Italiani all'Estero e Stranieri in Italia
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 VISTI TIPO D FAMILIARI LUNGA DURATA - ABBAGLIO INTERPRETATIVO DEL MAE

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Guido Baccoli
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MessaggioTitolo: VISTI TIPO D FAMILIARI LUNGA DURATA - ABBAGLIO INTERPRETATIVO DEL MAE   VISTI TIPO D FAMILIARI LUNGA DURATA - ABBAGLIO INTERPRETATIVO DEL MAE EmptySab Gen 04, 2014 6:32 pm

Un abbaglio interpretativo o falsa applicazione di norme che dettavano erroneamente l'abolizione del visto di tipo D a lunga durata per familiari di cittadini italiani ed UE con una semplice comunicazione che non ha quindi valore di legge vedere qui CLIK QUI mette in crisi Consolati, Ambasciate e centinaia se non migliaia di italiani.

Da ricordare prima di tutto che siamo parte della UE e quindi abbiamo in parte perso la nostra Sovranitá, cosí come tutti gli altri Stati aderenti. Infatti il Parlamento UE quando emette un Regolamento (a differenza della Direttiva) é legge immediatamente applicabile dal momento della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale UE e non puó essere certamente cambiata da un semplice comunicato seppure si faccia riferimento a modifiche di leggi italiani (mal interpretate nel caso in oggetto).

Di fatto nemmeno una legge italiana o di qualsiasi altro Stato aderente, puó andare contro un Regolmento CE, che é per fare un paragone intendibile anche dai profani, come una specie di legge Federele USA e questo é il grosso abbaglio che é stato preso. Nonostante e per assurdo, seppure fosse stata azzeccata l'interpretazione, sarebbe immediatamente nulla per essere appunto contraria ad un REgolamento, nel caso specifico il REG 810/2009/CE.

Non posso sapere se questo errore é stato corretto nelle piú di 50 Ambasciate e Consolati italiani nel mondo (vedere lista nel comunicato il cui link é stato riportato e quindi leggibile per intero da coloro che vogliano approfondire), ma certamente in Repubblica Dominicana, in quei momenti stavo difendendo extragiudizialmente due clienti con Diffide ed esposti, le cose si sono rimesse a posto nel giro di un mese, concedendo ai coniugi di cittadini italiani che seguivo, il visto di tipo D lunga durata per motivi familiari.

Ad uso e consumo degli utenti e dei lettori, riporto la bozza della parte delle diffide ed esposti da me eseguiti, dove si tocca e si smonta l'argomento abrogazione dei visti di tipo D di lunga durata.

Dr. Guido Baccoli ha scritto:
....omissis....quando e se si dovrá presentare un modulo di richiesta visto di corta durata tipo C o uno per lunga durata di tipo D, come specificato nell’Allegato VII del REG 810/2009/CE, le cui modifiche date dal REG 610/2013, secondo l’art 7, entrano in vigore dal 18/10/2013 e la unica modificazione di tale allegato VII é: ‘’ punto 4, il quarto comma é sostituito dal seguente: Quando un visto é valido per piú di sei mesi, la durata del soggiorno é di 90 giorni su un periodo di 180 giorni’’. Essendo il Reg. una legge ‘’federale’’, immediatamente valida per tutti gli Stati dell’Unione, al contrario della Direttiva, per la quale la UE lascia che ogni Stato formalizzi una sua legge nazionale (nel nostro caso il Dlgs. 30/2007), seppure in rispetto delle linee guida, rimane da chiedersi che fine fa il visto D, per soggiorno di lunga durata citato nel punto 7 dell’allegato VII REG810/2009/CE: riporto fedelmente: ‘’Dicitura "TIPO DI VISTO"
Per facilitare la rapida identificazione da parte dei servizi di controllo, la dicitura indica, mediante le lettere A, C e D, il tipo di visto:
A : visto di transito aeroportuale (di cui all’articolo 2, punto 5, del presente
regolamento)
C : visto (di cui all’articolo 2, punto 2, del presente regolamento)
D : visto per soggiorno di lunga durata’’. Dicitura non abrogata dal REG 610/2013.
...omissis.....la comunicazione del MAE, ......omissis...... in data 06/08/2013, sia oltre che errata, anche gravemente provocatoria della sospensione del servizio visti. Infatti si fa rispettosamente notare che nella sintesi, si scrive: ‘’Di conseguenza, gli Uffici Visti non dovranno piú rilasciare visti di ingresso nazionali (tipo D) per motivi familiari, ai fini di un lungo soggiorno.....’’ ed anche:’’ É stato soppresso il richiamo all’obbligo del visto d’ingresso, ai fini del soggiorno fino a tre mesi (articolo 6, comma 2);.....omissis.
La modifica nazionale dell’attuazione della Direttiva 2004/38/CE, che ha modificato in parte il Dlgs 30/2007, non ha nessun potere di abrogare il visto D) visto per soggiorno di lunga durata’’, previsto da una Legge Federale dell’Unione in quanto Regolamento, valido al di sopra di qualsiasi altra norma nazionale. Inoltre parrebbe ci sia una gran confusione anche nell’interpretazione delle modifiche del Dlgs 30/2007, come da D.L. 23 giugno 2011, n. 89, modificato e convertito in legge dalla n 129/2011 (ed anche un inspiegabile ritardo nella sua applicazione dal 2011 ad oggi), in quanto sono state apportate modifiche nemmeno sostanziali agli artt. 6 (Diritto di soggiorno fino a tre mesi), 9 (Formalita' amministrative per i cittadini dell'Unione ed i loro familiari) e 10 (Carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea), che poco hanno a che fare con il diritto d’ingresso per i familiari definiti dall’art 2, stesso Dlgs. Non si comprende quindi, la conclusione dell’abolizione del visto D per soggiorni di lunga durata, (prevista dal REG 810/2009/CE ed abrogabile solamente da altro Regolamento CE) e non certo da una legge nazionale Dlgs 30/2007 e s.m., in attuazione di una Direttiva), in quanto come citato nella Comunicazione, l’articolo 6 (Diritto di soggiorno fino a tre mesi) essendo stato modificato nel 2° comma, togliendo la frase: ‘’che hanno fatto ingresso nel territorio nazionale ai sensi dell'articolo 5, comma 2’’ non significa affatto che sia stato abrogato l’intero art 5, cosí come nemmeno é stato abrogato il tipo di visto D per lunghi soggiorni, anche perché seppure sia stato abrogata la suddetta frase, si tratta sempre di familiari che possono soggiornare solo per visita fino a tre mesi, quindi con visto di turismo e certamente il coniuge extracomunitario non ha diritto di soggiornare solo fino a tre mesi (a meno che sia residente con il cittadino italiano all’estero), bensí fino ad un anno con il visto di tipo D multientrata ed il diritto a cinque anni di permanenza con la Carta di Soggiorno. Il collegamento con la contestazione e ragionamento del sottoscritto sull’errata e grave interpretazione comunicata come disposizione senza un Decreto Ministeriale, rimangono chiari esattamente nell’art 5 Diritto di ingresso, dello stesso 30/2007 e s.m. che detta:’’ I familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro sono assoggettati all'obbligo del visto d'ingresso, nei casi in cui e' richiesto. Il possesso della carta di soggiorno di cui all'articolo 10 in corso di validita' esonera dall'obbligo di munirsi del visto’’.
In ogni caso c’é da tener presente che, anche con l’assenza del visto d’ingresso o addirittura di un documento valido per l’espatrio, entrava ed entra in funzione l’eccezione del seguente comma 5 stesso art.: ‘’Il respingimento nei confronti di un cittadino dell'Unione o di un suo familiare non avente la cittadinanza di uno Stato membro, sprovvisto dei documenti di viaggio o del visto di ingresso, non e' disposto se l'interessato, entro ventiquattro ore dalla richiesta, fa pervenire i documenti necessari ovvero dimostra con altra idonea documentazione, la qualifica di titolare del diritto di libera circolazione’’. Anche l’Art. 7, Diritto di soggiorno per un periodo superiore a tre mesi, fa intendere chiaramente che i familiari dall’art 2, hanno diritto sia al visto che al soggiorno di lunga durata. Infine e pare abbastanza chiaro, nelle modifiche si parla esclusivamente di familiari che possono fare visita fino ad un soggiorno di 90 gg., ma non possono essere ricongiunti quindi per analogia e buon senso non puó riguardare il coniuge.
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