Per capire quanto le Istituzioni italiane fanno o devono fare sempre piú, applicazione della legge straniera ai sensi della 218/95, é interessantissimo leggere un caso vero, trattato con interpellanza e risposta parlamentare, leggere qui
In casi come il matrimonio all'estero, oltre altre materie, l'atto é immediatamente valido e trascrivibile, contrariamente all'affermazione del MAE, LEGGERE QUI da me giá rilevato in questo forum, trovandosi davanti a paradossi e limiti al di lá di ogni immaginazione.
Se ci si é sposati rispettando le normative dello Stato in cui si sono celebrate le nozze, l'atto di matrimonio non perde la sua validità fino a quando non sia impugnato per una delle ragioni previste dall'art. 117 C.C. e non sia intervenuta una pronuncia di nullità o di annullamento (da ultimo in tal senso Cass. 1739-99).
Persino gli Uff. visti consolare italiano, si trovano nella situazione di non poter eccepire (almeno subito) nemmeno la bigamia e si badi bene, anche del cittadino italiano, con l'obbligo del rilascio del visto per familiare al seguito o ricongiungimento familiare. Una volta in Italia, anche la Prefettura si trova con le mani legate anche con il provvedimento di espulsione per il coniuge extracomunitari del cittadino italiano, diventato fino a giudizio finale, inespellibile.
Questo caso é successo proprio a Santo Domingo. Un signore, giá sposato in Italia, recatosi a Santo Domingo, si é sposato con una dominicana che non prevede un nulla osta dell'Amb italiana, ma una semplice dichiarazione giurata, registrata alla Procura della Repubblica. Inverosimile, strano, inconcepibile, paradossale etc etc, ma la Cassazione ha dato ragione alla validitá del matrimonio e all'impossibilitá della Prefettura di emettere un decreto di espulsione.
Qui di seguito la massima della sentenza:
Cassazione civile, sez. I, 13 aprile 2001, n. 5537
Codice civile (1942) art. 117
I matrimoni celebrati all'estero tra cittadini italiani e tra italiani e stranieri hanno immediata validità nell'ordinamento italiano qualora risultino celebrati secondo la forma prevista dalla legge straniera; nè essi perdono tale validità, quando manchino i requisiti sostanziali relativi allo stato e alla capacità delle persone (quale lo stato libero) fino a quando il relativo atto non sia impugnato ex art. 117 c.c. e non sia intervenuta una pronuncia di nullità o annullamento.
La Cassazione ha ''cassato'' il provvedimento di espulsione entrando nel merito per un vizio di procedura (l'opposizione non é avvenuta per parte dei soggetti legittimati), termina:
Illegittimamente quindi nel caso in esame il Tribunale, in composizione monocratica e senza alcuna richiesta da parte dei soggetti legittimati, ha dichiarato "incidenter tantum", con effetti cioè limitati alla questione principale, privo di efficacia il matrimonio ed escluso così l'applicabilità dell'ipotesi di cui all'art. 19 lett. c) della Legge 286-98 che avrebbe precluso la convalida del decreto di espulsione.
In accoglimento del ricorso l'impugnato provvedimento deve essere pertanto cassato e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in punto di fatto, è consentita una decisione nel merito ai sensi dell'art. 384 comma 1 C.P.C., con conseguente annullamento del decreto di espulsione emesso dal Prefetto in data 1.8.2000 nei confronti di Matos Matos Angustia in violazione del richiamato art. 19 lett. c) della Legge 286-98 che prevede il divieto di espulsione per gli stranieri conviventi con il coniuge di nazionalità italiana.