Piè che di problemio si tratta di una procedura di trascrizione diversa. Infatti, in sede di trascrizione non operano più le norme del c.d. "matrimonio concordatario", non potendosi avere la preventiva pubblicazione a norma delle leggi civili (che presuppone che almeno uno dei 2 sposi sia residente in Italia), avendo le norme (dello Stato) che regolano questo procedimento applicazione unicamente in Italia, ma il matrimonio può essere, parimenti, trascritto, con altra procedura (art. 13 L. 27 maggio 1929, n. 847).
Tale procedura richiede l'affissione (per 10 giorni consecutivi) di un avviso di avvenuta celebrazione del matrimonio e, nel frattenpo, l'acquisizione degli atti/documenti che provino l'assenza di condizioni di intrascrivibilità.
Vi è, per altro, un aspetto del tutto importante, anche a questi fini, consistente nel fatto che, essendo lo sposo cittadino di altro Stato, dovrà essere in possesso del certificato di capacità matrimoniale (previsto, anche, per quanto riguarda la modulistica, dalla Convenzione fatta a Monaco il 5 settembre 1980, di cui sono parte sia l'Italia che la Germania), documento che può essere allegato alla richiesta di trascrizione.
Inoltre (ipotizzando che il soggiorno dello sposo sia limitata alla fase di celebrazione e comunque non sia superiore a 3 mesi), è necessario che lo sposto tedesco si avvalga della facoltà di cui all'art. 5, comma 5.bis D. Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30, consistente nel rendere una diochiarazione di presenza ad ufficio di polizia (questura, commissariato di P.S.) lacui copia (autenticata) va anche'essa allegata all'atto di matrimonio di cui è richiesta la trascrizione. Certo, si tratta di una facoltà, solo che il suo mancato esercizio produce la presunzione che vi sia un soggiorno in Italia da oltre 3 mesi, il ché produrrebbe una situazione (presuntiva, ma non va sottovalutata) di non regolarità del soggiorno.