Italiani all'Estero e Stranieri in Italia
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 MATRIMONIO GAY - LA CASSAZIONE NEGA E LA C. COSTITUZIONALE AFFERMA

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Guido Baccoli
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MessaggioTitolo: MATRIMONIO GAY - LA CASSAZIONE NEGA E LA C. COSTITUZIONALE AFFERMA   MATRIMONIO GAY - LA CASSAZIONE NEGA E LA C. COSTITUZIONALE AFFERMA EmptyVen Apr 23, 2010 9:30 pm

Riporto, piaccia o non piaccia, gli avvenimenti giuridici di notevole importanza informativa.
Recentissimamente la Cassazione dichiara non ricongiungibile la coppia omossessuale (un italiano ed uno spagnolo), unione riconosciuta dalle leggi Spagnole e li ''celebrato'', in quanto contrario all'ordine pubblico italiano (art. 2, lettera B) num 2). Interviene successivamente la Corte Costituzionale con sentenza n. 138/2010 che si é espressa sulla Costituzionalitá sollevata dai Tribunali di Venezia e Trento, su ricorso proposto da due coppie omosessuali per il riconoscimento matrimoniale alla loro unione.
Seppure la C.Cost. si é espressa lasciando la: discrezionale competenza sul punto del legislatore, ha sottolineato alcuni importanti principi dei quali il legislatore italiano nel futuro, dovrà obbligatoriamente tenerne conto.
Riporto_:
“la Repubblica garantisce, all’art. 2 i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e in tale nozione è da annoverare anche l’unione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri......omissis....i concetti di famiglia e di matrimonio non si possono ritenere cristallizzati con riferimento all’epoca in cui la Costituzione entrò in vigore, poichè sono dotati della duttilità propria dei principi costituzionali e quindi vanno interpretati tenendo conto non soltanto delle trasformazioni dell’ordinamento, ma anche della evoluzione della società e dei costumi”.
In pratica, con sifatta sentenza il Giudice costituzionale ha sottolineato al legislatore, la necessità di un'intervento legislativo per eliminare una evidente discriminazione di diritti fondamentali sotto vari aspetti costituzionali, anche e forse in considerazione che nell'U.E., l’Italia insieme alla Turchia sono gli unici Stati UE che non riconoscono nessuna tutela giuridica alle coppie omosessuali.
La C. Costituzionale ha inoltre e perfino inviato un messaggio chiaro ai nostri legislatori, sostenendo molto espressamente che in assenza di una raida soluzione legislativa: “si riserva di intervenire a tutela di specifiche situazioni” ogni caso gli sia sottoposto a garanzia di “un trattamento omogeneo tra la condizione della coppia coniugata e quella della coppia omosessuale”.

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MessaggioTitolo: Re: MATRIMONIO GAY - LA CASSAZIONE NEGA E LA C. COSTITUZIONALE AFFERMA   MATRIMONIO GAY - LA CASSAZIONE NEGA E LA C. COSTITUZIONALE AFFERMA EmptySab Mag 01, 2010 12:59 pm

P.S. - La Turchia ancora non fa parte dell'UE!!!

Un salutone,

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MessaggioTitolo: Re: MATRIMONIO GAY - LA CASSAZIONE NEGA E LA C. COSTITUZIONALE AFFERMA   MATRIMONIO GAY - LA CASSAZIONE NEGA E LA C. COSTITUZIONALE AFFERMA EmptySab Mag 01, 2010 2:55 pm

Amedeo ha scritto:
P.S. - La Turchia ancora non fa parte dell'UE!!!

Un salutone,
Ciao Amedeo.
É candidata da diverso tempo, mi pareva fosse stata recentemente accettata. Verifichiamo entrambe e scambiamoci l'informazione attuale. Un salutone

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MessaggioTitolo: IMPORTANTE PARERE DI PIERRE MONARD - AUTORE DELLA COSTITUZIONE   MATRIMONIO GAY - LA CASSAZIONE NEGA E LA C. COSTITUZIONALE AFFERMA EmptyMer Mag 05, 2010 3:02 pm

APPROFONDIMENTI E RICERCHE PERSONALI

Molte discordanze riguardo la ''lettura interpretativa'' della suddetta sentenza della Corte Costituzionale.


Mi pare doveroso rettificare in parte la mia e non solo mia, interpretazione sopra riportata sulla questione della legittimitá del matrimonio gay (omossessuale) e specificare concetti importanti. In realtá la sentenza (letta e riletta e rivista) che parte e termina con l'affermazione La previsione legislativa che vieta il matrimonio tra persone appartenenti allo stesso sesso è costituzionalmente legittima , pare solo sottolineare che esiste un ''vuoto legislativo'' riguardo la regolamentazione di legge su questa tipologia di unione che dovrebbe essere colmato. ... l’unione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri,.

Quindi rimanda la spettanza ed il richiamo al legislatore di porre riemdio a questa mancanza di regolazione legislativa, ma parrebbe che, senza cambiare la Costituzione sará impossibile, che si legiferi in maniera da rendere il suddetto riconoscimente comparabile al matrimonio. Di conseguenza l'unione omosessuale potrebbe essere regolamentata e riconosciuta in rispetto dell'art 2 della Costituzione , ma mai potrá essere uguale e comparabile in quanto ai diritti (vedi adozione) ed ai doveri, al matrimonio come definito e regolato dalla Costituzione e dal C.C..

Di conseguenza la mia precedente affermazione finale nel primo intervento: La C. Costituzionale ha inoltre e perfino inviato un messaggio chiaro ai nostri legislatori, sostenendo molto espressamente che in assenza di una raida soluzione legislativa: “si riserva di intervenire a tutela di specifiche situazioni” ogni caso gli sia sottoposto a garanzia di “un trattamento omogeneo tra la condizione della coppia coniugata e quella della coppia omosessuale”. deve essere letta non nel senso di imposizione, ma di libertá e forse necessitá, che il legislatore intervenga, ma non nel senso di rendere omogenea l'unione omossessuale al matrimonio, che non é opinione della Corte, bensí l'istanza nel merito secondo le parti interessate e riportate da due Tribunali dirigendosi appunto alla C. Costituzionale..

Il lungo testo, da me rivisto con sempre piú attenzione, chiarisce il concetto di diritto al matrimonio tra un transesssuale ed un uomo, ma non sembra permettere in nessun caso il matrimonio tra omossessuali. La differenza é che il transessuale é operato chirirgicamente, trasformando il suo corpo da quella di uomo a quello di donna e se ha ottenuto la sentenza per il cambio anagrafico per il suo sesso originale maschile a quello femminile, acquisisce le caratteristiche indispensabili per potersi sposare secondo il C.C e la Costituzione, ossia quello di un'unione matrimoniale prevista appunto esclusivamente tra i due sessi diversi.

Il sito bioetica, interessantissimo, dichiara che la sentenza contiene diversi paradossi per poter legiferare e ne riporta due (per chi voglia approfondire, puó leggere il primo paradosso con un CLICK QUI ed il secondo con CLICK QUI ).

Io mi limito a riportare solo l'intervento di Pierre Menard - autore della Costituzione - :
Dopo aver stabilito che le unioni fra persone omosessuali costituiscono una delle formazioni sociali di cui parla l’art. 2 della Costituzione, la Corte è passata a spiegare perché a suo giudizio il Codice Civile non viola l’art. 29 della Costituzione (§. 9):

La questione sollevata con riferimento ai parametri individuati negli artt. 3 e 29 Cost. non è fondata.
Occorre prendere le mosse, per ragioni di ordine logico, da quest’ultima disposizione. Essa stabilisce, nel primo comma, che «La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio», e nel secondo comma aggiunge che «Il matrimonio è ordinato sulla eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare».
La norma, che ha dato luogo ad un vivace confronto dottrinale tuttora aperto, pone il matrimonio a fondamento della famiglia legittima, definita “società naturale” (con tale espressione, come si desume dai lavori preparatori dell’Assemblea costituente, si volle sottolineare che la famiglia contemplata dalla norma aveva dei diritti originari e preesistenti allo Stato, che questo doveva riconoscere).
Ciò posto, è vero che i concetti di famiglia e di matrimonio non si possono ritenere “cristallizzati” con riferimento all’epoca in cui la Costituzione entrò in vigore, perché sono dotati della duttilità propria dei princìpi costituzionali e, quindi, vanno interpretati tenendo conto non soltanto delle trasformazioni dell’ordinamento, ma anche dell’evoluzione della società e dei costumi. Detta interpretazione, però, non può spingersi fino al punto d’incidere sul nucleo della norma, modificandola in modo tale da includere in essa fenomeni e problematiche non considerati in alcun modo quando fu emanata.
Infatti, come risulta dai citati lavori preparatori, la questione delle unioni omosessuali rimase del tutto estranea al dibattito svoltosi in sede di Assemblea, benché la condizione omosessuale non fosse certo sconosciuta. I costituenti, elaborando l’art. 29 Cost., discussero di un istituto che aveva una precisa conformazione ed un’articolata disciplina nell’ordinamento civile. Pertanto, in assenza di diversi riferimenti, è inevitabile concludere che essi tennero presente la nozione di matrimonio definita dal codice civile entrato in vigore nel 1942, che, come sopra si è visto, stabiliva (e tuttora stabilisce) che i coniugi dovessero essere persone di sesso diverso. In tal senso orienta anche il secondo comma della disposizione che, affermando il principio dell’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, ebbe riguardo proprio alla posizione della donna cui intendeva attribuire pari dignità e diritti nel rapporto coniugale.
Questo significato del precetto costituzionale non può essere superato per via ermeneutica, perché non si tratterebbe di una semplice rilettura del sistema o di abbandonare una mera prassi interpretativa, bensì di procedere ad un’interpretazione creativa.
Si deve ribadire, dunque, che la norma non prese in considerazione le unioni omosessuali, bensì intese riferirsi al matrimonio nel significato tradizionale di detto istituto.
Non è casuale, del resto, che la Carta costituzionale, dopo aver trattato del matrimonio, abbia ritenuto necessario occuparsi della tutela dei figli (art. 30), assicurando parità di trattamento anche a quelli nati fuori dal matrimonio, sia pur compatibilmente con i membri della famiglia legittima. La giusta e doverosa tutela, garantita ai figli naturali, nulla toglie al rilievo costituzionale attribuito alla famiglia legittima ed alla (potenziale) finalità procreativa del matrimonio che vale a differenziarlo dall’unione omosessuale.
In questo quadro, con riferimento all’art. 3 Cost., la censurata normativa del codice civile che, per quanto sopra detto, contempla esclusivamente il matrimonio tra uomo e donna, non può considerarsi illegittima sul piano costituzionale. Ciò sia perché essa trova fondamento nel citato art. 29 Cost., sia perché la normativa medesima non dà luogo ad una irragionevole discriminazione, in quanto le unioni omosessuali non possono essere ritenute omogenee al matrimonio.

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