| Italiani all'Estero e Stranieri in Italia Consolato, Ambasciata, Matrimonio all'estero, Divorzio all'Estero, divorzio rapido, divorzio al vapore, Stranieri in Italia, Matrimoni misti, sposarsi all'estero, divorziarsi all'estero. REPUBBLICA DOMINICANA |
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| DISCUSSIONI SULLA VALIDITÀ DELLA SENTENZA STRANIERA EXTRA UE | |
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+2Michele Cecchi Guido Baccoli 6 partecipanti | |
Autore | Messaggio |
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Gianluigi Rusconi
Numero di messaggi : 13 Data d'iscrizione : 16.06.09
| Titolo: Re: DISCUSSIONI SULLA VALIDITÀ DELLA SENTENZA STRANIERA EXTRA UE Dom Giu 21, 2009 11:55 am | |
| Gent.mo Dr. Scolaro, ferma restando la prudenza ribadita dal Dr. Baccoli riguardo alla dovuta conoscenza di tutti gli elementi di ogni specifico caso e delle norme di ogni stato diverso, nonché considerando pertanto come generiche le condizioni prospettate:
per "unilaterale" deve intendersi sentenza ottenuta su ricorso di una delle parti, nella quale l'atto introduttivo fosse stato portato a conoscenza del convenuto secondo le norme processuali del luogo di emanazione della sentenza stessa e non fossero stati violati i c.d. diritti essenziali della difesa.
Se il convenuto non eccepisse il difetto di giurisdizione nel primo atto difensivo, come previsto dal 1° comma dell'art. 4, della L. 31 maggio 1995, n. 218 e quindi il processo si celebrasse per intero sino all'emanazione della sentenza, se la stessa rispettasse tutte le previsioni degli artt. 64 e 65 della citata legge e fosse ormai divenuta inappellabile, mi pare di capire che dovrebbe essere efficace anche in Italia. | |
| | | Sereno.SCOLARO Moderatore
Numero di messaggi : 420 Data d'iscrizione : 02.03.08
| Titolo: Re: DISCUSSIONI SULLA VALIDITÀ DELLA SENTENZA STRANIERA EXTRA UE Lun Giu 22, 2009 12:37 am | |
| Si, certo; osservo solo che la sussistenza della giuridizione deve sussistere ex lett. a) dell'art. 64 L. 31 maggio 1995, n. 218, non semplicemente non essere eccepita. | |
| | | Gianluigi Rusconi
Numero di messaggi : 13 Data d'iscrizione : 16.06.09
| Titolo: Re: DISCUSSIONI SULLA VALIDITÀ DELLA SENTENZA STRANIERA EXTRA UE Lun Giu 22, 2009 3:37 am | |
| Art. 64 Riconoscimento di sentenze straniere
1. La sentenza straniera è riconosciuta in Italia senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento quando:
a) il giudice che l'ha pronunciata poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propri dell'ordinamento
italiano; qualche delucidazione sul sugnificato di "conoscere della causa", per cortesia, anche alla luce del seguente art. 4 della stessa legge 218/95:
Art. 4 Accettazione e deroga della giurisdizione
1. Quando non vi sia giurisdizione in base all'art. 3, essa nondimeno sussiste se le parti l'abbiano convenzionalmente accettata e tale accettazione sia provata per iscritto, ovvero il convenuto compaia nel processo senza eccepire il difetto di giurisdizione nel primo atto difensivo.
2. La giurisdizione italiana può essere convenzionalmente derogata a favore di un giudice straniero o di un arbitrato estero se la deroga e provata per iscritto e la causa verte su diritti disponibili.
3. La deroga è inefficace se il giudice o gli arbitri indicati declinano la giurisdizione o comunque non possono conoscere della causa. | |
| | | Gianluigi Rusconi
Numero di messaggi : 13 Data d'iscrizione : 16.06.09
| Titolo: Re: DISCUSSIONI SULLA VALIDITÀ DELLA SENTENZA STRANIERA EXTRA UE Gio Giu 25, 2009 9:12 am | |
| Chiedo venia per la banalità delle domande, ma credo sia evidente la mia modesta conoscenza della materia.
Ritengo di aver capito che cosa il legislatore intendesse per conoscere della causa, ex lett. a) dell'art. 64 L. 31 maggio 1995, n. 218, ora però, sempre con riferimento al citato art. 64, lett. a) sulla sussistenza della giuridizione secondi principi sulla competenza giurisdizionale propri dell'ordinamento italiano; nutro qualche dubbio derivante dall'art. 4 della stessa legge 218/95 ed in particolare dal comma 1, che sembrerebbe ammettere deroga della giurisdizione, non solamente nel caso in cui le parti l'abbiano convenzionalmente accettata e tale accettazione sia provata per iscritto, bensì anche allorquando il convenuto compaia nel processo senza eccepire il difetto di giurisdizione nel primo atto difensivo.
Se l'ipotesi dianzi prospettata potesse avere un qualche fondamento, allora l'idea del divorzio unilaterale non sembrerebbe così peregrina, soprattutto se il convenuto, debitamente notificato, decidesse di accettare la giurisdizione straniera, ovvero non si costituisse o, pur costituendosi, non eccepisse il difetto di giurisdizione nel suo primo atto difensivo.
Tutto e sempre da usarsi non in maniera indiscriminata, ma cum granu salis. Guardando l'anteprima, sembrerei aver finalmente imparato la formattazione.
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| Titolo: Re: DISCUSSIONI SULLA VALIDITÀ DELLA SENTENZA STRANIERA EXTRA UE | |
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