matrimonio
che chiaramente mette in luce lo stesso concetto della 218/95, riconosciuto solo dopo anni dalla sua entrata in vigorere e cioé, una liberizzazione e semplificazione della normativa sul divorzio e non maggiori restrizioni.

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