| Italiani all'Estero e Stranieri in Italia Consolato, Ambasciata, Matrimonio all'estero, Divorzio all'Estero, divorzio rapido, divorzio al vapore, Stranieri in Italia, Matrimoni misti, sposarsi all'estero, divorziarsi all'estero. REPUBBLICA DOMINICANA |
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| Riconoscimento sentenza adozione internazionale altre domande e rispos | |
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+9roberta.m stora lales camille Amedeo PATRIZIA Sereno.SCOLARO Guido Baccoli emiliolir 13 partecipanti | |
Autore | Messaggio |
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Sereno.SCOLARO Moderatore
Numero di messaggi : 420 Data d'iscrizione : 02.03.08
| Titolo: Re: Riconoscimento sentenza adozione internazionale altre domande e rispos Sab Set 19, 2009 7:55 am | |
| Iales = nella situazione rappresentata, probabilmente non è del tutto corretto dire che la sentenza estera perda di efficacia nei confronti del cittadino dello Stato interessato; sarebbe più corretto dire che non ha efficacia per l'ordinamento giuridico italiano e, conseguentemente, non può essere fatta valere, a queste condizioni e nella specifica situazione, avanti ad autorità italiane. In altre parole, non si può parlare di perdita di efficacia rispetto ad un ordinamento, ma semmai di non efficacia rispetto ad altro (nel caso, quella in cui si vorrebbe farla valere). Lasciando con ciò impregiudicato il fatto che, a determinate condizioni e con date procedure, possa aversi efficacia anche in quest'ultimo. Patrizia = E' vero che nell'ipotesi dell'art. 36, comma 4 L. 4 maggio 1983, n. 184 il riconoscimento avviene "ex post", cioè senza intervento più o meno preventivo della C.A.I. (Commissione per le adozioni internazionali); per altro, va tenuto rpesente come, sul tema, vi fossero due situazioni concorrenti, in una delle quali era assente una delle condizioni di applicazione di tale norma, cioè la residenza all'estero da almeno due anni. Quando tale disposizione operi, la procedura di riconoscimento del provvedimento di adozione emesso all'estero potrebbe anche essere richiesta rimanendo i genitori adottivi (ed il figlio) all'estero, per cui se l'adottato debba fare ingresso in Italia (prima del riconoscimento della sentenza emessa all'estero e prima del completamento dei procedimenti considerati, anche, dall'art. 34 L. 4 maggio 1983, n. 184), necessita di visto d'ingresso e, avvenuto l'ingresso, richiedere il rilascio del prescritto permesso di soggiorno. | |
| | | PATRIZIA
Numero di messaggi : 35 Data d'iscrizione : 29.05.09
| Titolo: Re: Riconoscimento sentenza adozione internazionale altre domande e rispos Sab Set 19, 2009 8:24 am | |
| Grazie per la risposta, Dott. Scolaro. Noi non chiediamo alcun permesso di soggiorno -perché residiamo e continueremo a risiedere in RD Congo- ma semplicement un visto turistico per i viaggi in zona schengen prima della conslusion della procedura di riconoscimento - di cui i tempi non sono definiti. Se ho ben capito, nel mio caso, niente puo' opporsi al rilascio di un visto turistico del bambino accompagnato dal genitore congolese oppure é ancora necessario l intervento della CAI? Bisogna anche tenere presente che ho cercato di contattare la CAI via il suo sito ma da più di tre mesi non ho ricevuta alcuna risposta. | |
| | | Sereno.SCOLARO Moderatore
Numero di messaggi : 420 Data d'iscrizione : 02.03.08
| Titolo: Re: Riconoscimento sentenza adozione internazionale altre domande e rispos Sab Set 19, 2009 12:02 pm | |
| In caso di soggiorno breve (cioè di durata non superiore a 90 giorni) per uno dei seguenti motivi: visite, affari, turismo, studio (il riferimento è alla L. 28 maggio 2007, n. 68), occorre unicamente il visto d'ingresso e (pressoché, null'altro). Il "pressoché" significa che - in tali ipotesi - deve essere ricordato come non sia necessario richiedere il rilascio di un permesso di soggiorno, ma occorra acquisire il timmbro d'ingresso da parte dell'autorita' di frontiera italiana oppure, qualora l'ingresso nella c.d. "area Schegen" avvenga in altro Stato parimenti parte della "area Schengen", occorre rendere una c.d. "dichiarazione di presenza" alla questura, entro 8 giorni dall'ingresso in Italia, oppure si possa utilizzare come titolo legittimante il soggiorno la copia della scheda di registrazione alberghiera (se si sia ospiti di una struttura alberghiera, ovvio). In queste ipotesi e se il soggiorno breve sia per uno dei motivi sopra indicati, non si vede per quale motivo l'autorita' dioplomatica o consolare italiana possa negare il rilascio di un visto (per uno di tali motivi), specie considerando come il fatto che l'adottato/a in Congo possa "visitare" (ed è, appunto, uno dei motivi considerati dalla legge già indicata) la famiglia della madre adottiva o, anche considerando transitoriamente ancora non efficace l'adozione congolese per l'Italia, la famiglia della moglie del genitore (congolese) che l'ha adottata. E' importante rircordare come il soggiorno breve non possa essere oggetto di rinnovo, proroga o simili (ma vi possono essere più soggiorni brevi, se si lasci la c.d. "area Schengen", ciascuno dei quali va considerato autonomamente, purchnel corso di validità temporale del visto ottenuto). | |
| | | Guido Baccoli Fondatore
Numero di messaggi : 2760 Età : 72 Località : Santo Domingo - Rep. Dominicana Data d'iscrizione : 12.01.08
| Titolo: Re: Riconoscimento sentenza adozione internazionale altre domande e rispos Sab Set 19, 2009 1:57 pm | |
| - Sereno.SCOLARO ha scritto:
- Il fatto che i figli adottivi siano equiparati ai figli merita un piccolo approfondimento nel senso che ciò vale se entrambi i genitori adottivi siano cittadini di altro Stato.
Mentre, qualora uno dei genitori adottivi sia cittadino italiano si rende necessario, anche ai fini dell'ingresso (e, quindi prima, del rilascio del visto), che siano state osservate le procedure e le modalità della L. 4/5/1983, n. 184 in materia di adozioni internazionali, inclusa l'autorizzazione da parte della C.A.I. (Commissione per le adozioni internazionali) all'ingresso in Italia del minore adottato all'estero. Con la premessa che ogni caso è a se stante ed andrebbe approfondito nei dettagli e che la materia riconoscimento di adozione all'estero (non di diritto al visto che mi pare si stia legando impropriamente almeno in questo caso) è molto controversa persino in dottrina e giurisprudenza e senza voler creare delle false illusioni all'utente, vorrei precisare anch'io un fattore che non è stato preso in assoluta considerazione (almeno mi pare) da Amedeo e nemmeno dal Dr. Scolaro che comunque e a prescindere, in questa materia ritengo la persona più ferrata. Continuo personalmente a dire che sul visto non ci sono assolutamente questi problemi per due residenti all'estero (forse e comunque a mio parere non sarebbe diverso se residessero in Italia) in quanto ai sensi della 30/2007 è ricongiungibile anche il figlio (anche naturale) che appartenga anche e solamente al coniuge di cittadino italiano anche extracomunitario; sarebbe paradossale come è la materia dell'adozione, che l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte del padre anche congolese di origine, possa e debba interferire negativamente nei confronti del padre adottante un minore di cittadinanza congolose, residente in Congo così come d'altra parte (cittadino congolese -italiano residente in Congo) lo è il padre. Dal diritto al visto per turismo multientrata c1 c3 o c5 non mi muovo di un mm fino a che non mi si portano argomentazioni legali, giurisprudenziale più pesanti delle mie e che non violino il diritto e la protezione del fanciullo al diritto ad una famiglia e all'unità familiare e quella della riforma internazionale del diritto privato Dlgs 218/95, quindi al Dlgs 30/2007. Tornando invece al riconoscimento della sentenza estera di adozione, mi pare che non si stiano prendendo in considerazione due diritti che intervengono in materia, quello superiore e prioritario del diritto del fanciullo ad avere una famiglia e all'unitpa familiare e quello dettato dagli artt. 38 e 40 della 218/95. Il primo che detta: 1. I presupposti, la costituzione e la revoca dell'adozione sono regolati dal diritto nazionale dell'adottante o degli adottanti se comune o, in mancanza, dal diritto dello Stato nel quale gli adottanti sono entrambi residenti, ovvero da quello dello Stato nel quale la loro vita matrimoniale è prevalentemente localizzata, al momento dell'adozione. Tuttavia si applica il diritto italiano quando è richiesta al giudice italiano l'adozione di un minore, idonea ad attribuirgli lo stato di figlio legittimo. Leggendo con attenzione si detta un principio iniziale della validità e quindi dell'applicabilità del diritto nazionale dell'adottante al quale ed in alternativa secondaria (lo si intende bene per la congiunzione ''o'' - ''oppure'', che rendono a mio avviso chiara l'intenzione del legislatore di dare alternativa e non prevalenza alle successive alternative di applicazione del diritto (italiano o straniero), non mi sembra lasci molti dubbi nel caso del marito del nostro utente quale padre riconsociuto anche dalla legislazione italiana. Così non è, seppure paradossalmente e per i motivi già ampiamenti descritti, della mancanza della qualità di residente almeno due anni all'estero, per la signora cittadini italiana; quindi la sentenza è valida in Italia per il padre, ma potrebbe non esserlo per la madre, e come tale deve essere riconosciuto e rilasciato prontamente il visto;
Il secondo (art. 40), che detta: Giurisdizione in materia di adozione. 1. I giudici italiani hanno giurisdizione in materia di adozione allorché: a) gli adottanti o uno di essi o l'adottando sono cittadini italiani ovvero stranieri residenti in Italia; b) l'adottando è un minore in stato di abbandono in Italia. 2. In materia di rapporti personali o patrimoniali fra l'adottato e l'adottante o gli adottanti ed i parenti di questi i giudici italiani hanno giurisdizione, oltre che nelle ipotesi previste dall'articolo 3, ogni qualvolta l'adozione si è costituita in base al diritto italiano.e mi fermo a questo punto molto critico che ha disputato polemiche e discussioni molto contrastanti sulla riconoscibilità del divorzio all'estero di due cittadini italiani, residenti in Italia e sposati in Italia, che solo io contro tutti (incluso il Dr. Scolaro in passato ) sostenevo assolutamnte valido per la derogabilità (art 4) della giurisdizione regolata appunto anche dall'art. 3, poi finalmente confermata dalla Cassazione nel 2006 proprio in un caso di divorzio, mentre in precedenza non erano sentenze riguardanti la ''famiglia'' e il relativo diritto italiano). Come nel divorzio si vuole escludere la possibilità di derogare al Tribunale straniero l'adozione e sua validità in Italia della sentenza di un minore cittadino del Paese il cui Tribunale ha sentenziato e a mio parere valido, ma rimane come lo era per il divorzio prima della liberatoria (per me) sentenza del 2006 di Cassazione, per il momento solo un mio parere. Comunque il tribunale dei minori italiano non sarebbe stato competente e sicuramente avrebbe sentenziato proprio la sua incompetenza, in caso di richiesta di adozione di un minore cittadino extracomunitario residenete all'estero e seppure considerando la cittadinanza italiana degli adottandi, neppure loro sono residenti in Italia e su questo abbiamo giurisprudenza in merito. Per cui se il tribunale italiano era comunque incompetente a sentenziare, come si può dire che anche la sentenza estera non sia riconoscibile in Italia? Vorrebbe dire che per l'Italia non ci sarebbe modo legale di addottare un minore alle condizioni che il minore sia cittadino e residente in Congo e i genitori siano cittadini italiani residenti all'estero? Da qui la conclusione del mio parere già sopra espresso.A tutto questo, sempre in materia di validità di sentenza estera di adozione, da molti anni oltre quella della legge comune di cittadinanza etc., è stata introdotta una nuova condizione che è il Criterio della localizzazione prevalente e per il quale cito per intera, Dottrina Rossi 2002 nel successivo intervento, mentre qui riporto solo la premessa: Prima della L. 218 del 1995, i rapporti fra coniugi erano regolati, all'interno delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile del 1942, dagli artt. 18 e 19, concernenti, rispettivamente, la legge applicabile ai rapporti personali e quella applicabile ai rapporti patrimoniali, e che trovavano un completamento nell'art. 17, norma generale sullo stato e capacità delle persone. Più specificamente, i rapporti personali erano regolati dall'ultima legge nazionale comune e, in mancanza, dalla legge nazionale del marito al tempo del matrimonio.il ''prima'' della 218/95 quindi criterio non più valido dal 1995 è per argomentare e sostenere ancor di più la mia conclusione e parere personale anche e soprattutto con il Dr Scolaro, che non si può decidere secondo la normativa nazionale italiana almeno e direi sicuramente, riguardo il diritto al visto, ma nemmeno riguardo il riconoscimento dell'adozione nella sua totalità e prendendo in esame solo il caso della nostra utente residente all'estero con marito congolese italiano il cui unico ''punto neo'' è la questione dei due anni di residenza AIRE a mio avviso superabile in giudizio. _________________ Dr. Guido Baccoli Consulente legale - Burocratico e Giuridico ESCLUSIVAMENTE E SOLO per chi desidera per propria scelta ed esigenza, chiedere una consulenza completa individuale nei minimi particolari del suo caso personale o una difesa extragiudiziale, puó scrivere ed ottenere un preventivo di retribuzione e spese SPECIFICANDO NELL'OGGETTO: "PREVENTIVO" a guidobaccoli@hotmail.com . INDICE DEI MIEI ARGOMENTI PIÚ IMPORTANTI http://www.burocraziaconsolare.com/guido-baccoli-f84/indice-argomenti-piu-rilevanti-ed-importanti-di-guido-baccoli-t787.htm ____________________________ É meglio non avere legge, che non farla osservare.
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| | | Guido Baccoli Fondatore
Numero di messaggi : 2760 Età : 72 Località : Santo Domingo - Rep. Dominicana Data d'iscrizione : 12.01.08
| Titolo: Re: Riconoscimento sentenza adozione internazionale altre domande e rispos Sab Set 19, 2009 2:06 pm | |
| LA DICIPLINA INTERNAZIONALPRIVATISTICA DEI RAPPORTI FRA CONIUGI: I PARADOSSI DEL CRITERIO DELLA "LOCALIZZAZIONE PREVALENTE" Familia 2002, 1, 161
LUCIA SERENA ROSSI
Sommario: 1. Premessa. - 2. La disciplina dei rapporti personali tra coniugi. - 3. L'abbandono del criterio della residenza. - 4. Il diritto applicabile ai rapporti patrimoniali tra coniugi. - 5. Localizzazione prevalente della vita matrimoniale e "rinvio oltre". - 6. Localizzazione prevalente: un criterio senza alternative?
1. Premessa.Prima della L. 218 del 1995, i rapporti fra coniugi erano regolati, all'interno delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile del 1942, dagli artt. 18 e 19, concernenti, rispettivamente, la legge applicabile ai rapporti personali e quella applicabile ai rapporti patrimoniali, e che trovavano un completamento nell'art. 17, norma generale sullo stato e capacità delle persone. Più specificamente, i rapporti personali erano regolati dall'ultima legge nazionale comune e, in mancanza, dalla legge nazionale del marito al tempo del matrimonio. Quest'ultimo criterio veniva giustificato in nome dell'esigenza dell'unità della famiglia, che postulava all'epoca anche l'unicità della legge applicabile a tutti i rapporti a questa collegati. I rapporti patrimoniali erano regolati ancora dalla legge nazionale comune o da quella del marito al tempo della celebrazione del matrimonio, ma l'art. 19 preleggi prevedeva, al 2° comma, che i coniugi potessero stabilire delle convenzioni in base ad una nuova legge eventuale che divenisse loro comune. In mancanza di una decisione in tale senso, la successiva acquisizione di una comune cittadinanza era irrilevante. Detti criteri, pur lasciati indenni dalla riforma del diritto di famiglia avvenuta con L. 1151 del 1975, si sono inevitabilmente e finalmente scontrati con il vaglio di costituzionalità, che ha indicato la preminenza del valore della parità fra i coniugi rispetto a quello dell'unità della famiglia. La Consulta, con le sentenze nn. 71 e 487 del 1987 (336), ha infatti superato la "neutralità" del diritto internazionale privato, cioè quella concezione secondo la quale tale diritto, in quanto costituito non da norme concrete, ma da norme astratte volte a designare degli ordinamenti competenti, di per sé non sarebbe stato passibile di un giudizio di costituzionalità. La Corte è giunta innanzitutto alla dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 18 preleggi, per incompatibilità con gli artt. 3 (eguaglianza davanti alla legge senza distinzione di sesso) e 29, 2° comma (eguaglianza morale e giuridica dei coniugi), Cost. Tale decisione ha determinato per lungo tempo una lacuna, che i singoli esponenti della dottrina e la giurisprudenza suggerivano di colmare in maniera diversa, applicando la lex fori, o richiamando la legge del luogo di celebrazione del matrimonio. Nessun aiuto poteva venire dalla Convenzione dell' Aja del 1978 sui regimi matrimoniali perché questa non era e non è ancora entrata in vigore. Il progetto della Commissione ministeriale di riforma del diritto internazionale privato, all'art. 27, 2° comma, prevedeva come legge applicabile, dopo quella nazionale comune, quella della comune residenza dei coniugi e solo in mancanza di questa conferiva al giudice il compito di ricercare la localizzazione prevalente della vita matrimoniale. Il riferimento intermedio alla residenza è venuto a mancare nel progetto definitivo, mentre un criterio per molti aspetti simile è stato poi utilizzato dall'articolo 38 (337) della L. 218 del 1995 in materia di adozione. 2. La disciplina dei rapporti personali tra coniugi. I rapporti personali fra coniugi, come è noto, comprendono al loro interno le questioni di stato, coabitazione, assistenza, diritto al nome e anche la capacità (benché quest'ultima questione debba poi fare il conto, quando viene disciplinata negativamente, con il criterio dell'ordine pubblico (338)). L'art. 29 della L. 218/95 prevede ancora come primo criterio di collegamento la legge nazionale comune, ma innova inserendo, come secondo criterio per il caso di mancanza di nazionalità comune tra i coniugi, la legge dello Stato in cui la vita matrimoniale è prevalentemente localizzata. Il criterio di collegamento della comune nazionalità dei coniugi in realtà era già presente nelle preleggi (in queste veniva data però rilevanza anche ad un'eventuale ultima cittadinanza comune non più esistente al momento in esame), ma è fonte comunque di novità a causa del suo inserimento nella complessiva legge di riforma, la quale in particolare prevede al suo art. 13 sia il rinvio oltre, sia il rinvio indietro (339). Dunque questa legge nazionale comune può, a sua volta, rinviare ad altra legge, nel caso in cui vengano soddisfatte le condizioni previste dall'art.13 stesso. Così, se la legge della comune nazionalità prevede il criterio della residenza come legge applicabile ai rapporti fra coniugi e i soggetti in questione sono cittadini stranieri residenti in Italia, si potrebbe finire con l'applicare la legge italiana, poiché il rinvio indietro (dunque alla legge italiana) è sempre possibile. Più specificamente, passando a casi concreti, si avrebbe rinvio indietro nel caso di coniugi di nazionalità svizzera, ma domiciliati in Italia, poiché la legge svizzera richiamata segue in via principale, al suo art. 48, il criterio del domicilio comune (340). Un esempio di rinvio oltre può invece essere fornito dal caso di due coniugi svizzeri che fossero domiciliati nel Regno Unito, ai quali si applicherebbe, secondo le previsioni della loro legge nazionale, la legge inglese. Ciò sarebbe però possibile solo se questi avessero nel Regno Unito il "domicile" inglese (nozione alquanto diversa dal nostro criterio di domicilio), condizione in mancanza della quale il rinvio oltre non potrebbe dirsi accettato. Con riferimento al criterio della cittadinanza comune, possono poi sorgere questioni riguardo alla necessità di tenere conto del momento in cui va verificata la sussistenza di tale requisito. La legge nazionale potrebbe infatti non essere più comune al momento in cui si pone la questione: in tal caso dovrebbe subentrare il criterio successivo previsto dallo stesso articolo e dunque quello della legge della localizzazione prevalente. Naturalmente, se c'è stata una cittadinanza comune, anche in caso non sia più tale al momento della questione, questa potrebbe costituire comunque un indice per ricostruire la localizzazione prevalente della vita matrimoniale, che entra in gioco quando i coniugi hanno diversa cittadinanza o più cittadinanze comuni. Il criterio della localizzazione prevalente, nell'intenzione del legislatore, dovrebbe consentire un adattamento della legge applicabile ai mutamenti della situazione di fatto (341), portando a cercare il luogo che presenta il collegamento più stretto con la vita matrimoniale. Rispetto al criterio del "collegamento più stretto", previsto dalla Convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, e utilizzato dalla stessa L. 218/95 in materia di cittadinanza e di ordinamenti plurilegislativi, il criterio della localizzazione prevalente sembra però connotato da un requisito "abitativo". Inoltre, a differenza del primo, esso non è residuale rispetto alla legge scelta dalle parti e non è sorretto da alcuna presunzione. Un'ulteriore differenza, rispetto al criterio del "collegamento più stretto", è che la localizzazione viene individuata non già in relazione alle persone tra le quali esiste il rapporto coniugale, ma in relazione al più ampio fenomeno della vita matrimoniale. Il criterio della "prevalente localizzazione della vita matrimoniale" è utilizzato anche per l'adozione (artt. 38 e 39), ma in tal caso è del tutto residuale rispetto ad una serie di altri criteri (cittadinanza comune, residenza comune e, nel caso dell'art. 38, lex fori). Per quel che riguarda i rapporti fra coniugi, L. 218/95 ha invece abbandonato il riferimento alla residenza, che pure era previsto nel progetto di riforma (342). Esso risulta residuale soltanto rispetto al criterio della cittadinanza comune dei coniugi. Di conseguenza, nel caso in cui l'applicazione della legge nazionale comune risultasse contraria all'ordine pubblico, (ad esempio perché questa prevede l'incapacità della moglie), dal momento che, in base all'art. 16 della legge di riforma, il ricorso alla legge italiana è concepito come una extrema ratio nel sistema di riforma del diritto internazionale privato (343), si dovrebbe applicare la legge individuata in base al criterio della localizzazione prevalente. 3. L'abbandono del criterio della residenza. Una parte della dottrina ha accolto con favore l'abbandono del criterio della residenza che figurava nel progetto originario della Commissione ministeriale di riforma del diritto internazionale, in quanto elimina la necessità di ricercare la residenza familiare o quella personale, superando così le ambiguità correlate alla scelta dell'una o dell'altra. Tuttavia occorre tener presente che il criterio della localizzazione prevalente può, in certi casi, dar luogo ad alcuni problemi, a causa della sua indeterminatezza (ed indeterminabilità). Va in primo luogo osservato che, anche se la L. 218/95 non ha seguito il progetto di riforma, si potrebbe sostenere che, quando vi sia una residenza comune, l'interprete finirà comunque per identificare in quella legge di residenza comune anche la localizzazione prevalente del matrimonio (344). Tuttavia il riferimento alla residenza comune costituisce solo un indice, e non una presunzione: non essendo possibile una identificazione automatica dei due criteri, il giudice non può essere esentato dal ricercare quale sia effettivamente la localizzazione prevalente. Inoltre è comunque necessario stabilire cosa si intende per residenza: perché conduca o possa condurre alla localizzazione prevalente dovrebbe trattarsi evidentemente di una residenza effettiva; non si può tralasciare il fatto che la ricerca della residenza effettiva può essere anche più difficile di quella familiare o di quella personale, che vengono fissate in anticipo. Dunque, a mio avviso, sarebbe stato meglio conservare il criterio della residenza che era presente nel primitivo progetto di riforma, magari precisando a quale tipo di residenza ci si riferisse, anche perché questo criterio avrebbe consentito un margine di scelta o, quanto meno, di conoscibilità a priori della legge applicabile da parte degli stessi coniugi. Il criterio della residenza comune, o, a certe condizioni, della residenza di un solo coniuge è poi previsto in mancanza di cittadinanza comune anche dal regolamento comunitario sulla giurisdizione, riconoscimento ed esecuzione delle sentenze in materia matrimoniale, approvato il 29 maggio 2000, entrato in vigore il 1° marzo 2001 (345). Secondo la relazione che accompagna la legge di riforma, per stabilire la localizzazione prevalente si deve tenere comparativamente conto della natura e della durata delle diverse localizzazioni, tramite una sorta di valutazione aritmetica. Se il termine "localizzazione" sembra richiamare un concetto obbiettivo, quello di "vita matrimoniale" è invece sufficientemente ampio da poter giustificare diverse interpretazioni. Gli affetti sono incorporei e non è certo facile "localizzarli"; dunque sarà necessario inseguire i luoghi in cui essi si manifestano. Il giudice si troverà così ad avere un'enorme discrezionalità su questo punto, anche se il ruolo degli avvocati sarà importante per dimostrare che i fatti conducono, a seconda degli interessi delle parti che rappresentano, ad una localizzazione piuttosto che ad un'altra. L'eventuale difficoltà per i coniugi di scegliere una legge applicabile ai propri rapporti personali, l'indeterminatezza della legge applicabile conseguente al criterio della localizzazione prevalente e la discrezionalità del giudice possono far sì che nemmeno gli stessi coniugi sappiano quale sia la legge applicabile ad essi. Immaginiamo ad esempio due sposi, uno dei quali risieda in Italia e l'altro in Inghilterra; abbiano un figlio in comune, il quale a un certo momento va a studiare in un collegio svizzero, perciò i genitori decidono che il luogo migliore dove incontrarsi sia la Svizzera, ogni weekend, per andare a trovare il figlio. Dunque, in questo caso, un giudice potrebbe giungere alla conclusione che la localizzazione prevalente della vita matrimoniale di tale coppia in quel momento sia in Svizzera. Se però quel figlio trova il collegio svizzero troppo difficile e magari si iscrive a un collegio in Francia, ecco che la localizzazione prevalente, in base a circostanze del tutto casuali, potrebbe mutare. È difficile che i coniugi riescano ad acquisire la percezione che dal concatenarsi casuale di quei diversi eventi può derivare una mutazione della legge applicabile ai loro rapporti personali. Il criterio della localizzazione prevalente, inoltre, è un criterio mobile, che può cambiare nel tempo. I regimi matrimoniali invece, per loro natura, non esauriscono la loro efficacia in un tempo limitato. Possono esservi delle situazioni in cui è comunque difficile stabilire quando la localizzazione prevalente è cambiata, cioè quando, nel nostro esempio ipotetico, i genitori hanno cominciato ad andare in Svizzera tutti i fine settimana, anziché una volta al mese. Potrà dunque sorgere anche un problema ad identificare il momento preciso in cui il mutamento della localizzazione prevalente ha comportato anche il mutamento della legge applicabile (346). Un'altra situazione, a mio avviso paradossale, si ha per l'applicazione del criterio della localizzazione prevalente al diritto al nome Per il diritto al nome, infatti, l'art. 24 della legge di riforma rinvia alla legge del rapporto di famiglia sottostante(347), dunque il diritto di potere avvalersi del cognome dell'altro coniuge in aggiunta o in sostituzione al proprio è sottoposto alla stessa legge del rapporto, ossia a quella di nazionalità comune o a quella del luogo di prevalente localizzazione. Perciò, a seconda di dove è localizzata prevalentemente la vita matrimoniale, il coniuge potrebbe avere diritto ad utilizzare un nome diverso. Se, come si vedrà oltre, a ciò si aggiunge la possibilità che per la determinazione della legge applicabile giochi un rinvio oltre, la situazione appare così confusa da provocare "crisi di identità". Molto meglio sarebbe stato dunque ricondurre il diritto al nome alla legge del momento di celebrazione del matrimonio. Va detto, comunque, che l'utilizzazione del criterio della localizzazione della vita matrimoniale potrebbe essere esclusa in base alla Convenzione di Monaco del 5 settembre 1980, resa esecutiva con L. 19 novembre 1984, n. 950, entrata in vigore il 1° gennaio 1990. Tale Convenzione richiama infatti il diritto nazionale per la disciplina del diritto al nome: pertanto il rapporto familiare dal quale quel diritto deriva deve essere valutato sulla base della legge nazionale o delle norme di diritto internazionale privato dello Stato al quale appartiene la persona del cui nome si tratta (348). 4. Il diritto applicabile ai rapporti patrimoniali tra coniugi. Veniamo adesso ai rapporti patrimoniali, a quelle regole che disciplinano la titolarità e l'amministrazione dei beni sulla base di regimi convenzionali o legali (349). Prima della riforma, per effetto dell'art. 19 preleggi, la legge non era modificabile nel tempo: si trattava di un criterio fisso (legge del marito al momento della celebrazione del matrimonio), temperato da una possibilità di scelta da attuarsi mediante convenzioni, possibilità che però era limitata, sia perché riguardava solo convenzioni e non regimi legali attinenti ai rapporti, sia perché tali convenzioni dovevano essere stipulate sulla base di una nuova legge nazionale comune. Dunque, se i coniugi non stabilivano nessuna convenzione, la successiva acquisizione di una comune cittadinanza era irrilevante e rimaneva applicabile la legge del marito al momento della celebrazione del matrimonio. L'art. 30 della L. 218 prevede che i coniugi possano convenire per iscritto che i loro rapporti patrimoniali siano regolati dello Stato in cui almeno uno di essi è cittadino o nel quale almeno uno di essi risiede; in mancanza di scelta, qualora non vi sia una comune nazionalità, si applica la legge della prevalente localizzazione della vita matrimoniale. Il regime patrimoniale subisce pertanto una modifica ogni volta che i coniugi acquistano una nuova cittadinanza comune o trasferiscano in uno Stato diverso la propria vita matrimoniale (350). Un argomento contro tale modifica potrebbe ricavarsi da un confronto con l'art. 46 della L. 218/95, che per le successioni a causa di morte specifica che la scelta della legge del luogo di residenza da parte del de cuius non ha effetto se questi, al momento della morte, non risiedeva in quello Stato. Si potrebbe infatti sostenere a contrario che, poiché analoga specificazione non è fatta per l'art. 30, se c'è un cambiamento di residenza questo non si ripercuote automaticamente sulla disciplina dei rapporti patrimoniali: saranno i coniugi stessi, eventualmente, a decidere di intervenire per adeguare la propria precedente scelta ai mutamenti intervenuti (351). Naturalmente la scelta della legge applicabile appare quanto mai opportuna, poiché può dare stabilità nel tempo alla disciplina(352). Essa inoltre evita il rinvio oltre e il rinvio indietro, poiché l'art. 13 della legge di riforma sottrae alla propria disciplina i casi in cui la legge applicabile sia stata scelta dalle parti. Secondo alcuni (353) la scelta può essere fatta anche prima del matrimonio, il quale in questo caso avrebbe il ruolo di una sorta di condizione sospensiva, naturalmente con il limite che la legge scelta sia quella nazionale o di residenza anche di un solo coniuge. Per la scelta delle parti, secondo quanto affermato dall'art. 30, è richiesta la forma scritta, come unico requisito di validità formale. I requisiti di validità sostanziale, sono invece regolati dalla legge scelta dai coniugi oppure dalla legge del luogo di stipulazione: quindi questi varranno per la validità del consenso, per il rispetto alle norme imperative, ecc. Per la capacità di compiere questa scelta, se è una capacità speciale, si applicherà la legge regolatrice del rapporto, quindi la legge prevista dall'articolo sui rapporti personali, che può ricondurre alla localizzazione prevalente e a tutte le incertezze che ne conseguono. Se i coniugi scelgono l'ordinamento italiano, o se a questo si giunge per il tramite dell'art. 30, essi possono comunque operare una scelta privatistica della legge applicabile, sulla base delle previsioni dell'art. 161 c.c. Tale articolo, in quanto norma sostanziale, deve essere rispettato e perciò i coniugi non potranno pattuire in modo generico che i loro rapporti patrimoniali siano regolati da una legge cui non sono sottoposti, ma dovranno in particolare precisarne in modo concreto il contenuto. L'art. 30 presta un'attenzione particolare alla tutela dei terzi. Come risulta ormai chiaro, i rischi per i terzi in buona fede aumentano notevolmente: se infatti il criterio della localizzazione può dar luogo a difficoltà di individuazione da parte degli stessi coniugi, figuriamoci quali problemi può suscitare per i terzi, e ciò ancor più nei casi in cui, come si vedrà nel paragrafo successivo, operi il rinvio oltre. Un correttivo è previsto dal 2° comma dell'art. 30, in base al quale, se il regime del rapporto patrimoniale tra coniugi è regolato da una legge straniera, questa è opponibile ai terzi solo se essi ne abbiano avuto conoscenza o l'abbiano ignorato per loro colpa (l'onere della prova di ciò ricade sui coniugi). Altri dubbi possono sorgere rispetto agli obblighi patrimoniali inerenti la solidarietà familiare: secondo alcuni essi rientrerebbero nell'art. 29 (354), secondo altri nell'art. 30, cioè nei rapporti patrimoniali (355). Quest'ultima soluzione, poiché lascia una certo margine di scelta ai coniugi stessi, potrebbe appunto essere una norma preferibile rispetto all'art. 29. Le obbligazioni alimentari sono regolamentate dall'art. 45 della L. 218/95, che rinvia in ogni caso alla Convenzione dell'Aja del 2 ottobre 1973. Relativamente ai beni immobili, il regime è opponibile limitatamente ai casi in cui siano state rispettate le forme di pubblicità obbligatorie per la legge dello Stato in cui i beni si trovano: naturalmente questa previsione si applica sia se il regime è scelto, sia se risulta dalla localizzazione prevalente. Per i diritti reali sui beni immobili, l'opponibilità si ha solo se sono state rispettate le forme di pubblicità della lex rei sitae(356). Nel caso in cui i beni si trovino in Italia, sorge un problema perché per il nostro diritto (art. 163 c.c.), oltre che nei registri immobiliari, le convenzioni matrimoniali devono essere annotate a margine dell'atto di matrimonio, se si vuole che queste abbiano effetto rispetto ai terzi, ma questa annotazione è possibile solo se un coniuge è italiano o se il matrimonio è stato celebrato in Italia. Per tale ragione la dottrina (357) invoca un intervento del legislatore, che dovrebbe prevedere la trascrivibilità in Italia dei matrimoni celebrati all'estero fra stranieri. Addirittura vi è chi ha ipotizzato una violazione delle norme comunitarie là dove i due coniugi siano cittadini di altro Stato membro: in tale caso si è infatti riscontrata una discriminazione sulla base della nazionalità, perché i coniugi di altro Stato comunitario sarebbero posti, almeno secondo alcuni (358), in una condizione di svantaggio rispetto agli italiani. I rapporti patrimoniali tra separati (che venivano ricondotti all'art. 19 preleggi) ora si discute se rientrino, per favorire la continuità della regolamentazione, nell'art. 30 o se debbano essere riportati all'art. 31. La prima soluzione consentirebbe di attenuare il criterio della localizzazione prevalente con la possibilità di scelta di una legge, ove vi sia accordo fra le parti in tal senso. 5. Localizzazione prevalente della vita matrimoniale e "rinvio oltre". L'accertamento della localizzazione prevalente viene ulteriormente complicato, in maniera addirittura paradossale, dall'art. 13 della legge di riforma, che ammette, senza escludere la materia dei rapporti fra coniugi, il rinvio oltre o il rinvio indietro. Ammettere il rinvio ad altro ordinamento fa sì che il criterio di collegamento utilizzato, anziché individuare l'ordinamento competente in senso sostanziale, dunque, anziché rinviare al diritto interno di quello Stato (come avveniva prima della riforma), rinvia in realtà al diritto internazionale privato dell'ordinamento identificato. Secondo la previsione dell'art. 13, tale rinvio, per poter operare rendendo poi applicabile la legge interna dello Stato in questione, deve essere accettato, ossia il secondo ordinamento di rinvio deve prevedere lo stesso criterio di collegamento per la medesima fattispecie. Dunque, se quell'ordinamento a cui la nostra legge rinvia, in quanto si considera che la vita matrimoniale sia prevalentemente localizzata in quel luogo, a sua volta sfortunatamente rinvia ad un altro ordinamento, e se quest'ultimo accetta (cioè se prevede lo stesso criterio e dunque rende applicabile il proprio diritto sostanziale), la legge applicabile sarà quella del secondo ordinamento, nel quale la fattispecie in esame potrebbe essere solo sporadicamente "localizzata". Tralascio poi le conseguenze di un "rinvio a catena", cioè ad ulteriori ordinamenti, che sarebbe possibile, secondo parte della dottrina (359), in caso di rinvio oltre non accettato. In tali ipotesi, seppure forse estreme e difficili a verificarsi, il giocare congiunto di queste disposizioni rende profondamente contraddittoria la costruzione complessiva della L. 218/95 per quel che riguarda la disciplina dei rapporti fra coniugi. I coniugi, tornando all'esempio precedente, potrebbero ignorare del tutto che l'applicazione della legge svizzera potrebbe causare il rinvio oltre e che dunque la loro vita matrimoniale potrebbe non essere nemmeno prevalentemente localizzata in Svizzera, ma magari in Inghilterra. Certo, si può sostenere che, siccome i criteri di collegamento sono pochi e sono più o meno sempre gli stessi (cittadinanza, residenza, ecc.), alla fine ci sarà sempre un collegamento tra queste situazioni e la legge che risulterà applicabile. Va però sottolineato che, se è vero che la ratio della riforma era quella di trovare la legge che presenta il collegamento più stretto, si sarebbe dovuto impedire, in questa ipotesi, il rinvio ad altro ordinamento (360). Come si è visto, l'applicazione del rinvio oltre e del rinvio indietro può risultare esclusa solo per i rapporti patrimoniali fra coniugi, nel caso in cui essi abbiano scelto la legge applicabile. L'art. 13, 3° comma, esclude infatti dal proprio campo di applicazione "i casi in cui le disposizioni della presente legge rendono applicabile la legge straniera sulla base di una scelta effettuata in tal senso dalle parti interessate". Ci si può chiedere se l'esclusione dell'art. 13, 3° comma, non possa essere interpretata in senso estensivo e dunque riferirsi a tutti i rapporti patrimoniali, anche nel caso in cui i coniugi non abbiano scelto la legge applicabile. A tale conclusione si potrebbe arrivare argomentando che anche la non-scelta, in presenza di criteri alternativi, pone in essere un'accettazione della legge applicabile da questi ultimi designata. Nonostante i suoi evidenti vantaggi sotto il profilo della coerenza rispetto al criterio della localizzazione prevalente, tale interpretazione incontra due ostacoli. Innanzitutto essa si scontra con la necessità, sancita dall'art. 30, che la scelta della legge avvenga in forma scritta e dunque sarebbe difficile ammettere una scelta tacita. Inoltre una tale interpretazione finirebbe con lo svuotare l'art. 13 di gran parte del suo contenuto, perché consentirebbe di precludere il rinvio oltre non solo a tutta la materia dei rapporti patrimoniali fra coniugi, ma anche a quella delle successioni e delle donazioni, in cui è prevista una possibilità di scelta della legge di residenza, in alternativa al criterio della nazionalità. 6. Localizzazione prevalente: un criterio senza alternative?Tutti i problemi che si sono sin qui illustrati attengono alla fase "fisiologica" del rapporto matrimoniale, ma è evidente che essi sono destinati ad aumentare nei casi in cui si passi ad un'eventuale fase "patologica" dello stesso. L'art. 31 della legge di riforma estende infatti anche alle ipotesi di divorzio e separazione personale, in mancanza di legge nazionale comune dei coniugi al momento della domanda, il criterio della localizzazione prevalente della vita matrimoniale. Se, come normalmente avviene in tali casi, la vita matrimoniale non esiste più, la ricerca è dunque rivolta ad un bilancio complessivo di momenti passati. In tale ipotesi è inoltre assai probabile che i coniugi si trovino su posizioni contrapposte e mirino ad affermare diverse interpretazioni di quanto è avvenuto, rendendo tale bilancio ancora più arduo. In conclusione, la riforma doveva trovare dei criteri equidistanti (361) fra i coniugi, dei criteri che fossero genderly correct. Perciò si è scelto di privilegiare il criterio della localizzazione prevalente che sicuramente è un criterio presenta aspetti comuni con altri criteri accolti dalla L. 218/95. Si tratta di una " proper law", che però, come abbiamo visto, potrebbe far sorgere problemi di vario tipo. Ci si può chiedere allora: quali altri criteri erano ipotizzabili? Sarebbe stato possibile trovare soluzioni alternative o quanto meno complementari rispetto a quelle alle quali è giunto il legislatore della riforma per i rapporti fra coniugi? Come si è detto, un primo criterio avrebbe potuto essere quello della residenza: il Tribunale di Torino in quella ordinanza di rimessione che ha portato poi alla sentenza n. 71/87 della Corte costituzionale, individuava, come ipotesi alternative alla legge nazionale del marito, la legge del domicilio e quella della residenza. Anche il progetto della riforma, come si è visto, affiancava alla localizzazione prevalente il criterio della residenza comune. Altre soluzioni si ricavano dall'esame delle norme di diversi ordinamenti europei. La legge tedesca prevede, per i rapporti personali, come primo criterio la cittadinanza comune, come secondo criterio la residenza, ma con una possibilità di scelta. I coniugi possono scegliere la legge dello Stato di cui uno solo è cittadino se hanno nazionalità diversa da quella del Paese di residenza. Per i rapporti patrimoniali, invece, vige un regime ancora più aperto all'autonomia della volontà delle parti: potendo i coniugi scegliere la legge dello Stato di cui almeno uno dei due è cittadino o in cui risiede o la legge del luogo ove si trovano i beni (362). La legge svizzera invece prevede come primo criterio il domicilio e come secondo criterio quello del collegamento più stretto fra i vari domicili. Come si vede, queste leggi ancorano i rapporti fra coniugi a criteri di più facile accertamento e in certi casi prevedono delle soluzioni che attribuiscono alla scelta discrezionale dei coniugi un ruolo molto più ampio di quello che lascia loro la legge italiana. Ma, se si dovesse individuare, per i rapporti tra coniugi, la " better law", la legge migliore, quale legge potrebbe mai essere più adatta di quella scelta dai coniugi stessi? Maggiore è la ampiezza della scelta lasciata ai coniugi, migliore, a mio avviso, è la soluzione, anche per l'aderenza stessa al caso concreto, salvo naturalmente il divieto di stabilire leggi in frode ai diritti dei terzi. Dunque in considerazione di quanto sopra, là dove sia possibile, si cercherà di comprimere, in via interpretativa, il criterio della localizzazione prevalente (363). Ciò può essere fatto in diversi modi. Si può innanzitutto, come si è già detto, qualificare, in caso di dubbio una fattispecie come attinente ai rapporti patrimoniali fra coniugi, anziché a quelli personali. Si può inoltre cercare di espandere il più possibile l'accertamento del requisito della cittadinanza comune. Se i coniugi hanno più di una cittadinanza in comune, sembrerebbe non potersi applicare la legge di una di queste, ma quella della localizzazione prevalente. Secondo alcuni autori (364), infatti, l'art. 29 è una norma speciale rispetto all'art. 19 e dunque se i coniugi hanno più cittadinanze si dovrebbe, in ogni caso, applicare il criterio della localizzazione prevalente. Un contemperamento fra l'art. 29 e l'art. 19 consentirebbe invece di limitare l'applicazione del criterio della localizzazione prevalente a vantaggio di quello della cittadinanza comune. L'art. 19 della L. 218/95, in caso di doppia cittadinanza, prevede l'operare del criterio del collegamento più stretto o l'applicabilità della legge italiana se una delle due cittadinanze è italiana. Questo articolo, è riferito ad un solo soggetto, mentre qui evidentemente i soggetti sono due, perciò bisognerà operare una valutazione disgiunta della cittadinanza degli stessi. Secondo parte della dottrina (365), tale operazione porterebbe ad applicare l'art. 19, e quindi la legge italiana, se una delle cittadinanze comuni sia quella italiana; se questi, invece, avessero in comune una legge straniera e un solo coniuge avesse la cittadinanza italiana, la legge nazionale italiana non prevarrebbe e si dovrebbe applicare quella straniera comune. Se poi avessero in comune più cittadinanze straniere, fra queste si dovrebbe scegliere quella che presenta un collegamento più stretto. Un terzo espediente consiste nel ritenere che la legge dei rapporti patrimoniali, ove scelta dalle parti, possa contribuire alla individuazione della localizzazione prevalente. A mio avviso sarebbe auspicabile che il giudice tenesse conto del fatto che i coniugi hanno manifestato una loro volontà e che dunque questa può essere perlomeno considerata un indice, che può contribuire in maniera sostanziale alla individuazione della localizzazione prevalente, criterio che dovrebbe condurre ad un unico luogo, sia per i rapporti personali, che per quelli patrimoniali. Proprio perché si parla di vita matrimoniale intesa in senso complessivo, non avrebbe senso localizzarla in luoghi diversi per i rapporti patrimoniali e per i rapporti personali. A seguito della riforma del diritto internazionale privato, con l'abbandono della legge del padre/marito, si è persa l'unitarietà della disciplina della famiglia, che oggi viene regolata da diverse leggi a seconda che si tratti di rapporti personali tra coniugi, di rapporti patrimoniali tra coniugi, di rapporti tra genitori e figli (che sono retti dalla legge nazionale del figlio), di rapporti tra adottante e adottato (per i quali la legge della localizzazione prevalente è subordinata alla mancanza di una cittadinanza comune degli adottanti oppure di una residenza comune di questi). Il criterio della localizzazione prevalente, per la sua indeterminatezza e mobilità, nonostante sia un criterio comune a molti di tali rapporti, difficilmente consentirà di recuperare una unitarietà della disciplina.
(336) La Corte costituzionale si era già pronunciata sulla legittimità di tale articolo, con sentenza n. 87 del 16 aprile 1975, nella quale si era astenuta dall'entrare nel merito a causa di una non sufficiente motivazione della rilevanza della questione nel giudizio a quo. Sul tema v. per tutti P. Mengozzi, La riforma del diritto internazionale privato italiano, 1997, p. 28 ss. e la bibliografia ivi citata.
(337) Al 1° comma di tale articolo, in materia di presupposti, costituzione e revoca dell'adozione, si richiama infatti la legge nazionale degli adottanti se comune, o in mancanza la legge dello Stato nel quale entrambi gli adottanti siano residenti, oppure quella dello Stato nel quale la loro vita matrimoniale sia prevalentemente localizzata al momento dell'adozione. I medesimi criteri vengono utilizzati anche al successivo art. 39 sui rapporti fra adottato e famiglia adottiva.
(338) L'eventuale previsione di incapacità della donna maritata comporta l'inapplicabilità della legge straniera in esame per incompatibilità con l'ordine pubblico, come richiamato da G. Conetti, Art. 29 (Rapporti personali tra coniugi) in Riforma del sistema di diritto internazionale privato, Commentario a cura di S. Bariatti, in Nuove leggi civili comm., 1996, p. 1173. Più in generale, nel caso di norme straniere che prevedano un regime discriminatorio ai danni della donna, queste saranno necessariamente disapplicate a favore della legge richiamata tramite il criterio della prevalente localizzazione della vita matrimoniale, o, secondo parte della dottrina, ( R. Clerici, Rapporti personali tra coniugi, in Commentario del nuovo diritto internazionale privato, Milano, 1996) a favore della legge italiana in quanto lex fori, sulla base dell'art. 16, 2° comma, giustificando ciò sulla base del fatto che le due disposizioni contenute nell'art. 29 non possono essere identificate come "una medesima ipotesi normativa (...) in virtù della loro diversa sfera di applicazione soggettiva". In realtà, attraverso il combinato disposto delle norme sulla giurisdizione, tali due soluzioni finiranno spesso col convergere a causa di una coincidenza fra lex fori e legge del luogo di prevalente localizzazione della vita matrimoniale.
(339) Le disposizioni sulla legge in generale premesse al c.c. del 1942, precludevano infatti esplicitamente, all'art. 30, la possibilità di tener conto dell'eventuale rinvio che la legge straniera richiamata facesse ad un'altra legge.
(340) Nel caso in cui non esista un domicilio comune, il giudice dovrà procedere alla ricerca del collegamento più stretto (art. 48, 2° comma) per stabilire quale legge scegliere di applicare fra quelle dei due domicili dei coniugi. Sul punto v.T. Ballarino, Diritto internazionale privato, Padova, 1999, p. 415 ss.
(341) Sull'elasticità di tale criterio e sulla sua idoneità "alla ricerca di una localizzazione reale ( rectius: effettiva) della fattispecie e non virtuale con conseguente individuazione della vera proper law", vedi L. Garofalo, I rapporti patrimoniali tra coniugi nel diritto internazionale privato, 2, Torino, 1997, p. 167 e ss.
(342) In tale progetto di articolato, redatto dalla Commissione per la riforma, l'art. 27, 2° comma, prevedeva, prima del criterio di localizzazione che aveva un ruolo meramente supplettivo, il richiamo del diritto del Paese nel quale entrambi i coniugi risiedono. Per alcuni accenni sull'esclusione di tale criterio dal testo definitivo vedi R. Clerici, op. cit., p. 154.
(343) U. Villani, I rapporti patrimoniali tra i coniugi nel nuovo diritto internazionale privato, in Giust. civ., 1996, p. 445 ss.
(344) Vedi al riguardo T. Ballarino, op. cit., p. 420, secondo il quale "se i coniugi hanno una residenza comune, non si può dubitare che la vita matrimoniale possa essere prevalentemente localizzata in quel luogo".
(345) V. comunicato stampa 8832/00 (183) III.
(346) Per tutti i rapporti precedenti alla L. 218/95, se sono esauriti, tale legge non si applicherà. Ciò anche se l'art. 72 della L. 218/75 non può essere utilizzato in quanto si riferisce solo a processi che sono già in corso all'entrata in vigore della L. 218/95.
(347) Mentre la regola generale è quella per la quale i diritti della personalità sono regolati dalla legge nazionale del soggetto, viene prevista un'eccezione per i "diritti che derivano da un rapporto di famiglia", i quali sono regolati dalla legge applicabile a tale rapporto.
(348) Per un'analisi delle convenzioni che regolano tale materia v. A. Di Blase, Art. 24, in Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato: legge 31 maggio 1995, n. 218, Commentario, in Riv. dir. int. priv. proc., 1995, p. 1026 ss. e Id., voce Nome (dir. int. priv.), in Enc. giur. Treccani, Aggiornamento, VII, Roma, 1999; M. Baruffi, Art. 24 (diritti della personalità), in Nuove leggi civili comm., 1996, p. 1104 ss.
(349) Sul tema dei rapporti patrimoniali, v. anche Garofalo, I rapporti patrimoniali tra coniugi nel diritto internazionale privato, cit.; F. Salerno Cardillo, Regime patrimoniale fra coniugi nel diritto internazionale privato italiano: sintesi della normativa dei principali paesi europei, Milano, 1998; I. Viarengo, Autonomia della volontà e rapporti patrimoniali fra coniugi nel diritto internazionale privato, Padova, 1996, U. Villani, cit., p. 445 ss.
(350) Per un'analisi di questi aspetti vedi R. Clerici, Rapporti patrimoniali fra coniugi, in Commentario del nuovo diritto internazionale privato, cit., p. 159.
(351) Ci si chiede, nel caso di cambiamento del regime matrimoniale in senso stretto, ad esempio da separazione a comunione, quale sia la sorte dei beni acquistati in precedenza. Il cambiamento non dovrebbe fare retroagire la disciplina, come si ricava dell'art. 11 preleggi e dalla Convenzione dell'Aja del 1973 che prevede una sorta di irretroattività e intangibilità dei rapporti che siano maturati sotto il precedente regime. Sui problemi che si pongono rispetto ai diritti acquisiti, v. F. Zabban, I rapporti patrimoniali fra coniugi e la riforma del diritto internazionale privato, in Comitato regionale notarile lombardo a cura di Zabban; La riforma del diritto internazionale privato, Milano, 1996, p. 109 ss.
(352) La valorizzazione della volontà delle parti era stata proposta anche dall' Institut de Droit International, come soluzione per ovviare agli inconvenienti dovuti all'inconciliabilità fra le posizioni dei Paesi che regolano i rapporti patrimoniali fra coniugi sulla base del criterio della cittadinanza e di quelli che li regolano sulla base di un criterio di tipo domiciliare (domicilio o residenza). Sul recepimento dei suggerimenti dell' Institut de Droit International all'interno della L. 218/95, vedi P. Mengozzi, La riforma del diritto internazionale privato italiano, cit., p. 33 ss.
(353) Sulla necessità di applicare l'art. 30 anche alle convenzioni prematrimoniali che prevedano la scelta di un futuro regime patrimoniale, vedi R. Clerici, Rapporti patrimoniali fra coniugi, cit., p. 164.
(354) Secondo R. Clerici, Rapporti personali tra coniugi, cit., " L'inquadramento di tali doveri nella norma in esame deriva dal superiore interesse dei bisogni della famiglia al quale essi ineriscono" e ciò si giustifica anche grazie all'abbandono della tradizionale distinzione secondo la quale i rapporti personali comprendono "qualsiasi situazione giuridica di carattere non patrimoniale che contribuisca a definire la posizione di un coniuge rispetto all'altro".
(355) U. Villani, op. cit.
(356) Per altri richiami all'applicazione della lex rei sitae, vedi gli artt. 51, 2° comma e 55 della L. 218/95 che in tema rispettivamente di acquisto e perdita di diritti reali e di pubblicità degli atti relativi ai diritti reali, prevedono la regolazione di tali materie per il tramite della legge dello Stato in cui il bene si trova al momento dell'atto.
(357) Vedi al riguardo R. Clerici, Rapporti patrimoniali fra coniugi, cit., p. 166-167, dove si suggerisce di far derivare l'opponibilità del regime patrimoniale dalla mera trascrizione di questo nei registri immobiliari, nel caso di coniugi stranieri residenti in Italia ma sposati all'estero, che decidano di stipulare convenzioni sulla base del diritto italiano.
(358) U. Villani, op. cit.
(359) Sul tema v. in particolare N. Boschiero, Appunti sulla riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, Torino, 1996, p. 184 ss.
(360) Parte della dottrina ritiene che, anche se non è prevista un'espressa limitazione per questo caso specifico, il rinvio oltre non possa operare nel caso si applichi il criterio della localizzazione prevalente, poiché in caso contrario verrebbe frustrato lo scopo di tale criterio che vuole far applicare alla fattispecie la legge più adatta. Sul punto vedi G. Conetti, Rapporti personali fra coniugi, cit ., p. 1175 e P. Picone, La teoria generale dei diritto internazionale privato nella legge italiana di riforma della materia, in La riforma del diritto internazionale privato italiano, Convegno SIDI, 11-12 aprile 1996, Napoli, 1997. Secondo quest'ultimo la presenza di casi di esplicita esclusione del rinvio (art. 13, 2° comma) non esclude la possibilità di ricostruirne altri in via interpretativa. Nel caso del criterio della prevalente localizzazione, la diretta rilevanza della normativa materiale, invece di quella di conflitto, non esclude che di tale ultima si possa tener conto "come elemento da utilizzare per la determinazione materiale diretta della legge applicabile, soprattutto al fine di valutare se tale legge voglia o meno essere dal suo punto di vista applicata".
(361) Così R. Luzzatto, Matrimonio, separazione, divorzio, in Codice delle Convenzioni di diritto internazionale privato e processuale a cura di F. Pocar, T. Treves, R. Clerici, P. De Cesari, F. Trombetta-Panigadi, Milano, 1999, p. 8.
(362) Vedi al riguardo E. Jayme, Le norme tedesche sul diritto di famiglia: un confronto, in La riforma del diritto internazionale privato italiano, Convegno SIDI, cit., p. 147.
(363) In senso contrario alla restrizione del principio di prevalente localizzazione vedi P. Picone, La teoria generale del diritto internazionale privato, cit., p. 101, il quale addirittura prospetta la possibilità per il giudice di sfruttare i propri poteri ex art. 14, 2° comma (conoscenza della legge straniera), in modo da incidere sulla mancata prova della legge richiamata tramite il primo criterio di collegamento, ossia quella nazionale ed eventualmente quella di rinvio, procedendo direttamente a designare come legge applicabile quella della prevalente localizzazione in quanto più idonea.
(364) U. Villani, I rapporti patrimoniali tra i coniugi nel nuovo diritto internazionale privato, in Giust. civ., 1996, p. 445 ss. Sul tema dei rapporti patrimoniali v. anche F. Salerno Cardillo, Regime patrimoniale fra coniugi nel diritto internazionale privato italiano: sintesi della normativa dei principali paesi europei, cit. e I. Viarengo, Autonomia della volontà e rapporti patrimoniali fra coniugi nel diritto internazionale privato, cit.
(365) Cfr. G. Conetti, Rapporti personali fra coniugi, cit ., p. 1175. _________________ Dr. Guido Baccoli Consulente legale - Burocratico e Giuridico ESCLUSIVAMENTE E SOLO per chi desidera per propria scelta ed esigenza, chiedere una consulenza completa individuale nei minimi particolari del suo caso personale o una difesa extragiudiziale, puó scrivere ed ottenere un preventivo di retribuzione e spese SPECIFICANDO NELL'OGGETTO: "PREVENTIVO" a guidobaccoli@hotmail.com . INDICE DEI MIEI ARGOMENTI PIÚ IMPORTANTI http://www.burocraziaconsolare.com/guido-baccoli-f84/indice-argomenti-piu-rilevanti-ed-importanti-di-guido-baccoli-t787.htm ____________________________ É meglio non avere legge, che non farla osservare.
Ultima modifica di Guido Baccoli il Mar Set 22, 2009 12:43 am - modificato 1 volta. | |
| | | Guido Baccoli Fondatore
Numero di messaggi : 2760 Età : 72 Località : Santo Domingo - Rep. Dominicana Data d'iscrizione : 12.01.08
| Titolo: Re: Riconoscimento sentenza adozione internazionale altre domande e rispos Sab Set 19, 2009 2:08 pm | |
| Spero che tutto ciò possa essere d'utilità alle nostre due utenti per le quali si sta facendo eccezione al regolamento della pribizione di una consulenza continuativa in linea. A lei Dr Scolaro la parola. Ovviamente anche ad Amedeo le sue osservazioni _________________ Dr. Guido Baccoli Consulente legale - Burocratico e Giuridico ESCLUSIVAMENTE E SOLO per chi desidera per propria scelta ed esigenza, chiedere una consulenza completa individuale nei minimi particolari del suo caso personale o una difesa extragiudiziale, puó scrivere ed ottenere un preventivo di retribuzione e spese SPECIFICANDO NELL'OGGETTO: "PREVENTIVO" a guidobaccoli@hotmail.com . INDICE DEI MIEI ARGOMENTI PIÚ IMPORTANTI http://www.burocraziaconsolare.com/guido-baccoli-f84/indice-argomenti-piu-rilevanti-ed-importanti-di-guido-baccoli-t787.htm ____________________________ É meglio non avere legge, che non farla osservare.
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| | | Guido Baccoli Fondatore
Numero di messaggi : 2760 Età : 72 Località : Santo Domingo - Rep. Dominicana Data d'iscrizione : 12.01.08
| Titolo: Re: Riconoscimento sentenza adozione internazionale altre domande e rispos Dom Set 20, 2009 10:28 pm | |
| A maggior supporto della mia affermazione al diritto al visto ricordo anche che il Dlgs. 08/01/2007 N. 5, all'art. 29, comma 2 detta: Ai fini del ricongiungimento si considerano minori i figli di età inferiore a diciotto anni al momento della presentazione dell'istanza di ricongiungimento. I minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli. Quindi con buona pace dell'Ambasciata, mi pare che almeno per quanto riguarda il visto al minore, non ci siano dubbi sulla sua impossibilità ad essere negato, in quanto basta che siano affidati o suttoposti a tutela anche se non riconosciuta l'adozione, e a prescindere da cittadinanze di ''comodo'' o prevalenti. _________________ Dr. Guido Baccoli Consulente legale - Burocratico e Giuridico ESCLUSIVAMENTE E SOLO per chi desidera per propria scelta ed esigenza, chiedere una consulenza completa individuale nei minimi particolari del suo caso personale o una difesa extragiudiziale, puó scrivere ed ottenere un preventivo di retribuzione e spese SPECIFICANDO NELL'OGGETTO: "PREVENTIVO" a guidobaccoli@hotmail.com . INDICE DEI MIEI ARGOMENTI PIÚ IMPORTANTI http://www.burocraziaconsolare.com/guido-baccoli-f84/indice-argomenti-piu-rilevanti-ed-importanti-di-guido-baccoli-t787.htm ____________________________ É meglio non avere legge, che non farla osservare.
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| | | PATRIZIA
Numero di messaggi : 35 Data d'iscrizione : 29.05.09
| Titolo: Re: Riconoscimento sentenza adozione internazionale altre domande e rispos Lun Set 21, 2009 7:54 am | |
| Posso chiedere se é correttamente eccepibile "l 'ordine pubblico" come motivo di rifiuto tanto del visto turistico che del ricongiungimento familiare di bambino adottato secondo la legislazione estera? | |
| | | Guido Baccoli Fondatore
Numero di messaggi : 2760 Età : 72 Località : Santo Domingo - Rep. Dominicana Data d'iscrizione : 12.01.08
| Titolo: Re: Riconoscimento sentenza adozione internazionale altre domande e rispos Lun Set 21, 2009 11:13 am | |
| In nessun modo è possibile ricorrere alla motivazione di rifiuto con l'ordine pubblico che ha, almeno per quanto riguarda la famiglia e l'unità familiare e comunque in generale per la libera circolazione dei cittadini UE e suoi familiari o assimilati (minori adottato, affidati o sottoposti a tutela), una definizione specifica della giurisprudenza e della Dottrina, molto ristretta a determinati casi che devono in pratica essere realmente un pericolo per la società. Nel caso che stiamo trattando è assolutamente fuori luogo ed escluso. _________________ Dr. Guido Baccoli Consulente legale - Burocratico e Giuridico ESCLUSIVAMENTE E SOLO per chi desidera per propria scelta ed esigenza, chiedere una consulenza completa individuale nei minimi particolari del suo caso personale o una difesa extragiudiziale, puó scrivere ed ottenere un preventivo di retribuzione e spese SPECIFICANDO NELL'OGGETTO: "PREVENTIVO" a guidobaccoli@hotmail.com . INDICE DEI MIEI ARGOMENTI PIÚ IMPORTANTI http://www.burocraziaconsolare.com/guido-baccoli-f84/indice-argomenti-piu-rilevanti-ed-importanti-di-guido-baccoli-t787.htm ____________________________ É meglio non avere legge, che non farla osservare.
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| | | stora
Numero di messaggi : 2 Data d'iscrizione : 01.10.09
| Titolo: coppia mista che adotta nel paese di origine di uno dei coniugi. Gio Ott 01, 2009 4:51 am | |
| Ciao a tutti e grazie mille per l'oportunità di chiedere un consiglio in questo forum.
Io sono portoghese e mio marito è italiano. Siamo sposati da 6 anni ed il nostro matrimonio è riconosciuto in Italia. Abitiamo a Lisbona da diversi anni, anche se mio marito, che torna in Italia regolarmente (ogni 3 mesi), non ha chiesto la residenza qui, ma soltanto il domicilio, come previsto dalla legge per i cittadini europei.
Vogliamo adottare un bambino qui in Portogallo e abbiamo già preparato tutti i documenti che qui ci chiedono. Qui in Portogallo, quello che stiamo per fare non è un'adozione internazionale, bensí un'adozione nazionale, nella quale uno dei candidati è straniero. Sembra che questo non sia assolutamente un problema, ci hanno chiesto solo il certificato penale italiano di mio marito e un certificato di legislazione che indichi i requisiti italiani per l'adozione.
Abbiamo visto, però, che la legge italiana riguardo all'adozione internazione (che è quello che, dal punto di vista dell'Italia, stiamo per fare) esige che, dopo che abbiamo seguito la legge portoghese, chiediamo la trascrizione/riconoscimento (è lo stesso?) in Italia dell'adozione, potendo seguire due strade:
1) utilizzare l'articolo 36, comma 4 della legge n. 476/1998, e mio marito si fa la residenza qui per 2 anni. In questo caso il riconoscimento sarebbe quasi automatico.
2) utilizzando gli articoli 6 e 30 della n.184/1983, e mio marido rimane residente in Italia. In questo caso bisognerebbe chiedere l'idoneità (solo di mio marito? di noi due?) nel Tribunale di Minorenni in Italia.
Ma tutto questo non prevede le coppie miste. Allora mi vengono in mente diverse domande:
1) Io sarò considerata come madre del bambino in Italia, anche prima della trascrizione/riconoscimento, quando ci andiamo per le vacanze?
2) E mio marito?
3) E visto che, per il fatto che io non sia italiana, noi non siamo una "coppia di cittadini italiani", né residenti (tutti e due) in Italia né all'estero, com'è è che possiamo chiedere il riconoscimento dell'adozione in Italia (sia utilizando l'articolo 36, comma 4 della legge n. 476/1998, sia gli articoli 6 e 30 della n.184/1983), la cui legge sembra prevedere solo i casi di cittadini italiani, oppure cittadini residenti in Italia?
4) La trascrizione/riconoscimento dell'adozione è obbligatorio? In pratica, a cosa serve, e quali sono le conseguenze di non averlo?
Per ultimo, volevo aggiungere che ho trovato in internet il riferimento ad una convenzione del SSI con la CAI del Novembre 2001 che prevede lo svolgimento di casi particolari di adozione, fra cui quello di coppie miste che adottano nel paese di origine di uno dei coniugi.Esiste ancora questa convenzione? Che cosa determina?
Insomma, come dovrei procedere?
Grazie,
J.R. | |
| | | stora
Numero di messaggi : 2 Data d'iscrizione : 01.10.09
| Titolo: Re: Riconoscimento sentenza adozione internazionale altre domande e rispos Lun Ott 05, 2009 6:05 am | |
| Salve, ancora a proposito della situazione riportata qui sopra, vorrei aggiungere che al Tribunale dei Minorenni di Venezia mi hanno parlato dell'art.41 della legge 218/1995. Questo potrebbe essere la soluzione per il mio caso? Grazie, J.R. | |
| | | Guido Baccoli Fondatore
Numero di messaggi : 2760 Età : 72 Località : Santo Domingo - Rep. Dominicana Data d'iscrizione : 12.01.08
| Titolo: Re: Riconoscimento sentenza adozione internazionale altre domande e rispos Sab Ott 10, 2009 1:28 am | |
| Gentile Stora, come avrà (spero) letto per i due casi di bambini del Congo, abbiamo fatto un rarissima eccezione al regolamento rispondendo continuamente alle domande e dubbi delle nostre altre due utenti e crecando di darle una mano anche con approfondimenti molto specifici, ma non possiamo assorbire tutte le nostre forze anche per un terzo caso, spero lo comprenda visto che rispondiamo gratuitamente in tutte le materie. Della 218/95 ne ho parlato anch'io nei precedenti interventi, ma e lo ripeto la materia è molto controversa. Se il Tribunale le ha detto ciò che riferisce e consoce il caso (altrimenti rimane sempre una risposta generica anche se indicativamente corretta), si faccia aiutare dal Giudice e dall'avvocato che penso avrà. Auguroni anche a lei _________________ Dr. Guido Baccoli Consulente legale - Burocratico e Giuridico ESCLUSIVAMENTE E SOLO per chi desidera per propria scelta ed esigenza, chiedere una consulenza completa individuale nei minimi particolari del suo caso personale o una difesa extragiudiziale, puó scrivere ed ottenere un preventivo di retribuzione e spese SPECIFICANDO NELL'OGGETTO: "PREVENTIVO" a guidobaccoli@hotmail.com . INDICE DEI MIEI ARGOMENTI PIÚ IMPORTANTI http://www.burocraziaconsolare.com/guido-baccoli-f84/indice-argomenti-piu-rilevanti-ed-importanti-di-guido-baccoli-t787.htm ____________________________ É meglio non avere legge, che non farla osservare.
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| | | lales
Numero di messaggi : 14 Data d'iscrizione : 15.09.09
| Titolo: Re: Riconoscimento sentenza adozione internazionale altre domande e rispos Dom Nov 08, 2009 6:42 am | |
| Buongiorno Guido,
purtroppo non ho ancora potuto aggiornare il sito con la soluzione del nostro caso di adozione (l'adozione di una nipotina con sentenza estera congolese, nel caso di una coppia mista italo congolese) in quanto siamo ancora in piena battaglia... Volevo ancora chiedervi un'informazione: abbiamo richiesto al Consolato l'accesso agli atti da noi consegnati al momento della richiesta di visto (il dossier completo) e dopo varie tergiversazioni il consolato ci ha chiesto ben 460 dollari di diritti (9 dollari a pagina fotocopiata). Mi pare una follia. Non sono riuscita a trovare le tariffe in vigore (se esistono), gli avvocati pure sono piuttosto sconcertati, in Italia l'accesso agli atti dovrebbe costare circa 0,25 centesimi di euro a copia. Può presso il consolato costare circa venti volte tanto??? Grazie, un caro saluto
l | |
| | | Amedeo Amministratori
Numero di messaggi : 1613 Età : 75 Data d'iscrizione : 14.06.08
| Titolo: Re: Riconoscimento sentenza adozione internazionale altre domande e rispos Dom Nov 08, 2009 11:59 am | |
| - lales ha scritto:
- Buongiorno Guido,
purtroppo non ho ancora potuto aggiornare il sito con la soluzione del nostro caso di adozione (l'adozione di una nipotina con sentenza estera congolese, nel caso di una coppia mista italo congolese) in quanto siamo ancora in piena battaglia... Volevo ancora chiedervi un'informazione: abbiamo richiesto al Consolato l'accesso agli atti da noi consegnati al momento della richiesta di visto (il dossier completo) e dopo varie tergiversazioni il consolato ci ha chiesto ben 460 dollari di diritti (9 dollari a pagina fotocopiata). Mi pare una follia. Non sono riuscita a trovare le tariffe in vigore (se esistono), gli avvocati pure sono piuttosto sconcertati, in Italia l'accesso agli atti dovrebbe costare circa 0,25 centesimi di euro a copia. Può presso il consolato costare circa venti volte tanto??? Grazie, un caro saluto
l Concordo con l'idea che sia una follia!!! Si porti una macchina fotografica digitale e copi le pagine di interesse con quella (al limite può anche copiare a mano). Se vuole togliersi qualche "macigno" dalle scarpe faccia fotocopiare una sola pagina di un qualche documento e si faccia rilasciare una ricevuta scritta di quanto pagato. La ricevuta la inoltri poi in copia alla Corte dei Conti ed alla ... Finanza!!! Un saluto, _________________ Amedeo Intonti
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solo per casi riservatissimi, e-mail: amedeointonti@burocraziaconsolare.com indice generale: http://www.burocraziaconsolare.com/amedeo-f80/indice-generale-di-amedeo-t767.htm#4762 Difensore Civico di www.tuttostranieri.it/forum/
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| | | PATRIZIA
Numero di messaggi : 35 Data d'iscrizione : 29.05.09
| Titolo: Re: Riconoscimento sentenza adozione internazionale altre domande e rispos Gio Dic 03, 2009 2:41 pm | |
| Cari Amici del Forum, Infine una buona notizia. Ho appena ricevuto dal mio avvocato in Italia la conferma del riconoscimento della sentenza di adozione del bambino adottato in R.D. Congo, da parte del Tribunale dei Minori di Roma. Inutile dirvi che ho urlato di gioia ricevendo questa comunicazione che rende effettiva l\'adozione anche nei miei confronti. Ecco il testo inviatomi dal mio legale: - Citazione :
- Gentile Signora Le comunico che il Tribunale dei Minori ha emesso il decreto che riconosce ad ogni effetto in Italia l\'adozione pronunciata dall\'autorità giudiziaria di Kinshasa . **********(Congo) in data **********in favore del minore **************, nato a Kinshasa il*************e degli adottanti: ************************e ************nata a Roma il**************, disponendo che il presente decreto sia trasmesso all\'Ufficio di Stato Civile di Roma per la trascrizione nei registri dello Stato Civile.
E\' forse necessario ricordare che la mia ambasciata aveva sostenuto che la procedura secondo il diritto congolese che avevo segiuito prima di chiedere il riconoscimento della sentenza ex art.36 comma 4 l. 184/1982, era \" inutile\" e che avevo \"sbagliato tutto\" nel lanciare tale procedura (testuale)...E mio dovere ringraziare in primo luogo il Dott. Scolaro per i suoi consigli precisi, chiari e approfonditi su di un soggetto, quello delle adozioni internazionali, che é particolarmente complesso, consigli tecnici che mi hanno permesso di intraprendere la migliore procedura nel più breve tempo.Ringrazio anche il Dott. Baccoli et il Dott. Amedeo nella loro qualità di amministratori del Forum per l interesse, l attenzione ed i consigli utili che mi hanno permesso di individuare la migliore procedura da seguire.Sottolineo ancora una volta che questo forum offre un servizio utile ai cittadinio italiani all\'estero che obbiettivamente hanno bisogno ancora piu\' degli altri italiani di un orientamento tecnico e giuridico per far valere i lori diritti di fronte a il loro interlocutore unico ed a volte \" capriccioso \" che é il loro consolato.Ancora grazie e non manchero\' di seguire regolarmente le vostre rubriche giuridiche e consigliare il vostro forum ai miei connazionali che dovessero aver bisogno di un consiglio in materia di diritto consolare.Per dare una connotazione umana alla storia, bisogna mettersi nei panni di un genitore che adotta un bambino secondo il diritto di un paese terzo dove risiede e che ha bisogno del riconosciemento del legame giuridico per potersi dire \" padre\" e \"madre\" fino in fondo.Dopottutto l adozione é un legame giuridico \"scelto\" e \"deciso\" che soppianta il legame biologico. Questo per spiegare come sia importante per un genitore adottivo finalizzare la procedura di adozione anche per il proprio paese di origine.Oggi mi sento finalmente e completamente la mamma del piccolo che ho adottato.Ancora Grazie a tutti,Patrizia
Ultima modifica di PATRIZIA il Gio Dic 03, 2009 5:19 pm - modificato 2 volte. | |
| | | Amedeo Amministratori
Numero di messaggi : 1613 Età : 75 Data d'iscrizione : 14.06.08
| Titolo: Re: Riconoscimento sentenza adozione internazionale altre domande e rispos Gio Dic 03, 2009 4:40 pm | |
| - PATRIZIA ha scritto:
- Cari Amici del Forum,
Infine una buona notizia.
Ho appena ricevuto dal mio avvocato in Italia la conferma del riconoscimento della sentenza di adozione del bambino adottato in R.D. Congo, da parte del Tribunale dei Minori di Roma. Inutile dirvi che ho urlato di gioia ricevendo questa comunicazione che rende effettiva l'adozione anche nei miei confronti.
Ecco il testo inviatomi dal mio legale:
- Citazione :
- Gentile Signora Le comunico che il Tribunale dei Minori ha emesso il decreto che riconosce ad ogni effetto in Italia l'adozione pronunciata dall'autorità giudiziaria di Kinshasa . **********(Congo) in data **********in favore del minore **************, nato a Kinshasa il*************e degli adottanti: ************************e ************nata a Roma il**************, disponendo che il presente decreto sia trasmesso all'Ufficio di Stato Civile di Roma per la trascrizione nei registri dello Stato Civile.
E' forse necessario ricordare che la mia ambasciata aveva sostenuto che la procedura secondo il diritto congolese era inutile e che avevo sbagliato tutto nel lanciare tale procedura...
E mio dovere ringraziare in primo luogo il Dott. Scolaro per i suoi consigli precisi, chiari e approfonditi sur un soggetto, quello delle adozioni internazionali, che é particolarmente complesso, consigli tecnici che mi hanno permesso di intraprendere la migliore procedura nel più breve tempo.
Ringrazio anche il Dott. Baccoli et il Dott. Amedeo nella loro qualità di amministratori del Forum per l interesse, l attenzione ed i consigli utili che mi hanno permesso di individuare la migliore procedura da seguire.
Sottolineo ancora una volta che questo forum offre un servizio utile ai cittadinio italiani all'estero che obbiettivamente hanno bisogno ancora piu' degli altri italiani di un orientamento tecnico e giuridico per far valere i lori diritti di fronte a il loro interlocutore unico ed a volte " capriccioso " che é il loro consolato.
Ancora grazie e non manchero' di seguire regolarmente le vostre rubriche giuridiche e consigliare il vostro forum ai miei connazionali che dovessero aver bisogno di un consiglio in materia di diritto consolare.
Per dare una connotazione umana alla storia, bisogna mettersi nei panni di un genitore che adotta un bambino secondo il diritto di un paese terzo dove risiede e che ha bisogno del riconosciemento del legame giuridico per potersi dire " padre" e "madre" fino in fondo.
Dopottutto l adozione é un legame giuridico "scelto" e "deciso" che soppianta il legame biologico. Questo per spiegare come sia importante per un genitore adottivo finalizzare la procedura di adozione anche per il proprio paese di origine.
Oggi mi sento finalmente e completamente la mamma del piccolo che ho adottato.
Ancora Grazie a tutti,
Patrizia Tantissimi auguri e complimenti per la sua determinazione. Proprio la sua determinazione è stata la chiave per risolvere il problema, al di la dei consigli chiesti e ricevuti. _________________ Amedeo Intonti
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| | | PATRIZIA
Numero di messaggi : 35 Data d'iscrizione : 29.05.09
| Titolo: Re: Riconoscimento sentenza adozione internazionale altre domande e rispos Lun Dic 07, 2009 8:37 am | |
| Cari amici del Forum, Credevo che la traversata del deserto fosse finita ma non avevo ancora fatto i conti con la mia ambasciata... Ho preso contatto con l ufficio consolare per chiedere cosa dovevo fare per richiedere il passaporto del bambino che ho adottato, una volta ottenuta la sentenza di Riconoscimento del Tribunale di Roma, e mi é stato detto che loro attendono l inscrizione dello stato civile e solo dopo - sulla base di un atto di nascita - potranno emettere il passaporto. Ho chiesto charimenti al mio legale per sapere come funziona l inscrizione all anagrafe di Roma, visto che io sono a Kinshasa e naturalmente non posso seguirla personalmente. Mi é stato ripsosto che in prinicpo dovrebbe farsi automaticamente ma non si sa in quanto tempo - mi ha parlato di diversi mesi. Come posso fare per accellerare questi tempi e soprattutto seguire che questa inscrizione si faccia effectivamente? Essendo io e il piccolo residenti all estero, non dovrebbe essere l ambasciata et il suo officale di stato civile a effectuare questa inscrizion al aire sualla base della sentenza del Tribunale di Roma? Vi prego di aiutarmi ancora una volta per concludere questo caso una volta per tutte. Ancora Grazie per i vostri consigli. Patrizia | |
| | | Amedeo Amministratori
Numero di messaggi : 1613 Età : 75 Data d'iscrizione : 14.06.08
| Titolo: Re: Riconoscimento sentenza adozione internazionale altre domande e rispos Lun Dic 07, 2009 10:20 am | |
| - PATRIZIA ha scritto:
- Cari amici del Forum,
Credevo che la traversata del deserto fosse finita ma non avevo ancora fatto i conti con la mia ambasciata...
Ho preso contatto con l ufficio consolare per chiedere cosa dovevo fare per richiedere il passaporto del bambino che ho adottato, una volta ottenuta la sentenza di Riconoscimento del Tribunale di Roma, e mi é stato detto che loro attendono l inscrizione dello stato civile e solo dopo - sulla base di un atto di nascita - potranno emettere il passaporto.
Ho chiesto charimenti al mio legale per sapere come funziona l inscrizione all anagrafe di Roma, visto che io sono a Kinshasa e naturalmente non posso seguirla personalmente. Mi é stato ripsosto che in prinicpo dovrebbe farsi automaticamente ma non si sa in quanto tempo - mi ha parlato di diversi mesi.
Come posso fare per accellerare questi tempi e soprattutto seguire che questa inscrizione si faccia effectivamente?
Essendo io e il piccolo residenti all estero, non dovrebbe essere l ambasciata et il suo officale di stato civile a effectuare questa inscrizion al aire sualla base della sentenza del Tribunale di Roma?
Vi prego di aiutarmi ancora una volta per concludere questo caso una volta per tutte.
Ancora Grazie per i vostri consigli.
Patrizia In quanto iscritta AIRE deve essere compito del consolato iscrivere il bambino dopo avergli, ovviamente, notificato la decisione del tribunale. Come al solito, nesuno conosce la procedura e nessuno vuole assumersi le responsabilità, per cui l'unico mezzo che ha a disposizione un buon burocrate per rimandare il più lontano possibile una decisione è dire a voce e non certo per iscritto che il tutto non si può fare o lo deve fare qualcun'altro!!! Un saluto, _________________ Amedeo Intonti
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| | | PATRIZIA
Numero di messaggi : 35 Data d'iscrizione : 29.05.09
| Titolo: Re: Riconoscimento sentenza adozione internazionale altre domande e rispos Lun Dic 07, 2009 1:32 pm | |
| Caro Amedeo, Grazie della sua risposta. In effeti la sentenza del Tribunale dei Minorenni di Roma "RICONOSCE AD OGNI EFFETTO L'ADOZIONE PRONUNCIATA DALL'AUTORITA GIUDIZIARIA DI KINSHASA" - testuale. In più, materiallemente, io non posso seguire da Kinshasa l'effettività di una trascrizione in Italia presso lo Stato Civile - come posso verificare se è automaticamente effettuata e nessuno mi sa dare i tempi per una transcrizione allo stato civile di Roma. Tutta la mia famiglia é iscritta a L'Aire, per questo ho chiesto se sulla base della sentenza - di cui avro' copia autentica a kinshasa nel corso della settimana - potevo ottenere, come per gli altri miei figli, l iscrizione all aire. La risposta che ho ottenuto é negativa. Che fare per far rispettare la sentenza e ottenere nel più breve tempo il passaporto? | |
| | | Amedeo Amministratori
Numero di messaggi : 1613 Età : 75 Data d'iscrizione : 14.06.08
| Titolo: Re: Riconoscimento sentenza adozione internazionale altre domande e rispos Lun Dic 07, 2009 4:27 pm | |
| - PATRIZIA ha scritto:
- Caro Amedeo,
Grazie della sua risposta.
In effeti la sentenza del Tribunale dei Minorenni di Roma "RICONOSCE AD OGNI EFFETTO L'ADOZIONE PRONUNCIATA DALL'AUTORITA GIUDIZIARIA DI KINSHASA" - testuale.
In più, materiallemente, io non posso seguire da Kinshasa l'effettività di una trascrizione in Italia presso lo Stato Civile - come posso verificare se è automaticamente effettuata e nessuno mi sa dare i tempi per una transcrizione allo stato civile di Roma. Tutta la mia famiglia é iscritta a L'Aire, per questo ho chiesto se sulla base della sentenza - di cui avro' copia autentica a kinshasa nel corso della settimana - potevo ottenere, come per gli altri miei figli, l iscrizione all aire. La risposta che ho ottenuto é negativa.
Che fare per far rispettare la sentenza e ottenere nel più breve tempo il passaporto? E' semplice!!! Si fa una richiesta scritta in consolato di registrazione del figlio allegando copia autentica della sentenza. Se provano a non prendere la domanda, si chiede che vengano messi per iscritto i motivi ai sensi sia dell'art. 7 del DPR 396 del 2000 sia della legge n. 241 del 1990. Se non prendono la domanda e non mettono per iscritto nulla si sporge querela per omissione in atti d'ufficio. Se mettono per iscritto un qualcosa si fa un ovvio ricorso citandoli anche peril risarcimento del danno. Se prendono al domanda e la rigettano per iscritto e previo preavviso anch'esso scritto (a cui si può replicare), si fa ricorso citandoli sempre anche per danni. Questi ricorsi si possono fare in Tribunale o al TAR. Un saluto, _________________ Amedeo Intonti
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| | | Guido Baccoli Fondatore
Numero di messaggi : 2760 Età : 72 Località : Santo Domingo - Rep. Dominicana Data d'iscrizione : 12.01.08
| Titolo: Re: Riconoscimento sentenza adozione internazionale altre domande e rispos Lun Dic 07, 2009 9:42 pm | |
| - PATRIZIA ha scritto:
- Cari Amici del Forum,
Infine una buona notizia. Ho appena ricevuto dal mio avvocato in Italia la conferma del riconoscimento della sentenza di adozione del bambino adottato in R.D. Congo, da parte del Tribunale dei Minori di Roma. Inutile dirvi che ho urlato di gioia ricevendo questa comunicazione che rende effettiva l\'adozione anche nei miei confronti.
Chiedo scusa per il mio ritardo, ma ho dei problemi di notifica dei nuovi messaggi del forum e ho il sospetto che anche il Dr Scolaro abbia lo stesso problema, oltre ai suoi notevolissimi impegni in corso (comunque lo avviserò io) non avevo ancora letto tutto il seguito. Auguroni sia per il successo che per la sua nuova veste di mamma. Che bella notizia per lo staff del nostro Forum, che anche se in eccezione al regolamento consentito dall'Amministrazione, sapere che abbiamo dato una mano ad una nostra utente...gioiamo con lei.!!!!! - PATRIZIA ha scritto:
- ...`...Ho preso contatto con l ufficio consolare per chiedere cosa dovevo fare per richiedere il passaporto del bambino che ho adottato, una volta ottenuta la sentenza di Riconoscimento del Tribunale di Roma, e mi é stato detto che loro attendono l inscrizione dello stato civile e solo dopo - sulla base di un atto di nascita - potranno emettere il passaporto......
Essendo io e il piccolo residenti all estero, non dovrebbe essere l ambasciata et il suo officale di stato civile a effectuare questa inscrizion al aire sualla base della sentenza del Tribunale di Roma?
In realtà a me pare che la procedura giusta sia quella di presentare l'atto di nascita congolese che riporta i vostri nomi come genitori, insieme alla sentenza del Tribunale dei minori e la dichiarazione di definitività della sentenza (passato in giudicato) legalizzata dal Tribunale (quindi in questo caso non la Prefettura) per richiedere all'Ambasciata la trascrizione da loro dovuta al Comune di vostro riferimento AIRE (se è diverso deve essere fatto a d entrambe i Comuni), l'iscrizione all'AIRE ed infine il rilascio del passaporto. Essendo sia l'adottato che i genitori , in terra congolese regolarmente iscritti all'Aire e non residenti in Italia (altrimenti l'Ambasciata avrebbe ragione) e la sentenza originale con il relativo atto di nascita entrambe congolesi, (ora delibati da sentenza italiana) il dovere istituzionale di procedere è dell'Ambasciata e non del Comune di vostra residenza AIRE (che farebbe probabilmente opposizione alla trascrizione per quanto riguarda la vostra non residenza in Italia, pretendendo la richiesta di trascrizione da parte appunto, dell'Ambasciata). Spero che il Dr Scolaro, che ancora una volta è il più specializzato in questo tipo di contrasti (Comune o Ambasciata? visto che i tre risiedono all'estero), possa ancora una volta dar conferma o smentita della mia interpretazione. - PATRIZIA ha scritto:
- Caro Amedeo,
Grazie della sua risposta. In effeti la sentenza del Tribunale dei Minorenni di Roma "RICONOSCE AD OGNI EFFETTO L'ADOZIONE PRONUNCIATA DALL'AUTORITA GIUDIZIARIA DI KINSHASA" - testuale........ potevo ottenere, come per gli altri miei figli, l iscrizione all aire. La risposta che ho ottenuto é negativa. Che fare per far rispettare la sentenza e ottenere nel più breve tempo il passaporto? - Amedeo ha scritto:
E' semplice!!! Si fa una richiesta scritta in consolato di registrazione del figlio allegando copia autentica della sentenza. Se provano a non prendere la domanda, si chiede che vengano messi per iscritto i motivi ai sensi sia dell'art. 7 del DPR 396 del 2000 sia della legge n. 241 del 1990. Se non prendono la domanda e non mettono per iscritto nulla si sporge querela per omissione in atti d'ufficio. Se mettono per iscritto un qualcosa si fa un ovvio ricorso citandoli anche peril risarcimento del danno. Se prendono al domanda e la rigettano per iscritto e previo preavviso anch'esso scritto (a cui si può replicare), si fa ricorso citandoli sempre anche per danni. Questi ricorsi si possono fare in Tribunale o al TAR... Sono d'accordo con Amedeo, però aspetterei l'interpretzione autoritaria ed importante del Dr Scolaro. Aggiungo che nel caso ribadisca il mio concetto di dovere da parte dell'Ambasciata, che il Tribunale che eventualmente si debba coinvolgere in caso di rifiuto scritto e motivato (comunque ha sempre il diritto all'altro passo e dipendendo come motivano il rifiuto, alle sue memorie difensive extragiudiziarie) è sicuramente il Tribunale ordinario e non il TAR (si tratta di diritto ormai diventato soggettivo e non di interesse legittimo). Leggere di nuovo l'argomento sull'indice generale e la sentenza del TAR che in caso di diritto soggettivo si dichiara incompetente. Non si preoccupi perchè vincerà e supererà anche questo ostacolo, a mio avviso posto solo per la brutta figura che avevano fatto nel dichiararle l'impossibilità di ottenere la delibazione della sentenza straniera di adozione, da parte del Tribunale italiano. Ancora auguroni. | |
| | | Sereno.SCOLARO Moderatore
Numero di messaggi : 420 Data d'iscrizione : 02.03.08
| Titolo: Re: Riconoscimento sentenza adozione internazionale altre domande e rispos Mar Dic 08, 2009 3:29 am | |
| Per favore, non si attribuiscano posizione di autorevolezza ("autoritario" avrebbe altro significato ...) a chi non merita alcuncheé ... Vanno distinti due aspetti: a) la trascrizione del provvedimento del tribunale per i minorenni di riconoscimento della sentenza estera di adozione, rispetto a b) la trascrizione dell'atto di nascita dell'adottato/a. La prima dovebbe avvenire, di norma, d'ufficio, cioe' il decreto, divenuto definitivo, è comunicato a cura del cancelliere all'Ufficiale dello stato civile. Sulla seconda sono, a volte, presenti prassi diferse: alcuni tribunale per i minorenni, provvedono alla trasmissione, unitamente al decreto di riconoscimento, anche dell'atto di nascita della persona adottata, altri rimettono questo adempimento ai genitori interessati. In questo ultimo caso, una volta avvenuta la trascrizione del decreto di riconoscimento dell'adozione pronunciata all'estero, la trascrizione dell'atto di nascita (do per scontato che debba essere munito di legalizzazione e, distintamente, di traduzione in forma ufficiale) puo' essere richiesta non solo direttamente (cioè presentandosi di persona avanti all'Ufficiale dello stato civile), ma anche con atto scritto, oltretutto trasmesso anche (si ripete, intenzionalmente, "anche") per posta (art. 12, comma 11 d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396). Tale trascrizione e' utile, ma e' piu' importante la prima (cioè la trascrizione del decreto del tribunale per i minorenni con cui ha riconosciuto la sentenz<a estera di adozione), essendo questa (art. 34, comma 3 L. 4 maggio 1983, n. 184 e succ. modif.) a determinare la titolarita' ad adottare, da parte del sindaco (nella specie del comune competente all'iscrizione AIRE, cioe' quello individuato come competente alla trascrizione del decreto medesimo) l'attestazione concerennte l'acquisto della cittadinanza (art. 3 L. 5 febbraio 1992, n. 91, nonché art. 16, comma 8 d.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572) come "effetto" dell'adozione, essendo uno dei genitori adottanti cittadiono italiano. Semmai, nella situazione specifica, vi potrebbe essere un fattore di "criticità", dato che (ahinoi !) il comune indicato ... non è particolarmente noto per la tempestività negli adempimenti .... (cioe', è noto per tempi di procedimenti particolarmente lunghi). Aspetto, questo ultimo, su cui si ha difficoltà ad aggiungere altro. | |
| | | Amedeo Amministratori
Numero di messaggi : 1613 Età : 75 Data d'iscrizione : 14.06.08
| Titolo: Re: Riconoscimento sentenza adozione internazionale altre domande e rispos Mar Dic 08, 2009 4:45 am | |
| - Sereno.SCOLARO ha scritto:
- Semmai, nella situazione specifica, vi potrebbe essere un fattore di "criticità", dato che (ahinoi !) il comune indicato ... non è particolarmente noto per la tempestività negli adempimenti .... (cioe', è noto per tempi di procedimenti particolarmente lunghi). Aspetto, questo ultimo, su cui si ha difficoltà ad aggiungere altro.
Se il comune di cui trattasi è quello di Roma, posso testimoniare direttamente che presentandosi con una particolare, molto particolare determinazione, si può ottenere una trascrizione ... immediatamente. Nota per gli Admin - Ho potuto verificare proprio in questo momento un errore tecnico del forum. Avevo già fornito una risposta, ma questa è arrivata tagliata/modificata ad invio avvenuto. Un saluto, _________________ Amedeo Intonti
Autore di: - Manuale di sopravvivenza burocratica per italiani con partner straniero - Ricongiungimento ... step by step reperibili su www.edizionidellimpossibile.com
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| | | PATRIZIA
Numero di messaggi : 35 Data d'iscrizione : 29.05.09
| Titolo: Re: Riconoscimento sentenza adozione internazionale altre domande e rispos Mar Dic 08, 2009 7:41 am | |
| Quindi, secondo il Dott. Scolaro - che ringrazio molto per il suo intervento - bisogna passare per l iscrizione al comune di Roma -tanto della sentenza che dell iscrizione allo stato civile, per ottenere l'atto di nascita italiano e non passare per l iscrizione all Aire. Eppure il mio legale mi ha detto che a suo avviso é l aire - e quindi l ambasciat a a kinshasa - che dovrebbe iscrivere il bambino allo stato civile. Francamente sono un po' persa... La legalizzazione della sentenza estera di adozione come la sua traduzione e legalizzazione é stata naturalmente depositata al Tribunale dei Minori e tutto il dossier "originale" non é più in mio possesso quindi io non ho alcun mezzo per chiedere direttamente la transcrizione della sentenza congolese se questo non é eseguito d'ufficio. Parlare di una procedura per posta mi sembra delicato e concretamente un poco aleatorio - impossibile di seguire il dossier. - Citazione :
- Sulla seconda sono, a volte, presenti prassi diferse: alcuni tribunale per i minorenni, provvedono alla trasmissione, unitamente al decreto di riconoscimento, anche dell'atto di nascita della persona adottata, altri rimettono questo adempimento ai genitori interessati
. Non sarebbe possibile chiedere esplicitamente al Tribunale anche l emissione dell atto di nascita? Questo faciliterebbe le cose visto che io sono residente all estero. Ed io che pensavo che il più duro fosse passato... | |
| | | Amedeo Amministratori
Numero di messaggi : 1613 Età : 75 Data d'iscrizione : 14.06.08
| Titolo: Re: Riconoscimento sentenza adozione internazionale altre domande e rispos Mar Dic 08, 2009 11:07 am | |
| - PATRIZIA ha scritto:
- Quindi, secondo il Dott. Scolaro - che ringrazio molto per il suo intervento - bisogna passare per l iscrizione al comune di Roma -tanto della sentenza che dell iscrizione allo stato civile, per ottenere l'atto di nascita italiano e non passare per l iscrizione all Aire. Eppure il mio legale mi ha detto che a suo avviso é l aire - e quindi l ambasciat a a kinshasa - che dovrebbe iscrivere il bambino allo stato civile.
Francamente sono un po' persa...
La legalizzazione della sentenza estera di adozione come la sua traduzione e legalizzazione é stata naturalmente depositata al Tribunale dei Minori e tutto il dossier "originale" non é più in mio possesso quindi io non ho alcun mezzo per chiedere direttamente la transcrizione della sentenza congolese se questo non é eseguito d'ufficio.
Parlare di una procedura per posta mi sembra delicato e concretamente un poco aleatorio - impossibile di seguire il dossier.
- Citazione :
- Sulla seconda sono, a volte, presenti prassi diferse: alcuni tribunale per i minorenni, provvedono alla trasmissione, unitamente al decreto di riconoscimento, anche dell'atto di nascita della persona adottata, altri rimettono questo adempimento ai genitori interessati
.
Non sarebbe possibile chiedere esplicitamente al Tribunale anche l emissione dell atto di nascita? Questo faciliterebbe le cose visto che io sono residente all estero.
Ed io che pensavo che il più duro fosse passato... Continuo comunque a pensare/ritenere che il referente legittimo sia il consolato. Per questo motivo insisto sul fatto che deve essere presentata una domanda e deve essere prodotta o una conclusione della pratica o un suo rifiuto con adeguate motivazioni da parte del consolato. Gli si deve dire che, a parte le norme di legge, se non emettono un provvedimento di rifiuto scritto, dove e per cosa si ricorre??? Un saluto, _________________ Amedeo Intonti
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