Italiani all'Estero e Stranieri in Italia
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 DISCUSSIONI SULLA VALIDITÀ DELLA SENTENZA STRANIERA EXTRA UE

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Michele Cecchi
Guido Baccoli
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Michele Cecchi




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MessaggioTitolo: Re: DISCUSSIONI SULLA VALIDITÀ DELLA SENTENZA STRANIERA EXTRA UE   DISCUSSIONI SULLA VALIDITÀ DELLA SENTENZA STRANIERA EXTRA UE - Pagina 2 EmptyMar Mar 03, 2009 1:26 pm

Ringrazio come sempre i Dottori Scolaro e Baccoli per le risposte,oggi sono stato dai carabinieri che però mi hanno detto (pur avendogli elencato dettagliatamente tutte le omissioni commesse dall'UdSC),che in questo caso,non si tratta di rifiuto inquanto lui scrive:"Al fine di definire la pratica in oggetto questo ufficio ha chiesto parere al Ministero dell'Interno circa la trascrivibilità del divorzio."e che per tanto non sussiste il reato di omissione di atti d'ufficio.
Mi hanno consigliato quindi di mettere tutto quanto in mano ad un avvocato (cosa che ho già provveduto a fare).
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Amedeo
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MessaggioTitolo: Re: DISCUSSIONI SULLA VALIDITÀ DELLA SENTENZA STRANIERA EXTRA UE   DISCUSSIONI SULLA VALIDITÀ DELLA SENTENZA STRANIERA EXTRA UE - Pagina 2 EmptyMar Mar 03, 2009 1:51 pm

Gent.mo sig. Checchi, un saluto.

Michele Cecchi ha scritto:
Ringrazio come sempre i Dottori Scolaro e Baccoli per le risposte,oggi sono stato dai carabinieri che però mi hanno detto (pur avendogli elencato dettagliatamente tutte le omissioni commesse dall'UdSC),che in questo caso,non si tratta di rifiuto inquanto lui scrive:"Al fine di definire la pratica in oggetto questo ufficio ha chiesto parere al Ministero dell'Interno circa la trascrivibilità del divorzio."e che per tanto non sussiste il reato di omissione di atti d'ufficio.
Mi hanno consigliato quindi di mettere tutto quanto in mano ad un avvocato (cosa che ho già provveduto a fare).

Per quanto possibile i carabinieri, ma anche la polizia, cercano sempre di non dar seguito alle querele. Un po' come il burocrate che non vuole dar corso ad una prcedura per non vedere il suo ufficio gravato da situazioni un po' lunghe e complesse.

Si aggiunga, inoltre, che spesso in piccoli centri si conscono tutti ed il carabiniere può ben conoscere l'USC. Così dicendo gli risparmierebbe un bel po' di fastidi.

Come ha specificato il dott. Scolaro, l'USC deve procedere in modo autonomo. Può anche farsi consigliare da organismi gerachicamente superiori, ma l'utente non deve essere coinvolto in questo.

Se i fatti non costituissero il reato di omissione in atti d'ufficio sarà il giudice a stabilirlo e non certo un appuntato dei carabinieri.

Un saluto,
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Michele Cecchi




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MessaggioTitolo: Re: DISCUSSIONI SULLA VALIDITÀ DELLA SENTENZA STRANIERA EXTRA UE   DISCUSSIONI SULLA VALIDITÀ DELLA SENTENZA STRANIERA EXTRA UE - Pagina 2 EmptyMar Mar 03, 2009 2:05 pm

Eg.Dr.Intonti,
...non volevo dirlo ma è quello che avevo pensato anch'io certo è che a questo punto,l'idea di nominare un buon avvocato (che sia chiaramente ferrato in materia di divorzi all'estero e 218/95),non mi sembra sbagliata.
Anche secondo me l'omissione c'è stata ed il rifiuto è avvenuto in un modo a mio avviso assai peggiore e cioè: non gliela rifiuto,(ufficialmente)ma neanche la annoto...come anche i carabinieri mi hanno detto,sicuramente l'avvocato riuscirà a trovare le motivazioni necessarie ad una eventuale denuncia per omissione.E comunque provvedendo a sbloccare la situazione.
Grazie.
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MessaggioTitolo: Re: DISCUSSIONI SULLA VALIDITÀ DELLA SENTENZA STRANIERA EXTRA UE   DISCUSSIONI SULLA VALIDITÀ DELLA SENTENZA STRANIERA EXTRA UE - Pagina 2 EmptyMar Mar 03, 2009 5:18 pm

I Carabinieri devono in ogni caso, prendere la denuncia, ossia non possono dire che il reato non esiste...il loro dovere é prendere le dichiarazioni della denuncia e trasmetterli alla Procura della Repubblica:

art. 328 C.P. – Omissione d’atti d’ufficio

Il pubblico ufficiale o l'incaricato del pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto dell'ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire due milioni. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa (1).

(1)Articolo così sostituito dalla L. 26 aprile 1990, n. 86.
e per un semplice esempio
OMISSIONE O RIFIUTO DI ATTI DI UFFICIO

Tribunale Crotone, 15 marzo 2008
Elemento materiale
Codice Penale art. 328
Per mezzo della previsione dell'art. 328 c.p. sono sanzionati sia l'omissione dell'atto decorso il termine di trenta giorni dalla richiesta, sia l'omissione della comunicazione dei motivi del ritardo. «Atto d'ufficio» è, tuttavia, pur sempre l'atto dovuto della p.a., l'atto al cui compimento l'intraneo sia obbligato e che sia, pertanto, idoneo a esprimere utilmente la posizione della p.a. nel rapporto amministrativo con i privati. Dunque, non ogni richiesta di atto che il privato sollecita all'ente ha idoneità ad attivare il meccanismo per l'operatività della previsione di cui all'art. 328, comma 2, c.p., ma solo quelle richieste che siano funzionali a un effettivo e doveroso dinamismo della p.a. stessa.

ed altro:
OMISSIONE O RIFIUTO DI ATTI DI UFFICIO
Elemento psicologico

Cassazione penale , sez. VI, 05 giugno 2007, n. 31669
Codice Penale art. 328
Il reato di omissione di atti d'ufficio (art. 328, comma 2, c.p.), sotto il profilo dell'elemento soggettivo, richiede la prova della consapevolezza del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio di avere ingiustificatamente omesso di dare risposta all'intimazione del privato; indagine che deve essere particolarmente accurata in presenza di tempestive iniziative adottate ai fini della istruzione della pratica, di cui il privato sia stato messo a conoscenza.
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MessaggioTitolo: Re: DISCUSSIONI SULLA VALIDITÀ DELLA SENTENZA STRANIERA EXTRA UE   DISCUSSIONI SULLA VALIDITÀ DELLA SENTENZA STRANIERA EXTRA UE - Pagina 2 EmptyMer Mar 04, 2009 12:24 am

A parte gli aspetti penalistici, rispetto a cui il giudice potrebbe anche considerare l'assenza delle'elemento psicologico dato che una motivazione è stata comunque data e tralasciando la sua debolezza e(o i suoi vizi, considero che l'aspetto penale non avrebbe esiti: infatti, anche nell'evenienza che vi sia condanna (in sede penale; e sia lecito dubitare su tale conclusione del procedimento penale), questa non porterebbe al risultato atteso, che è quello di ottenere il riconoscimento dell'efficacia della sentenza di scioglimento del matrimonio pronuncia all'estero.

Richiamo, ancotra una volta, l'art. 67 L. 31 maggio 1995, n. 218 che non considera un "rimedio" contro un rifiuto, ma considera un aspetto forse più importante, cioè tale norma a per oggetto la richiesta di accertamento della sussistenza delel condizioni per il riconoscimento, in presenza di un fatto (l'opposizione o la contestazione attorno all'efficacia della sentenza emessa all'estero), senza neppure entrare nel merito sulla fondatezza, od altri fattori, di tali opposizioni e/o contestazioni, neppure rilevando il soggetto da cui queste ultime derivino.
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MessaggioTitolo: Re: DISCUSSIONI SULLA VALIDITÀ DELLA SENTENZA STRANIERA EXTRA UE   DISCUSSIONI SULLA VALIDITÀ DELLA SENTENZA STRANIERA EXTRA UE - Pagina 2 EmptyMer Mar 04, 2009 1:41 am

Dr Scolaro, é stata omessa la richiesta delle notizie sul procedimento ai sensi dell'art 7 e 8 L 241/90 ed in piú, lo ripeto, come lei mi ha insegnato, doveva dare la possibilitá di difesa ai sensi dell'art 10 bis e queste due cose mi pare di capire, non sono state fatte, nonostente le ripetute richieste.

Oltremodo, come lei osserva giustamente, il fatto che non é stato indicato nemmeno il ''rimedio'' contro il rifiuto lasciando il cittadino utente nell'aria e in un totale sconvolgimento e confusione, a mio avviso l'elemento psicologico esiste eccome. Inoltre, come se non bastasse, si é sottratto ai suoi doveri di ufficio, per paura, per insicurezza, per e mi perdoni, forse ignoranza (visto che uno dei motivi che ci ha riferito l'utente era che la sentenza di separazione legale in Italia era incompatibile con il divorzio all'estero), senza nemmeno entrare nel merito della fondatezza del rifiuto. Per ultimo, non per importanza, é la frase che rimane in attesa del parere del Mininterno....se questo non é sottrarsi al proprio dovere di ufficio, io non so piú che deve fare per essere accusato di omissioni di atti di ufficio.

L'eventuale processo di delibazione in questo caso non sarebbe bloccato dal penale, in quanto gli oggetti sono diversi. Comunque, questa é la mia infarinatura penale e chiederó ai due nostri penalisti di intervenire e dare la loro opinione.
Ometto altri commenti perché carissimo Dr Scolaro, se questi atteggiamenti di alcuni UdSC avessero solo un centesimo percentuale delle Sue conoscenze e cognizioni, queste cose non succederebbero e forse é anche ora che si paghi caro questo guadagnarsi lo stipendio pubblico, senza essere all'altezza del compito e aggravante, se é vero, ha riferito all'utente che é docente di diritto internazionale...ma siamo matti? Che speranze abbiamo di rimettere in sesto l'Italia e far rispettare le leggi e mettere persone preparate nei posti giusti e in proporzione alla loro preparazione.
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MessaggioTitolo: Re: DISCUSSIONI SULLA VALIDITÀ DELLA SENTENZA STRANIERA EXTRA UE   DISCUSSIONI SULLA VALIDITÀ DELLA SENTENZA STRANIERA EXTRA UE - Pagina 2 EmptyMer Mar 04, 2009 3:06 am

Un saluto a tutti.

L'importanza dell'azione penale, secondo me ed in questi casi, è data, più che dalla possibile condanna che ne può scaturire, dal fatto che il burocrate, che si comporta in modo "disinvolto", deve sapere che l'utente può creargli più danni di quelli che intenderebbe evitare assumendosi una responsabilità.

Un saluto a tutti,
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Michele Cecchi




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MessaggioTitolo: Re: DISCUSSIONI SULLA VALIDITÀ DELLA SENTENZA STRANIERA EXTRA UE   DISCUSSIONI SULLA VALIDITÀ DELLA SENTENZA STRANIERA EXTRA UE - Pagina 2 EmptyMer Mar 04, 2009 4:14 am

Buon giorno a tutti e grazie per essere intervenuti sull'argomento in questione.
Posso assicurare che almeno dal mio modesto punto di vista,essendo il diretto interessato,l'elemento psicologico sussiste e pure parecchio essendo stato ripetutamente "rassicurato" dall'UdSC e di conseguenza avendo anche comunicato la "buona notizia" a quella che sarà la mia futura moglie (che si trova a circa 8000 Km da Roma),alla quale poi ho dovuto spiegare (per telefono),che erano sorti problemi vari e che l'UdSC aveva cambiato idea...Poi ad aggravare ulteriormente il tutto c'è anche il fatto che sono in procinto di trasferirmi all'estero definitivamente e che quindi dovrò delegare un avvocato che provveda a sbloccare la situazione chiaramente pagandolo fior di soldi,tutto per colpa di questo signore...E aggiungo che al contrario di quello che i carabinieri sostengono,l'omissione c'è stata e cosa ancor più grave,corredata da "bugie"di vario tipo da parte dell'UdSC solo per poter guadagnare tempo e trovare più "cavilli" ostativi al riconoscimento della sentenza.
Ora mi ritrovo divorziato in Repubblica Dominicana e sposato in Italia,con il risultato che non posso nemmeno contrarre nuovo matrimonio Exclamation

Ora non mi resta che sperare nell'avvocato,...
un saluto.
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Michele Cecchi




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MessaggioTitolo: Re: DISCUSSIONI SULLA VALIDITÀ DELLA SENTENZA STRANIERA EXTRA UE   DISCUSSIONI SULLA VALIDITÀ DELLA SENTENZA STRANIERA EXTRA UE - Pagina 2 EmptyMer Mar 04, 2009 4:27 am

ah dimenticavo...la sensazione di impotenza,quando i carabinieri mi hanno detto che non avrei potuto denunciarlo,mi ha mandato ancora più in depressione...sentendomi non tutelato in nessun modo davanti alla prepotenza di questo individuo...sono davvero furioso.
E' vero che l'obbiettivo primario (come dice il dr.Scolaro) è che venga annotata la sentenza,ma sarebbe anche giusto che pagasse i danni morali e materiali che ha causato.Non ho altro da aggiungere.

Un saluto a tutti.
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MessaggioTitolo: Re: DISCUSSIONI SULLA VALIDITÀ DELLA SENTENZA STRANIERA EXTRA UE   DISCUSSIONI SULLA VALIDITÀ DELLA SENTENZA STRANIERA EXTRA UE - Pagina 2 EmptyMer Mar 04, 2009 11:41 am

Un saluto a tutti.

Per evitare commenti del carabiniere, bisogna recarsi con la querela già scritta. Si consegna e basta. Sarà un giudice a stabilire il da farsi.

Io ho dovuto pr due volte querelare il dirigente di un Ufficio Immigrazione e sono andato, appunto, dai carabinieri con la querela scritta.

La prima volta viene letta dall'appuntato in portineria. Mi invia da un superiore che la legeg anche lui. Quest'ultimo mi invia dal comandante della stazione ed anche questi la legge. Al termine mi chiede se voglio procedere o risolvere la questione. Ovviamente ero più interessato alla soluzione del problema (non accettavano di prendere proprio domanda di CdS, perchè chiedevano documenti non dovuti). Il Comandante telefina davanti a me al comandante della stazione di polizia ove era situato l'Ufficio Immigrazione e devo dire che non è stato "tenero"!!! Fatto stà che il giono successivo il problema fu "stanamente" risolto.

La seconda volta, dopo una mia diffida ad adempiere, l'Ufficio Immigrazione chiede per iscritto documenti "validati". Scaduta la prima diffida porto la querela scritta dai carabinieri e inoltro un'altra diffida. Scade la seconda diffida. Stavo per scrivere la terza diffida e la seconda querela quando chiamano al telefono: "Venga a prendere il titolo di soggiorno del suo parente"!!!

Ecco a cosa servono diffide e querele!!!

Un saluto a tutti,
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MessaggioTitolo: Re: DISCUSSIONI SULLA VALIDITÀ DELLA SENTENZA STRANIERA EXTRA UE   DISCUSSIONI SULLA VALIDITÀ DELLA SENTENZA STRANIERA EXTRA UE - Pagina 2 EmptyMer Mar 04, 2009 11:52 am

Certamente, nella situazione i c.d. vizi sono piu' di uno e non tutti secondari.

In precedenza, mi premeva solo segnalare l'autonomia dei procedimenti sul piano penalistico e sul piano civilistico, considerando principalmente che alla persone in genere "preme" di più ottenere il riconoscimento della sentenza emessa all'estero.
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MessaggioTitolo: Re: DISCUSSIONI SULLA VALIDITÀ DELLA SENTENZA STRANIERA EXTRA UE   DISCUSSIONI SULLA VALIDITÀ DELLA SENTENZA STRANIERA EXTRA UE - Pagina 2 EmptyGio Mar 05, 2009 7:02 pm

Mi complimento anzitutto con gli esperti che, con competenza e garbo, si confrontano su una materia così complessa, fornendo un prezioso ausilio agli utenti del forum.
Per ciò he attiene i risvolti strettamente penali, mi permetto di dire che, pur comprendendo le ragioni che, a volte, inducono un ufficiale di p.g. (es. il maresciallo della Stazione CC) a "sconsigliare" ad un privato cittadino di presentare una denuncia/querela, ovvero di rivolgersi ad un legale, è bene ribadire (come già è stato fatto) che egli NON può rifiutarsi di riceverla. Altrimenti tale condotta sarebbe la prima a poter sconfinare in un comportamento omissivo di rilevanza penale.

Per quanto attiene le "omissioni" commesse da un U.d.c. e, più in generale, da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, bisogna tener presente che non sempre e, direi, non facilmente è sussistente o comunque comprovabile l' elemento psicologico, il famigerato "dolo".
Taluni comportamenti "oggettivamente" omissivi, pur danneggiando a vario titolo chi ne è vittima, sono spesso dettati da: scarsa qualificazione professionale, incompetenza, negligenza...e non di rado si accompagnano ad un' intollerabile arroganza. Ma, a mio parere, ciò non implica automaticamente la sussistenza del dolo, che (salvo i casi espressamente previsti) è un elemeno essenziale affinché la violazione di una norma, prevista come reato, abbia rilevanza penale e conduca quindi ad una condanna.
Ovviamente tale valutazione spetta all'Autorità Giudiziaria e non al denunciante nè, tantomeno, alla polizia giudiziaria. Ma concordo sul fatto che è sempre opportuno, di fronte a simili casi, valutare preliminarente la strada più efficace, produttiva (e rapida!) sia per conseguire il ns risultato sia, perché no, per censurare, anche in maniera diversa dalla (eventuale) sanzione penale, chi non sa fare il proprio mestiere.

Saluti.
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Guido Baccoli
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MessaggioTitolo: Re: DISCUSSIONI SULLA VALIDITÀ DELLA SENTENZA STRANIERA EXTRA UE   DISCUSSIONI SULLA VALIDITÀ DELLA SENTENZA STRANIERA EXTRA UE - Pagina 2 EmptyGio Mar 05, 2009 10:18 pm

Un particolare ringraziamento al nostro esperto in penale Gulliver40.
Certo che non é facile dimostrare l'elemento psicologico (dolo), peró, come giustamente dice Amedeo, io credo che in questi casi molto gravi di comportamento, descritte dal Signor Michele Cecchi, debbano esserci elementi piú forti come ad es. la semplice notizia di reato diretto alla Procura della Repubblica o ai Carabinieri o alla Polizia Giudiziaria, perché questi, come dice lei Gulliver40, ''comportamenti "oggettivamente" omissivi, pur danneggiando a vario titolo chi ne è vittima, sono spesso dettati da: scarsa qualificazione professionale, incompetenza, negligenza...e non di rado si accompagnano ad un' intollerabile arroganza'', tolgano l'arrognaza al funzionario e di conseguenza quest'ultimo, si senta per lo meno, in una maggior consapevolezza e responsabilitá del suo agire.
Rimanendo sempre in questi casi estramente gravi, credo che solo cosí gli autori capiscono che si mettono in possibili e seri guai, se il PM e poi il giudice, individuano il dolo. Quindi l'effetto sarebbe che prima di rifiutarsi o meglio (dovrei dire peggio) come nel caso del Signor Cecchi, non insistano a non mettere le ragioni per iscritto ripetutamente richieste e i cui termini per farlo sono giá scaduti (e qui il dolo a mio avviso é piú facile dimostrarlo), elencando a voce una serie di corbellerie come quella della sentenza o procedimento di separazione legale, che a suo avviso, é incompatibile con il divorzio. Credo che una relazione dei fatti come notizia di reato, abbia almeno la conseguenza che il signor ''so tutto'', che spara corbellerie e si distoglie e sottrae dalle sue funzioni e responsabilitá, almeno si sbrighi ad informarsi da fonti attendibili come, per un semplice esempio nel forum di comuni.it o altri che hanno a disposizione (Gulliver, anche cosí, con questa inerzia, non c'é il dolo e la consapevolezza di arrecare un grave danno?)
Il mio punto di vista in questo caso particolare é che il dolo é piú facilmente dimostrabile, in quanto se é convinto delle motivazioni che impedirebbero la trascrizione, perché prima fa credere che é tutto a posto e poi rifiuta, ma non lo mette per iscritto, cosí come detta la legge e tutto finisce li? (sempre che non dica altre corbellerie alle quali ovviamente si ha la possibilitá di replicare entro dieci giorni, prima di emettere la decisione finale.), Perché far passare i tempi previsti dalla legge 241/90 per rispondere a una diffida e/o a una richiesta scritta di darne le motivazioni d'impedimento di trascrizione?
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MessaggioTitolo: Re: DISCUSSIONI SULLA VALIDITÀ DELLA SENTENZA STRANIERA EXTRA UE   DISCUSSIONI SULLA VALIDITÀ DELLA SENTENZA STRANIERA EXTRA UE - Pagina 2 EmptyVen Mar 06, 2009 4:33 am

Un saluto a tutti.

Guido Baccoli ha scritto:
Un particolare ringraziamento al nostro esperto in penale Gulliver40.
Certo che non é facile dimostrare l'elemento psicologico (dolo), peró, come giustamente dice Amedeo, io credo che in questi casi molto gravi di comportamento, descritte dal Signor Michele Cecchi, debbano esserci elementi piú forti come ad es. la semplice notizia di reato diretto alla Procura della Repubblica o ai Carabinieri o alla Polizia Giudiziaria, perché questi, come dice lei Gulliver40, ''comportamenti "oggettivamente" omissivi, pur danneggiando a vario titolo chi ne è vittima, sono spesso dettati da: scarsa qualificazione professionale, incompetenza, negligenza...e non di rado si accompagnano ad un' intollerabile arroganza'', tolgano l'arrognaza al funzionario e di conseguenza quest'ultimo, si senta per lo meno, in una maggior consapevolezza e responsabilitá del suo agire.

Non posso non ricordare il caso della mia prima querela.

Mi ero recato presso l'U.I. per consegnare la domanda di CdS per i miei suoceri ai sensi dell'allora DPR 54/2002. Dall'elenco documenti riportati nella legge non era previsto il certificato penale.

Allo sportello me lo chiedono. "Non è previsto", gli rispondo. "Non posso accetare la pratica", afferma l'agente allo sportello. "Mi metta per iscritto i motivi del rifiuto", replico. Mi porta allora a parlare con il dirigente (saggio l'agente!!!).

Dal dirigente la scena si ripete. Io insisto citando la legge in base alla quale avrebbe dovuto darmi la motivazione scritta. "Vuole fare il professore con me???", mi dice il dirigente. "Veramente si, sia perchè lo sono di professione, sia perchè conosco la legge meglio di lei!", ovviamente rispondo. Questo di altera non poco, mi chiede la carta d'identità, se ne fa fotocopia e mi dice "... e adesso vediamo!!!" con aria minacciosa.

Questo atteggiamento fortemente arrogante mi dette la motivazione di passare il pomeriggio a scrivere una dettagliata querela. Il giorno dopo, il comandante della stazione di polizia, dopo la telefonata del comandante dei carabinieri mi invitò nel suo ufficio per un colloquio. Mentre salivo sentivo uno che urlava ed arrivato all'ufficio del comandante della stazione di polizia mi accorsi che era lui che stava redarguendo pesantemente il dirigente dell'U.I., che sull'attenti ascoltava. Il giorno dopo costui aveva cambiato totalmente atteggiamento nei miei confronti e mi disse più volte "mi dica lei cosa devo fare!!!".

Non bisogna avere alcuna paura o timore reverenziale, dunque, quando si è certi di avere ragione e diritto dalla propria parte.

Un saluto a tutti,
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MessaggioTitolo: Re: DISCUSSIONI SULLA VALIDITÀ DELLA SENTENZA STRANIERA EXTRA UE   DISCUSSIONI SULLA VALIDITÀ DELLA SENTENZA STRANIERA EXTRA UE - Pagina 2 EmptyVen Mar 06, 2009 11:20 am

Caro dr. Baccoli, molto probabilmente nel caso del sig. Cecchi vi sono valide motivazioni per agire legalmente contro il "solerte" U.d.s.c.. E' anche vero che una denuncia può assumere una funzione "deterrente" o persuasiva, pur non essendo questa la sua ratio. Peraltro, è appena il caso di precisare che l'ipotesi di reato in esame è procedibile "d'ufficio", per cui non è possibile, anche avendo poi ottenuto il ravvedimento dell' U.d.S.c., rimettere la denuncia o fermare il procedimento penale eventualmente attivatosi.

E se in qualche caso è sufficiente, come il calzante esempio di Amedeo dimostra, l' "allegra" mediazione di un comandante di stazione CC...vecchio stampo (atto che, pur non rientrando...canonicamente nelle sue competenze, ben venga!), per far illuminare il ns "campione", altre volte accade tutt'altro.

Vi sono casi in cui (vds, ad es., taluni U.d.s. che, per il solo fatto di essere avvocati o professori o altro, presumono di conoscere qualunque materia o norma...A PRESCINDERE!) una denuncia/querela che si conclude con un'archiviazione, non fa che accrescere nel nostro "oscar alla sapienza" la certezza di avere tutte le ragioni del mondo e diventare un incoraggiamento a perseverare per il futuro invece di rimuovere, come sarebbe auspicabile, la sua arroganza ed indurlo a maggior senso di responsabilitá. Ed anzi, non di rado capita che, paradossalmente, sia poi il ns "onnisciente" a presentare, a sua volta, una denuncia/querela che, per quanto infondata, può arrecare cmq dei fastidiosi disagi.

Allora, nel concordare pienamente sul fatto che, se riteniamo che un comportamento "oggettivamente" lesivo, integrante una fattispecie penale, sia inequivocabilmente INTENZIONALE e VOLUTO da parte di chi lo adotta, il ns sacrosanto diritto/dovere è quello di denunciare, mi/vi chiedo: non c'è un' Autorità (amministrativa) gerarchicamente superiore all 'U.d.c. a cui potersi rivolgere per verificare il suo operato e che, conseguentemente, possa censurarne l'operato? Potrebbe essere, unitamente al/agli specifici ricorsi nel merito dell'atto, un' efficace alternativa alla denuncia.
In parallelo, mi vengono in mente svariati casi in cui, per es. un appartenente alle Forze dell'Ordine, denunciato da un cittadino per presunti abusi, omissioni, ecc..., pur andando assolto sotto il profilo penale ha poi subito pesanti conseguenze disciplinari e amministrative per gli stessi fatti, o altri analoghi, che la/le vittime hanno pensato bene di segnalare ai comandi/uffici/enti superiori. Non esiste tale possibilità per un U.d.s.c. inadempiente?

Saluti.
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MessaggioTitolo: Re: DISCUSSIONI SULLA VALIDITÀ DELLA SENTENZA STRANIERA EXTRA UE   DISCUSSIONI SULLA VALIDITÀ DELLA SENTENZA STRANIERA EXTRA UE - Pagina 2 EmptyVen Mar 06, 2009 2:33 pm

gulliver04 ha scritto:

Allora, nel concordare pienamente sul fatto che, se riteniamo che un comportamento "oggettivamente" lesivo, integrante una fattispecie penale, sia inequivocabilmente INTENZIONALE e VOLUTO da parte di chi lo adotta, il ns sacrosanto diritto/dovere è quello di denunciare, mi/vi chiedo: non c'è un' Autorità (amministrativa) gerarchicamente superiore all 'U.d.c. a cui potersi rivolgere per verificare il suo operato e che, conseguentemente, possa censurarne l'operato? Potrebbe essere, unitamente al/agli specifici ricorsi nel merito dell'atto, un' efficace alternativa alla denuncia.
In parallelo, mi vengono in mente svariati casi in cui, per es. un appartenente alle Forze dell'Ordine, denunciato da un cittadino per presunti abusi, omissioni, ecc..., pur andando assolto sotto il profilo penale ha poi subito pesanti conseguenze disciplinari e amministrative per gli stessi fatti, o altri analoghi, che la/le vittime hanno pensato bene di segnalare ai comandi/uffici/enti superiori. Non esiste tale possibilità per un U.d.s.c. inadempiente?

Saluti.

Si, c'è il sistema e l'ho ampiamente descritto nei miei libri. Con una più o meno pretestuosa richiesta di attivazione delle procedure di autotutela della pubblica amministrazione si invia la richiesta oltre che al superiore gerarchico, anche a tutta una serie di altri soggetti coinvolgibili. Tra questi: Corte dei Conti e Dipartimento per la Funzione Pubblica.

Gli altri soggetti chiedono spiegazioni per iscritto all'Ufficio in questione, ma gli ultimi due inviano quasi sempre ispezioni. Ho visto personalmente un (altro) dirigente di Ufficio Immigrazione, restio al rilascio di un titolo di soggiorno, "inc****** nero" per quello che aveva dovuto passare a seguito di una richiesta del genere. Va da se che il titolo di soggiorno richiesto fu poi rilasciato.

Un saluto a tutti,
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MessaggioTitolo: Re: DISCUSSIONI SULLA VALIDITÀ DELLA SENTENZA STRANIERA EXTRA UE   DISCUSSIONI SULLA VALIDITÀ DELLA SENTENZA STRANIERA EXTRA UE - Pagina 2 EmptyVen Mar 06, 2009 5:40 pm

Benissimo! Molte grazie...
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MessaggioTitolo: Re: DISCUSSIONI SULLA VALIDITÀ DELLA SENTENZA STRANIERA EXTRA UE   DISCUSSIONI SULLA VALIDITÀ DELLA SENTENZA STRANIERA EXTRA UE - Pagina 2 EmptyVen Mar 06, 2009 5:47 pm

Confermo la possibile soluzione con la segnalazione anche all'Ispettorato della Funzione Pubblica e alla Corte dei Conti (giá consigliata da me alla pag 2 di questa discussione) e confermo anche, che spesso é molto efficace (qualcosa funziona in Italia). Riguardo la segnalazione al Sindaco invece, é tutto relativo e dipende molto dal fatto che non sia come il carabiniere che si é rifiutato di prendere l'esposto lasciando il cittadino con un palmo di naso e una rabbia d'impotenza piú che comprensibile. Piuttosto essendo assetato di nozioni che non domino quanto altre, vorrei chiedere a Gulliver40 dei chiarimenti. Prendendo come esempio il caso in oggetto, citando anche le seguenti sentenze (massime) di Cassazione penale:Cassazione penale , sez. VI, 20 novembre 1985
OMISSIONE O RIFIUTO DI ATTI DI UFFICIO
Elemento psicologico

Codice Penale art. 328
Per la configurabilità del reato di cui all'art. 328 c.p. si richiede, sotto il profilo psicologico, il dolo generico, cioè, la volontà cosciente da parte del pubblico ufficiale di rifiutare, ritardare od omettere l'atto da lui dovuto: l'avverbio " indebitamente " inserito nel dettato legislativo, non comporta l'esigenza di un dolo specifico, ma sottolinea la necessità della consapevolezza di agire in violazione dei doveri imposti. Il dolo generico deve, comunque, ritenersi escluso in caso di omissione o rifiuto di atti di ufficio realizzati in buona fede, sempre che di questa sia stata fornita la prova.
*************************************************************************
Cassazione penale , sez. IV, 06 marzo 2007, n. 19358
Codice Penale art. 328
Ai fini della configurabilità del reato di rifiuto di atti di ufficio, non basta che l'atto rientri in una delle categorie tipiche indicate dalla norma né che sussistano le previste condizioni di urgenza, ma occorre che l'atto sia dovuto, e dunque non rientri nell'ambito della discrezionalità del pubblico ufficiale.
(Annulla in parte con rinvio, App. Trento, 11 gennaio 2006) *************************************************************************
Infine, ma esiste molta giurisprudenza, questa che mi pare si adatti perfettamente al caso del signor Cecchi:
Cassazione penale , sez. VI, 26 ottobre 2005, n. 41225
OMISSIONE O RIFIUTO DI ATTI DI UFFICIO
Fattispecie
Codice Penale art. 328
In tema di omissione o rifiuto di atti d'ufficio, la richiesta di cui all'art. 328 comma 2 c.p. assume la natura e la funzione tipica della diffida ad adempiere: essa deve quindi, con percepibile immediatezza, essere rivolta a sollecitare il compimento dell'atto o l'esposizione delle ragioni che lo impediscono ed il reato si consuma quando, in presenza di tale presupposto, sia decorso il termine di trenta giorni senza che l'atto richiesto sia stato compiuto o senza che il mancato compimento sia stato giustificato.
Per chi non conosce l'art 328 c.p. menzionato da quest'ultima sentenza, questo detta:Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione.
[I]. Il pubblico ufficiale [357] o l'incaricato di un pubblico servizio [358], che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio [366, 3885 ] che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
Non mi pare che i compiti e doveri di un UdSC, rientri nelle ragioni descritte dal suddetto 1° comma, per cui vediamo il nominato comma 2° descritto nella suddetta sentenza:
[II]. Fuori dei casi previsti dal primo comma il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a 1.032 euro. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.
Se non mi sbaglio, il signor Cecchi al quale chiedo confermi o smentisca, mi pare di aver capito che sia stata presentata una richiesta scritta, come aveva consigliato Amedeo e noi tutti, e nel momento che stizzito, ha consegnato la pseudo motivazione erano scaduti i 30 gg ed inoltre, la motivazione é incompleta e pure gravente violatoria del fatto che non indica a quale istituzione deve rivolgersi il cittadino per opporsi al rifiuto e violatorio anche dell'obbligatorio avviso o intenzione di rifiutare la trascrizione, ai sensi dell'art 10 bis della L. 241/90, per il quale il cittadino ha dieci giorni di tempo per presentare le controdeduzioni o memorie difensive.
Ora, al caro amico e collaboratore Gulliver40, chiedo:
A) prima sentenza: ma sottolinea la necessità della consapevolezza di agire in violazione dei doveri imposti ; Se é vero com'é vero, che l'ignoranza della legge non é scusante nemmeno per un cittadino comune, come si puó pensare che un UdSC rifiuti inconsapevolmente di dare le motivazioni scritte entro i trenta gg?;
B) seconda sentenza: occorre che l'atto sia dovuto, e dunque non rientri nell'ambito della discrezionalità del pubblico ufficiale. Credo che non ci siano dubbi che l'atto di intenzione motivata (art 10 bis) e pure le indicazioni dovute per gli artt. 7 ed 8, L 241/90 non possano assolutamente essere discrezionali, visto che sono dettati dalla legge;
C) terza sentenza; é stata giá sopra commentata.
Non mi pare che ci siano scampi per non poter o trovare difficoltá per provare la consapevolezza (dolo) di arrecare un danno al cittadino e di violare o sottrarsi a dettami di legge. So perfettamente che il penale é difficile e delicato, ma in casi come questi ed altri similari che decine, se non centinaia di volte, ho riscontrato sia professionalmente, sia sui forum nei quali ho partecipato attivamente, non credo che provare gli elementi sopra indicati dalla Cassazione sia poi tanto difficile...o si? A lei la palla gentile Gulliver40, perché io ho infarinatura di penale, ma ovviamente non sono un grande esperto.


Ultima modifica di Guido Baccoli il Ven Mar 06, 2009 7:44 pm - modificato 1 volta.
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MessaggioTitolo: Re: DISCUSSIONI SULLA VALIDITÀ DELLA SENTENZA STRANIERA EXTRA UE   DISCUSSIONI SULLA VALIDITÀ DELLA SENTENZA STRANIERA EXTRA UE - Pagina 2 EmptyVen Mar 06, 2009 6:26 pm

Carissimo e ..accanitissimo Dr. Baccoli, la ringrazio per la fiducia accordatami, ma nanch' io oso definirmi un grande esperto di legge penale, mi sforzo di mediare le nozioni e le norme con l'esperienza pratica che ci insegna come, per l'appunto, non sia semplicissima la concreta configurabilità di ipotesi delittuose come quella in esame. D'altronde, sappiamo quanto garantismo (...a volte, troppo forse?) vi sia in tal senso nel nostro quadro normativo.
Considero assolutamente pertinenti le sentenze da lei evocate e non escludo che, nel caso del sig. Cecchi, vi siano validi presupposti per argomentare una denuncia in tal senso.
Mi permetto, sempre in linea generale, di sottolineare, come ha ben fatto anche lei, che per la sussistenza del dolo (ovviamente in questo caso generico) è indispensabile la necessità della consapevolezza di agire in violazione dei doveri imposti, e non, come spesso capita nei casi concreti, l'errata e boriosa convinzione di agire bene, pur agendo male per ignoranza o errata conoscenza delle norme che il p.u. ha il dovere di applicare.
Purtroppo, per il nostro codice, l'unica ignoranza che - come lei riporta al punto A) - non può essere invocata a giustificazione delle "castronerie" che si commettono, è l'ignoranza della legge penale e non...ahimè, l'ignoranza di qualsiasi altra norma vigente (chissà, altrimenti, le code...di imputati fuori dalle ns aule di giustizia :-) ).
Magari il Cecchi potrebbe,se lo ritiene proficuo, procedere in entrambe le direzioni...ha visto che effetto può sortire una procedura come quella indicata dal buon Amedeo?

Cordialissimi saluti.
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MessaggioTitolo: Re: DISCUSSIONI SULLA VALIDITÀ DELLA SENTENZA STRANIERA EXTRA UE   DISCUSSIONI SULLA VALIDITÀ DELLA SENTENZA STRANIERA EXTRA UE - Pagina 2 EmptyVen Mar 06, 2009 7:26 pm

Grazie mille Gulliver40, per la sua preziosa collaborazione. A parte la sua modestia, non accettata almeno dal sottoscritto, lei é piú che ferrato sia in teoria che in pratica e mi pare di aver toccato un punto dolente, per il disconoscimento del quale, molti dell'amministrazione pubblica approfittano (quindi lo ritengo ancora piú grave) ''dell'ignoranza'' del cittadino che giá difficilmente conosce le leggi civili, immaginiamoci quelle penali.
Peró questo forum ha esattamente questo specifico scopo...informare i connazionali e anche i loro partner e familiari pure se extracomunitari e per adesso, sono arrivati solo molteplici e grandi complimenti per tutto lo staff e nessuna critica particolarmente negativa.

Il Signor Cecchi, come d'altra parte tutti i lettori ed utenti, adesso hanno maggiori cognizioni e speriamo meno timore (troppo reverenziali) nell'agire di conseguenza, sia quale sia la loro decisione...seguire il civile ed/od amministrativo, come ha ben indicato Amedeo e come agisco anchío professionalmente (anche se in cuor mio spero sempre non sia necessario), oppure seguire il penale e richiedere i danni costituendosi parte civile o ancora, in alcuni casi come questo trattato, puó seguire entrambe le strade in quanto essendo diversi gli oggetti del civile e del penale, quest'ultimo non interrompe un'istanza di delibazione alla Corte di Appello.

Sono anche sicuro che i connazionali, leggendo e informandosi ancor piú ovviamente da preparati e seri professionisti, potrebbero, e qui arriva il Baccoli che lei descrive come ''accanitissimo'' (chi mi conosce sa il perché), davvero far formare le code...di imputati fuori dalle ns aule di giustizia .
Magari Gulliver, magari!!!! Probabilmente in Italia e nelle nostre rappresentanze all'estero cambierebbero molte cose.

Ricordo con un sorriso, che un'amico di altro forum, molto piú accanito di me e senza mezzi termini, diceva...dobbiamo far scoppiare lo scandalo di Ambasciatopoli. É molto triste pensare che nulla cambierá e che si continuerá a trattare i cittadini come asini e pezze da piedi, con l'arroganza del potere, rimanendo impotenti, sconcertati, disorientati e depressi senza sapere come e cosa fare.
Con questo ed onde evitare qualsiasi speculazione che io sia un provocatore, ''incitando'' i connazionali a ricorrere a mezzi estremi sin dal dal principio (purtroppo mi hanno accusato anche di questo), io mi auguro sempre e al contrario, che la sola coscientizzazione e informazione, possa essere un trampolino d'inizio per una migliore e soprattutto piú preparata e responsabile del suo ruolo di servizio ai cittadini, Pubblica Amministrazione..
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MessaggioTitolo: Re: DISCUSSIONI SULLA VALIDITÀ DELLA SENTENZA STRANIERA EXTRA UE   DISCUSSIONI SULLA VALIDITÀ DELLA SENTENZA STRANIERA EXTRA UE - Pagina 2 EmptySab Mar 07, 2009 3:36 am

Un saluto a tutti.

Non posso non riportare quì un piccolo brano del mio libro, che tratta proprio dell'approccio di un utente con il burocrate.

------------------
L’utente

Un utente che assume un comportamento sicuro, deciso e congruente, ha molte più possibilità di ottenere l’atteso risultato burocratico, rispetto ad un utente impreciso ed indeciso sul da farsi. La validità di questa affermazione dipende purtroppo direttamente dalla tipologia di burocrate con cui ci si confronta.
Se il burocrate è preparato e disposto ad assumersi le sue responsabilità, non si hanno problemi. Sarà lui stesso a suggerire soluzioni praticabili ai problemi che possono presentarsi, e ciò di fronte ad utenti di qualunque tipo. Questi burocrati, purtroppo, sono una “specie” in via d’estinzione, ma se ne trovate uno, ve ne accorgerete immediatamente.
Mi ricordo (e ne voglio lasciare traccia) di una funzionaria della Motorizzazione Civile di Roma in via Salaria che, da me interpellata sulla procedura di conversione di una patente moldava, mi ricordava (ma io lo sapevo già) che, contrariamente a quanto scritto in un elenco che mi forniva, la firma del console moldavo sulle traduzioni non andava legalizzata in Prefettura, perché la Moldova aveva aderito alla Convenzione di Londra del 7.6.1968.
Di fronte ad un burocrate “medio”, i casi a lui più frequenti sono normalmente risolubili, ma quando si presenta una situazione fuori dagli schemi, tutto diviene complicato, macchinoso, insicuro. Di fronte, infine, ad un burocrate “imbecille”, tutto è inattuabile.
Come si deve porre un utente di fronte ad un burocrate? E’ necessario applicare un po’ di regole
generali di sicuro impatto.
L’utente deve conoscere correttamente la terminologia implicata nella procedura. Un burocrate è dotato di una grossa sensibilità per capire se può farne qualunque cosa dell’utente con cui si confronta, o se deve porre attenzione. L’uso di una terminologia appropriata gli fa scattare molti campanelli d’allarme. Se un utente chiede di “postillare” un documento, in luogo del corretto termine di “apostillare”, segnala nel contempo che non ha una piena conoscenza dell’argomento. Da qui, l’eventuale necessità del burocrate di evitare una procedura che gli appare dubbia, diviene giustificabile con qualsiasi fantasioso argomento, nella convinzione che l’utente quasi certamente si ritirerà.
L’utente deve conoscere i punti chiave della normativa implicata nella procedura. Citare un preciso articolo di legge, con tanto di data, mette sull’avviso il burocrate, il quale deve esaminare con attenzione la questione e non può liquidare l’utente con un “non si può fare”.
L’utente deve mostrare sicurezza espositiva nel far capire che potrà mettere in atto ogni sistema legale per ottenere lo scopo che il burocrate non vorrebbe far conseguire. Non posso non ricordare qui quanto scrittomi tempo fa da un funzionario, a cui chiedevo una legale rapida attuazione di una procedura: “Voglio sperare si renda conto che, d'intesa con ……, abbiamo adottato una procedura di estrema eccezionalità e non Le nascondo che la motivazione da me sfruttata è soprattutto quella di evitare ulteriori intralci e perdite di tempo per polemiche estenuanti con elemento che è abituato alla "guerriglia burocratica" e potrebbe distrarre ore ed ore di lavoro per fornire chiarimenti a vari livelli.” Non nascondo che l’appellativo di “guerrigliero burocratico” mi ha molto lusingato, ma il fatto in se è illuminante sui meccanismi della logica dei burocrati.

-------------------------

Buona "guerriglia burocratica" a tutti,


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MessaggioTitolo: Re: DISCUSSIONI SULLA VALIDITÀ DELLA SENTENZA STRANIERA EXTRA UE   DISCUSSIONI SULLA VALIDITÀ DELLA SENTENZA STRANIERA EXTRA UE - Pagina 2 EmptyMar Giu 16, 2009 12:30 pm

Egr. Dr. Baccoli,

non mi dilungherò in complimenti a Lei ed agli altri preziosissimi
esperti, né in vituperi da rivolgere a molti (purtroppo) funzionari
pubblici.


La domande:

- è valido in Italia il divorzio unilaterale ottenuto nella Repubblica di Haiti?



- Se, e non mi sembra probabile dalle modestissime informazioni di cui
dispongo, la risposta fosse affermativa, dovremmo considerare rispettate
tutte le condizioni dalla legge 218, mentre, se così non fosse, non riterrebbe possibile instaurare un procedimento atto al rispetto di cui sopra?


- Se il difetto di giurisdizione, sia per la Rep. Dominicana, che per Haiti, non fosse eccepito nel primo atto difensivo, la sentenza dovrebbe essere valida ed efficace; nel caso contrario, tale eccezione inficierebbe il processo?

Insieme ad un invito a continuare la meritoria opera di queste pagine, il mio ringraziamento anticipato ed i più distinti saluti.

Gianluigi Rusconi
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MessaggioTitolo: Re: DISCUSSIONI SULLA VALIDITÀ DELLA SENTENZA STRANIERA EXTRA UE   DISCUSSIONI SULLA VALIDITÀ DELLA SENTENZA STRANIERA EXTRA UE - Pagina 2 EmptyGio Giu 18, 2009 1:07 pm

In realtà per dare un parere professionale sul caso specifico si avrebbe bisogno di controllare tutta la documentazione ed in particolare la sentenza per esteso del Tribunale, cose che ovviamente facciamo come professionisti e non in forum gratuito.
Comunque la risposte in linee generali sono:
Gianluigi Rusconi ha scritto:
- è valido in Italia il divorzio unilaterale ottenuto nella Repubblica di Haiti?
Unilateralmente potrebbe essere valido se uno dei due sposi sia cittadino Haitiano o si siano sposati in Haiti o ancora se uno dei due ha la residenza (anche AIRE) in Haiti ed esiste in ogni caso, la notificazione dell'inizio del processo di divorzio al domicilio anagrafico dell'altro coniuge (non consenziente) almeno quattro mesi prima dell'udienza e quest'ultimo come ben specifica lei, non abbia nominato il suo avvocato e/o si sia opposto ed abbia eccepito il difetto di giurisdizione prima dell'udienza.
Gianluigi Rusconi ha scritto:
- - Se, e non mi sembra probabile dalle modestissime informazioni di cui dispongo, la risposta fosse affermativa, dovremmo considerare rispettate tutte le condizioni dalla legge 218, mentre, se così non fosse, non riterrebbe possibile instaurare un procedimento atto al rispetto di cui sopra?
Come visto sopra, in linea generale è possibile alle condizioni oltre altre, sopra esposte, per il resto se tutte le condizioni L 218/95 sono rispettate, si può procedere.
Gianluigi Rusconi ha scritto:
- - Se il difetto di giurisdizione, sia per la Rep. Dominicana, che per Haiti, non fosse eccepito nel primo atto difensivo, la sentenza dovrebbe essere valida ed efficace; nel caso contrario, tale eccezione inficierebbe il processo?
Per eccepire si deve essere notificati per tempo, in questi casi 4 mesi prima della data di fissazione dell'Udienza ed il resto lo abbiamo sopra descritto.
Vorrei sottolineare che il divorzio all'estero è un procedimento molto delicato e sconsiglio chiunque di procedere in casi come questo a meno che non si voglia rischiare ed aspettare che l'altro coniuge non consenziente e notificato nei termini previsti, non eccepisca il difetto di giurisdizione (fatto sottolineato e sancito dalla sentenza di Cassazione). Quindi essere coscienti che se avviene l'opposizione al difetto di competenza territoriale, tutto va perduto.
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Gianluigi Rusconi




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MessaggioTitolo: Re: DISCUSSIONI SULLA VALIDITÀ DELLA SENTENZA STRANIERA EXTRA UE   DISCUSSIONI SULLA VALIDITÀ DELLA SENTENZA STRANIERA EXTRA UE - Pagina 2 EmptyVen Giu 19, 2009 3:50 am

Grazie Dr. Baccoli per la precisa e pronta risposta.
Mi sono permesso di presentarLe un caso scuola, per comprendere meglio i meccanismi che regolano i divorzi all'estero.
Di seguito riporto l'art. 163bis del c.p.c. per poter, col Suo aiuto, precisare i termini intercorrenti tra la notificazione della citazione e la comparizione:


Art. 163-bis.
(Termini per comparire)
Tra
il giorno della notificazione della citazione e quello dell'udienza di
comparizione debbono intercorrere termini liberi non minori di novanta (1) giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di centocinquanta (1) giorni se si trova all'estero.
Nelle
cause che richiedono pronta spedizione il presidente può, su istanza
dell'attore e con decreto motivato in calce all'atto originale e delle
copie della citazione, abbreviare fino alla metà i termini indicati dal
primo comma.
Se il termine assegnato dall'attore eccede il minimo
indicato dal primo comma, il convenuto, costituendosi prima della
scadenza del termine minimo, può chiedere al presidente del tribunale
che, sempre osservata la misura di quest'ultimo termine, l'udienza per
la comparizione delle parti sia fissata con congruo anticipo su quella
indicata dall'attore. Il presidente provvede con decreto, che deve
essere comunicato dal cancelliere all'attore, almeno cinque giorni
liberi prima dell'udienza fissata dal presidente.
(1) Comma così modificato dalla legge 263/2005, con decorrenza dal 1 marzo 2006.

Concludendo, mi pare di capire che la strada del divorzio giudiziale all'estero per le coppie italiane, nelle usuali condizioni esposte, sia difficilmente percorribile, mentre, con le dovute accortezze, potrebbe essere affrontata quella del divorzio consensuale, perlomeno in attesa dell'introduzione del divorzio breve in Italia.
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Sereno.SCOLARO
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MessaggioTitolo: Re: DISCUSSIONI SULLA VALIDITÀ DELLA SENTENZA STRANIERA EXTRA UE   DISCUSSIONI SULLA VALIDITÀ DELLA SENTENZA STRANIERA EXTRA UE - Pagina 2 EmptyVen Giu 19, 2009 4:49 am

Probabilmente, ci si dovrebbe porre la domanda sul significato attribuito al termine di divorzio "unilaterale", anche se la situazione sottoposta sembra comprendere anche altre condizioni per il c.d. riconoscimento di sentenze pronunciate all'estero.

Se per "unilaterale" si intenda la sentenza ottenuta su ricorso di una delle sue parti, potrebbero esservi anche le condizioni di riconoscibilità se ed in quanto: A) l'atto introduttivo sia stato portato a conoscenza del conventuto (cioè dell'altra parte), secondo le norme processuali del luogo di emanazione della sentenza (in altre parole, con un rinvio alle norme processuali dell'altro Stato, non applicandosi quelle italiane); B) non siano stati violati i c.d. diritti essenziali della difesa.
Se, al contrario, per "unilaterale" si intenda che una delle parti sia rimasta del tutto ignara, si avrebbe (quanto meno) l'assenza della condizione di cui alla lett. b) dell'art. 64 L. 31 maggio 1995, n. 218, e, quindi, una situazione che precluderebbe al riconoscimento.

Il fatto che la richiamata lett. b), così come anche la successiva lett. c), faccia riferimento alle norme processuali "locali", non pregiudica che i criteri di sussistenza della giurisdizione (lett. a) o, meglio, della competenza giurisdizionale, siano invece riferiti ai principi propri dell'ordinamento italiano i quali, in materia di nullita', annullamento, separazione personale o di scioglimento del matrimonio (giudizi tutti tra loro autonomi), sono affrontati all'art. 31 L. 31 maggio 1995, n. 218 che amplia la portata delle disposizioni in materia di competenza giurisdizionale stabilite in via geenrale dal precedente art. 3 stessa legge.
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