Italiani all'Estero e Stranieri in Italia
Vuoi reagire a questo messaggio? Crea un account in pochi click o accedi per continuare.
Italiani all'Estero e Stranieri in Italia

Consolato, Ambasciata, Matrimonio all'estero, Divorzio all'Estero, divorzio rapido, divorzio al vapore, Stranieri in Italia, Matrimoni misti, sposarsi all'estero, divorziarsi all'estero. REPUBBLICA DOMINICANA
 
IndiceIndice  PortalePortale  GalleriaGalleria  CercaCerca  Ultime immaginiUltime immagini  RegistratiRegistrati  AccediAccedi  

 

 Parto e maternita' in Italia anche se iscritta AIRE

Andare in basso 
3 partecipanti
AutoreMessaggio
claudiarobu




Numero di messaggi : 6
Data d'iscrizione : 24.09.11

Parto e maternita' in Italia anche se iscritta AIRE Empty
MessaggioTitolo: Parto e maternita' in Italia anche se iscritta AIRE   Parto e maternita' in Italia anche se iscritta AIRE EmptyGio Dic 11, 2014 8:30 am

Buongiorno,

avrei bisogno di assistenza per la situazione in cui mi trovo in questo momento e devo essere certa di seguire le procedure giuste.

Io e mio marito siamo attualmente iscritti all'AIRE come residenti a Londra. Lavoriamo entrambi qui ma mio marito si licenziera' a gennaio per iniziare un nuovo Lavoro in Italia come dipendente e per questo motivo dovra' registrarsi per il rimpatrio (da come ho letto sul sito del Consolato) - fin qui tutto chiaro.

Io sono incinta e andro' in maternita' a marzo 2015, faro' nascere nostro figlio in Italia e vorrei passare i miei 9-12 mesi di Statutory Maternity leave in Italia per poi tornare a Londra e mi chiedevo cose dovessi fare:

1. posso rimanere iscritta all'AIRE o devo registrarmi per il rimpatrio? (anche se si tratta solo di un anno?)

2. se dovessi cancellarmi dall'AIRE posso stare tranquilla che non ci siano problemi con la maternita' che e' erogata dal mio datore di Lavoro in UK? e soprattutto che non debba pagare nessuna tassa Italians sul reddito della maternita' visto che le pago gia' in UK?

3. posso essere a carico di mio marito (con contratto di Lavoro regolare italiano) anche se sono in maternita' con una compagnia UK? e/o residente in UK? ovviamente so gia' che non percepiro' oltre quello consentito per legge per essere a carico suo

4. se mio marito cambia residenza e si registra all'indirizzo dei suoi genitori per i prossimi 3 mesi, nel mentre cerca una sistemazione permanente, e poi volesse cambiarla nuovamente (una volta trovata la casa giusta) sarebbe complicato in termini di tempistiche e procedure?

grazie!
C
Torna in alto Andare in basso
yumino
Utente con esperienza
Utente con esperienza



Numero di messaggi : 106
Data d'iscrizione : 01.07.14

Parto e maternita' in Italia anche se iscritta AIRE Empty
MessaggioTitolo: Re: Parto e maternita' in Italia anche se iscritta AIRE   Parto e maternita' in Italia anche se iscritta AIRE EmptyGio Dic 11, 2014 12:36 pm

Premessa per dare una risposta completa bisognerebbe conoscere nel dettaglio la Sua situazione; Risponderò quindi come al solito in modo generico

Il paese in cui si è assicurati è sempre responsabile del pagamento delle prestazioni di malattia, maternità o paternità in denaro, vale a dire quelle sostitutive dello stipendio(Le prestazioni in denaro sostituiscono generalmente un reddito (stipendio) che viene temporaneamente meno a causa di una malattia o di una maternità/paternità). Tali prestazioni vengono erogate secondo le norme del paese in cui si è assicurati, indipendentemente da dove si abbia deciso di vivere o soggiornare.
L'importo e la durata di tali prestazioni dipendono interamente dalla legislazione del paese in cui si è assicurati. Tutte le prestazioni in denaro vengono generalmente pagate direttamente al beneficiario dall'ente competente di tale paese: per conoscere i propri diritti è quindi preferibile rivolgersi all'ente cui si è affiliati.

Nell'UE, il paese responsabile delle tue prestazioni previdenziali, comprese quelle familiari (assegni familiari, assegni per l'educazione dei figli, ecc.), dipende dal tuo status economico e dal tuo luogo di residenza, non dalla tua nazionalità.

Le normative nazionali determinano le condizioni alle quali i genitori ricevono le prestazioni familiari. Solitamente vi hanno diritto in un determinato paese dell'UE:

se ci lavorano
se percepiscono una pensione statale in base al regime di previdenza sociale di quel paese (ad esempio una pensione di vecchiaia, di invalidità o di reversibilità)
o semplicemente perché ci vivono.
Ricorda inoltre che le prestazioni familiari variano notevolmente all'interno dell'UE.

Tutta la tua famiglia vive nello stesso paese

Se ti trasferisci in un altro paese dell'UE insieme a tutta la tua famiglia e sei coperto dal sistema previdenziale locale, sarai soggetto al regime di prestazioni familiari di quel paese.

Tuttavia, se vieni distaccato all'estero per un breve periodo (meno di due anni) rimanendo affiliato al regime previdenziale del tuo paese di origine, spetta a quest'ultimo versarti le prestazioni familiari.

Tu e i tuoi familiari vivete in paesi diversi

Se i tuoi familiari non vivono nel paese in cui sei assicurato, potresti aver diritto alle prestazioni familiari in diversi paesi.

In tal caso, le autorità nazionali competenti terranno conto della situazione di entrambi i genitori e decideranno a quale paese spetta in primo luogo versare le prestazioni. La loro decisione si baserà sulle "regole di priorità".

Regole di priorità

Solitamente, il paese cui spetta erogare le prestazioni familiari è in primo luogo quello in cui il diritto a tali prestazioni si basa sul lavoro (tu o il tuo coniuge siete lavoratori dipendenti o autonomi)
Se il tuo diritto deriva da un lavoro (come lavoratore dipendente o autonomo) esercitato in due paesi, spetta al paese in cui vivono i tuoi figli erogare le prestazioni, se uno dei due genitori ci lavora. Altrimenti, deve versarli il paese in cui le prestazioni sono più elevate.
Se il diritto deriva da una pensione percepita in due paesi, spetta al paese in cui vivono i figli pagare le prestazioni, se è il paese che versa una delle pensioni. Altrimenti spetterà al paese in cui sei stato assicurato o hai vissuto più a lungo.
Se il tuo diritto deriva dall'aver avuto la residenza in entrambi i paesi, la responsabilità primaria ricade sul paese in cui vivono i tuoi figli.
Integrazioni

Se le prestazioni che ricevi dal paese "primario" risultano essere inferiori a quelle che avresti ricevuto dal paese "secondario" nel quale avevi ugualmente diritto agli assegni, il paese secondario pagherà un'integrazione equivalente alla differenza tra le due prestazioni. Ciò assicura che tu riceva il massimo delle prestazioni alle quali hai diritto.

Genitori divorziati

Se sei divorziato/a e il tuo ex coniuge riceve le prestazioni, ma non le utilizza per mantenere i vostri figli, puoi contattare l'autorità competente per le prestazioni familiari del paese in cui vivono i tuoi figli chiedendo che le prestazioni vengano versate direttamente a te, essendo tu la persona che di fatto mantiene la famiglia.

Dove chiedere le prestazioni familiari?

Puoi chiedere le prestazioni familiari in qualsiasi paese dell'UE in cui tu o l'altro genitore dei tuoi figli ne avete diritto. L'autorità del paese in cui presenti la domanda la trasmetterà a tutti gli altri paesi cui compete il tuo caso.

Se presenti la domanda nei tempi previsti in un paese, ciò varrà per tutti i paesi dell'UE nei quali hai diritto alle prestazioni familiari. Non ti possono rifiutare le prestazioni familiari alle quali hai diritto perché il paese al quale hai presentato la domanda iniziale l'ha trasmessa in ritardo all'autorità competente di un altro paese.

Informati presso le autorità nazionali sui termini per presentare la domanda di prestazioni familiari. Se non li rispetti potresti perdere il tuo diritto.
Le autorità nazionali sono obbligate a collaborare e a scambiarsi tutte le informazioni necessarie per gestire la tua domanda. Per superare le difficoltà dovute alle differenze linguistiche, le amministrazioni nazionali utilizzano documenti standard (gli ex moduli E) per lo scambio di informazioni.

Le prestazioni familiari variano notevolmente all'interno dell'UE

I paesi dell'UE possono stabilire liberamente le proprie norme riguardanti il diritto alle prestazioni e ai servizi. Tutti i paesi erogano prestazioni familiari; tuttavia, gli importi e le condizioni variano notevolmente. In alcuni paesi puoi ricevere assegni periodici, mentre in altri la tua situazione familiare ti dà il diritto ad agevolazioni fiscali piuttosto che alle indennità.

Per evitare spiacevoli malintesi che potrebbero avere un impatto significativo sul tuo reddito complessivo, informati sul regime previdenziale del tuo paese ospitante.

Per quanto riguarda il cambio di residenza ormai è in tempo reale.

La residenza in genere è il posto in cui si vive per almeno 183 giorni all'anno Non la può scegliere

Per quanto riguarda le tasse

Non esiste una normativa europea che stabilisca come tassare il reddito (salario, pensione, prestazioni, proprietà, successioni, donazioni o altre fonti di reddito) dei cittadini dell'UE che vivono, lavorano o soggiornano al di fuori del loro paese di origine.

Vi sono solo leggi nazionali e trattati fiscali bilaterali tra paesi, che però non prevedono tutte le eventualità e variano notevolmente.

Esistono tuttavia alcuni principi di base che si applicano nella maggior parte dei casi alle persone che trascorrono un periodo di tempo in un paese dell'UE diverso dal proprio:

Non esistono norme a livello europeo che stabiliscano come tassare il reddito dei cittadini dell’UE che vivono, lavorano o soggiornano in un paese diverso dal proprio.

Tuttavia, il paese in cui risulti residente ai fini fiscali può solitamente tassare il tuo reddito complessivo, da lavoro o indiretto. Ciò comprende i salari, le pensioni, le indennità, i redditi patrimoniali o da altre fonti e le plusvalenze derivanti dalla vendita di immobili, in tutti i paesi del mondo.

Ciascun paese ha la sua definizione di domicilio fiscale, ma:

sarai generalmente considerato residente ai fini fiscali nel paese in cui trascorri più di sei mesi all'anno
se trascorri meno di sei mesi all'anno in un altro paese dell'UE, il tuo domicilio fiscale dovrebbe rimanere nel tuo paese di appartenenza.
Verifica le aliquote d’imposta, i recapiti delle autorità fiscali e le definizioni di domicilio fiscale nei paesi dell’UE

In alcuni casi potresti essere considerato residente ai fini fiscali in due paesi, ed entrambi potrebbero chiederti di pagare le imposte sul tuo reddito complessivo. Fortunatamente, molti paesi hanno sottoscritto accordi contro la doppia imposizione, che solitamente fissano delle norme per stabilire quale dei due paesi può trattarti come residente ai fini fiscali.

Se il trattato fiscale non fornisce una soluzione o se la tua situazione è particolarmente complessa, contatta le autorità fiscali di uno dei paesi o di entrambi i paesi e chiedi loro di chiarire la tua situazione.

In base ad alcuni trattati contro la doppia imposizione, il paese nel quale percepisci tutto o quasi tutto il tuo reddito dovrebbe considerarti residente ai fini fiscali, anche se non ci vivi. Questo domicilio fiscale fittizio viene concesso da alcuni paesi ai lavoratori pendolari transfrontalieri .

In base alla normativa europea, ciascun paese dispone ancora di un certo margine di discrezionalità nel decidere cosa si intende per "quasi tutto". In ogni caso, a prescindere se il paese nel quale percepisci tutto o quasi tutto il tuo reddito ti consideri o meno come residente ai fini fiscali, dovrà concederti le stesse prestazioni e gli stessi sgravi fiscali che concede ai cittadini residenti.

Ovviamente, se ricevi tutte le prestazioni concesse ai cittadini residenti del paese in cui lavori, non è detto che tu abbia diritto anche a tutte le prestazioni e agli sgravi fiscali concessi a chi risiede nel paese in cui vivi. Sappi che le autorità fiscali si scambieranno le informazioni per evitare che tu non riceva due volte le prestazioni e gli sgravi fiscali.

Secondo le norme dell'UE, a prescindere dal paese dell’Unione in cui hai il domicilio fiscale, devi essere tassato allo stesso modo dei cittadini di tale paese e alle stesse condizioni. Ad esempio, nel paese in cui hai il domicilio fiscale o nel quale percepisci tutto o gran parte del tuo reddito, hai diritto a:

eventuali assegni familiari e deduzioni fiscali per le spese legate all'assistenza ai figli (anche se sostenute in un altro paese dell'UE)
eventuali detrazioni fiscali per gli interessi sui mutui, anche per una casa che possiedi in un altro paese dell’UE
un'imposizione cumulativa insieme al coniuge, se ciò è previsto da tale paese

Vi è il rischio della doppia imposizione se due paesi hanno il diritto di tassare il tuo reddito perché, ad esempio:

vivi in un paese dell'UE ma lavori in un altro (lavoratore pendolare transfrontaliero)
vieni distaccato all'estero per un breve periodo
vivi e cerchi lavoro all'estero e hai chiesto il trasferimento dell'indennità di disoccupazione dal tuo paese di origine
vivi come pensionato in un paese, ma ricevi la pensione da un altro paese.
In queste situazioni, sebbene tu sia sempre soggetto alla normativa fiscale del paese in cui risiedi, potresti anche dover pagare le tasse nel tuo paese di origine.

Fortunatamente, la maggior parte dei paesi aderisce ad accordi contro la doppia imposizione, che evitano che tu venga tassato due volte:

in base alla maggior parte degli accordi fiscali bilaterali, le tasse pagate nel paese in cui lavori vengono dedotte da quelle che versi nel tuo paese di residenza
in altri casi, il reddito che percepisci nel paese in cui lavori potrebbe essere considerato imponibile solo in quel paese ed esente dalle imposte nel tuo paese di residenza.
NB: le aliquote fiscali nei due paesi interessati saranno molto probabilmente diverse. Se l’aliquota fiscale nel paese in cui lavori è più elevata, sarà quella che devi versare - anche se è compensata dall’imposta applicata nel tuo paese di residenza, o se quest'ultimo ti esonera da qualsiasi altra imposta.

Per poter beneficiare degli sgravi fiscali per doppia imposizione, potresti dover dimostrare dove sei residente e che hai già pagato le tasse sul tuo reddito. Informati presso le autorità fiscali sapere quali prove e documenti devi presentare.

https://cittadinoeuropeo.wordpress.com/

Saluti
Torna in alto Andare in basso
bostik
Amministratori
Amministratori



Numero di messaggi : 3912
Località : Italia
Data d'iscrizione : 22.07.08

Parto e maternita' in Italia anche se iscritta AIRE Empty
MessaggioTitolo: Re: Parto e maternita' in Italia anche se iscritta AIRE   Parto e maternita' in Italia anche se iscritta AIRE EmptyVen Dic 12, 2014 10:18 am

Grazie all'amico Yumino per la risposta ma ricordo all'utente Claudiarobu che non possiamo fare consulenze dettagliate online.Lei fa tante domande e specifiche alle quali per regolamento non possiamo rispondere.
Saluti
Torna in alto Andare in basso
Contenuto sponsorizzato





Parto e maternita' in Italia anche se iscritta AIRE Empty
MessaggioTitolo: Re: Parto e maternita' in Italia anche se iscritta AIRE   Parto e maternita' in Italia anche se iscritta AIRE Empty

Torna in alto Andare in basso
 
Parto e maternita' in Italia anche se iscritta AIRE
Torna in alto 
Pagina 1 di 1
 Argomenti simili
-
» Matrimonio civile in Italia, iscritta AIRE
» iscritta all'AIRE in Inghilterra ma partorire in Italia
» MATRIMONIO RELIGIOSO IN ITALIA TRA ITALIANA ISCRITTA AIRE E AMERICANO
» matrimonio in italia tra italiana iscritta aire in london e americano
» Matrimonio in Italia tra Italiana iscritta AIRE Londra con Inglese

Permessi in questa sezione del forum:Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum.
Italiani all'Estero e Stranieri in Italia :: ITALIANI ALL'ESTERO :: RESIDENZA ALL'ESTERO ED IN ITALIA :: RESIDENZA IN ITALIA-
Vai verso: