Guido Baccoli Fondatore
Numero di messaggi : 2760 Età : 71 Località : Santo Domingo - Rep. Dominicana Data d'iscrizione : 12.01.08
| Titolo: Divorzio e tentativo di conciliazione Gio Apr 24, 2008 10:43 pm | |
| Una relativamente recente sentenza della Cassazione, ha stabilito due principi che molti ritengono indefettibili (agg. che può mancare, venir meno), riguardo il giudizio di divorzio richiesto congiuntamente, detto in termini non legali ne' giuridiche, per mutuo consenso. Il primo é quello che il Giudice, prima di sentenziare il divorzio, si troverebbe nell'obbligazione di tentare una riconciliazione. Gli addetti ai lavori e/o chi si é gia divorziato, sanno benissimo che il tutto si riduce a una domanda da parte del giudice, di richiesta di conferma ai due divorziandi, se nel frattempo non abbiano cambiato idea e/o ritengono ancora possibile mantenere in piedi il matrimonio; quindi si risolve tutto in una o due domande, diciamo cosí botta e risposta, senza che il giudice cerchi di mediare una vera e propria conciliazione con argomentazioni e lunghi discorsi, per portare la coppia a ragionare.
Il secondo é quello per cui non é necessario nemmeno la comparizione (presenza) dell'altro coniuge costituitosi a mezzo di difensore, quando é ormai inutile ed evidente ogni tentativo di riconciliazione, vista la determinazione, anche con la presenza dell'avvocato della parte assente, di ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Anche l'assenza e la rappresentazione con il difensore, indica inequivocabilmente al giudice, il disinteresse totale a un tentativo di concializione che, come ho sopra rimarcato é ridotto a una sola richiesta di conferma e non a lunghi discorsi per convincere le parti. Corte di Cassazione Sezione I civile Sentenza 16 novembre 2005, n. 23070 Divorzio e tentativo di conciliazione La Corte di Cassazione con la sentenza n. 23070 del 16 novembre 2005, ha confermato in materia di divorzio un fondamentale principio, vale a dire quello secondo cui nel relativo processo, il tentativo di conciliazione ad opera del presidente del tribunale, nonostante sia un atto necessario per l’indagine circa l’irreversibilità della fine del rapporto coniugale sotto i profili spirituale e materiale, non è, tuttavia, un presupposto indefettibile del giudizio.Conseguentemente, la mancata comparizione di una delle parti non rende necessaria la fissazione di una nuova udienza presidenziale che, per contro, potrà essere del tutto omessa qualora non se ne ravvisi la necessità, come, ad esempio, nel caso in cui sia già nota l’intenzione della parte non comparsa, costituitasi a mezzo di difensore, di ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, rendendosi in tal modo evidente l'inutilità del tentativo di conciliazione. | |
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