Italiani all'Estero e Stranieri in Italia
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 REGOLE GENERALI RIGUARDO IL DIVORZIO IN UE

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Guido Baccoli
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MessaggioTitolo: REGOLE GENERALI RIGUARDO IL DIVORZIO IN UE   REGOLE GENERALI RIGUARDO IL DIVORZIO IN UE EmptyVen Mar 12, 2010 6:43 pm

ARTICOLO DEL DR. Sereno SCOLARO"
Va, opportunamente, ricordato come le disposizioni degli artt. 64, 65 e 66 L. 31 maggio 1995, n. 218 “Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato”, non si applichino ai casi di:
a) divorzio,
b) separazione personale tra i coniugi,
c) annullamento del matrimonio,
“decisi” in uno Stato membro dell’Unione europea (ad eccezione del regno di Danimarca, che ha dichiarato, in relazione al proprio peculiare stato di appartenenza, di non darvi applicazione), casi nei quali si applica, in via esclusiva, il Regolamento (CE) 27 novembre 2003, n. 2201/2003 del Consiglio relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000.


Infatti, il Regolamento (CE) e’ norma direttamente applicabile negli Stati membri (in altre parole, e’ norma di rango primario, al pari delle leggi, da cui si differenzia solo per il fatto di essere emanato non dal legislatore “nazionale” (o, “regionale”, pur se in materia non sussista competenza legislativa regionale, in ambito italiano), ma da organo dell’Unione titolare della funzione “legislativa” e, per questo, non si ha concorso di diversi ordinamenti giuridici, operando il Regolamento (CE) all’interno del medesimo ordinamento giuridico, quello dell’Unione europea (cosa che esclude ogni riferimento a sistemi di diritto internazionale privato che sono – sempre – norme “nazionali”).

In altre parole, il Regolamento (CE) n. 2201/2003 prevale sulla L. 31 maggio 1995, n. 218 (e ne esclude l’applicazione).
In tali casi, va ricordato l’art. 21 del predetto Regolamento (CE) n. 2201/2003, che prevede:

1. Le decisioni pronunciate in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento.
2. In particolare, e fatto salvo il paragrafo 3, non è necessario alcun procedimento per l'aggiornamento delle iscrizioni nello stato civile di uno Stato membro a seguito di una decisione di divorzio, separazione personale dei coniugi o annullamento del matrimonio pronunciata in un altro Stato membro, contro la quale non sia più possibile proporre impugnazione secondo la legge di detto Stato membro.
3. Fatta salva la sezione 4 del presente capo, ogni parte interessata può far dichiarare, secondo il procedimento di cui alla sezione 2, che la decisione deve essere o non può essere riconosciuta.

La competenza territoriale degli organi giurisdizionali indicati nell'elenco, comunicato da ciascuno Stato membro alla Commissione conformemente all'articolo 68, è determinata dal diritto interno dello Stato membro nel quale è proposta l'istanza di riconoscimento o di non riconoscimento.

4. Se il riconoscimento di una decisione è richiesto in via incidentale dinanzi ad una autorità giurisdizionale di uno Stato membro, questa può decidere al riguardo. “””

Ai fini dell’aggiornamento delle iscrizioni nello stato civile di uno Stato membro a seguito di una decisione di divorzio, separazione personale dei coniugi o annullamento del matrimonio pronunciata in un altro Stato membro, contro la quale non sia più possibile proporre impugnazione secondo la legge di detto Stato membro, vanno presentati i documenti, ne’ piu’ ne’ meno, indicati all’art. 37 stesso Regolamento (CE) n. 2201/2003, cioe’:

“”” Art. 37 - Documenti

1. La parte che chiede o contesta il riconoscimento oche chiede una dichiarazione di esecutività deve produrre quanto segue:
a) una copia della decisione, che presenti le condizioni di autenticità prescritte;
e
b) il certificato di cui all'articolo 39.

2. Se si tratta di decisione contumaciale, la parte che ne chiede il riconoscimento o l'esecuzione deve inoltre produrre:
a) l'originale o una copia autenticata del documento comprovante che la domanda giudiziale o l'atto equivalente è stato notificato o comunicato al contumace;
o
b) un documento comprovante che il convenuto ha inequivocabilmente accettato la decisione. “””

Il successivo art. 39 prevede:
“”” Art. 39 - Certificato relativo alle decisioni rese nelle cause matrimoniali e in materia di responsabilità genitoriale

L'autorità giurisdizionale o l'autorità competente dello Stato membro d'origine rilascia, su richiesta di qualsiasi parte interessata, un certificato utilizzando il modello standard di cui all'allegato I (decisioni in materia matrimoniale) o all'allegato II (decisioni in materia di responsabilità genitoriale). “””

I documenti di cui all’art. 37 Regolamento (CE) n. 2201/2003 non richiedono legalizzazioni o formalita’ equivalenti, ne’ traduzioni.[/quote]


Ultima modifica di Guido Baccoli il Dom Feb 13, 2011 9:07 pm - modificato 1 volta.
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MessaggioTitolo: Re: REGOLE GENERALI RIGUARDO IL DIVORZIO IN UE   REGOLE GENERALI RIGUARDO IL DIVORZIO IN UE EmptyMar Mar 16, 2010 5:59 am

buongiorno dottore.
Volevo avere una informazione da lei. io e mio ex marito siamo cittadini di romania dove abbiamo fatto il divorzio. Adesso vogliamo cambiare le questioni dei figli. posso farlo in italia o devo tornare in romania? e dove devo andare? tribunale dei minori o tribunale normale dove in italia si fanno i divorzi e le modofiche? grazie Lucina
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MessaggioTitolo: Re: REGOLE GENERALI RIGUARDO IL DIVORZIO IN UE   REGOLE GENERALI RIGUARDO IL DIVORZIO IN UE EmptyMar Mar 16, 2010 1:57 pm

Se i figli vivono in Italia al Tribunale dei minori in Italia, in Romania, se risiedono li e sempre al Tribunale dei minori. Dovrebbe esserci eccezione per il Tribunale ordinario se il cambio é consensuale. Ha comunque necessitá di un avvocato.
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MessaggioTitolo: Re: REGOLE GENERALI RIGUARDO IL DIVORZIO IN UE   REGOLE GENERALI RIGUARDO IL DIVORZIO IN UE EmptyMar Mar 16, 2010 2:22 pm

grazie per la risposta. la domanda non sarà consensuale.
ma non capisco....perche tribunale per i minori? le modifiche del divorzio non si fanno davanti il tribunale ordinario? la sentenza di divorzio, anche se non è stata trascritta è riconosciuta automaticamnte. no? così come il matrimonio? scusi ma oggi ho chiamato il tribunale ordinazio e mi hanno detto che devo farlo lì. però non vorrei sbagliare.... grazzie
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MessaggioTitolo: Re: REGOLE GENERALI RIGUARDO IL DIVORZIO IN UE   REGOLE GENERALI RIGUARDO IL DIVORZIO IN UE EmptyMar Mar 16, 2010 8:39 pm

lucina ha scritto:
grazie per la risposta. la domanda non sarà consensuale.
ma non capisco....perche tribunale per i minori? le modifiche del divorzio non si fanno davanti il tribunale ordinario? la sentenza di divorzio, anche se non è stata trascritta è riconosciuta automaticamnte. no? così come il matrimonio? scusi ma oggi ho chiamato il tribunale ordinazio e mi hanno detto che devo farlo lì. però non vorrei sbagliare.... grazzie
Dipende da cosa in realtá vorrebbe chiedere ed ovviamente in forum non entriamo nei particolari del caso singolo (proibito dal Regolamento, salvo permessi eccezionali chiesti preventivamente e concessi dall'Amministrazione).

Chi deve sapere quale dei due Giudici é competente, lo deve indicare il suo avvocato, dipendendo appunto da cosa lei chiede in particolare e studiando il caso, incluso le condizioni precedenti alla sentenza di divorzio definitiva. Infatti se non vi sono cambiamenti significativi alla situazione esistente tra i familiari (coniugi e figli minori), la revisione e quindi il cambio di affidamento, non puó essere richiesto:
Cassazione civile , sez. I, 05 giugno 2009, n. 12982
Le sentenze di divorzio passano in cosa giudicata "rebus sic stantibus", rimanendo cioè suscettibili di modifica quanto ai rapporti economici o all'affidamento dei figli, in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi, mentre la rilevanza dei fatti pregressi e delle ragioni giuridiche non addotte nel giudizio che vi ha dato luogo rimane esclusa in base alla regola generale secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile.

Da considerare anche che in realtá oggetto del divorzio é lo scioglimento del vincolo matrimoniale, mentre l'affidamento dei minori seppur materia trattata in sede di divorzio dal Tribunale ordinario o suoi gradi successivi, non é certamente l'oggetto principale del contendere e di solito il G.O. decide del contendere di assegni familiari per i figli minori. Se si tratta di escludere uno dei divorziandi dall'affidamento (se conteso) la competenza va studiata per bene.

Solitamente se la controversia riguarda unicamente diritti patrimoniali (il mantenimento del figlio minore) e, in assenza di una contestualità con la domanda di affidamento, non si verifica alcun motivo di attrazione verso il Giudice specializzato per i minorenni ed in questo caso il ''conflitto'' di competenza può essere risolto con l’affermazione della competenza del tribunale ordinario, ai sensi dell’art. 148 c.c. e art. 38 disp. att. c.c.

La mia opinione che é dettata dal considerare un caso in generale e non nel particolare, mi pare la confermino i concetti espressi nella seguente sentenza:
Cassazione civile , sez. I, 10 ottobre 2008, n. 24907
Deve escludersi che in sede di separazione (come di divorzio) in materia di affidamento di figli minori il tribunale ordinario possa, esclusivamente, affidare gli stessi a uno o all'altro dei genitori con divieto di assumere provvedimenti più articolati i quali pur senza pretermettere radicalmente i genitori, si facciano carico del contingente interesse dei minori stessi.

Per terminare il tema di revisione dell'affidamento del figlio minore di genitori giá separati o divorziati é funzionalmente devoluta alla cognizione del tribunale per i minorenni (cfr.Cassazione civile1982, n. 558). Parli chiaramente con il suo avvocato, specificando cosa é cambiato fino al momento del divorzio all'attualitá e cosa lei richiede decida il Giudice, sará l'avvocato che le dará la risposta se é fattibile (cambi sostanziali soppravenuti dal momento del divorzio) e a quale Giudice ordinario o dei minori, bisognerá rivolgersi.
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